Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14124 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14124 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 25431-2011 proposto da:
SCUOPPO MARIA ROSARIA SCPMRS59C56F839U, SCUOPPO
ALBA SCPLBA62L52F829D, eredi di Donia Rosa, elettivamente
domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentate e difese dall’avvocato MARIA TERESA MARRA giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti nonché contro
REGIONE CAMPANIA;

-intimata avverso la sentenza n. 7297/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI dell’8/11/2010, depositata il 30/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.
Svolgimento del processo

Data pubblicazione: 04/06/2013

Ric. 2011 n. 25431 sez. ML – ud. 14-03-2013
-2-

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. “Il Tribunale di Napoli, in partale accoglimento
della domanda di Rosa Donia, dante causa delle odierni ricorrenti, domanda intesa
al conseguimento del diritto all’indennizzo ed all’assegno una tantum ex lege n.
210 del 1992, dichiarava il difetto di legitiimazione passiva della Regione
Campania e condannava il Ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo di
cui all’art. 2 I n. 201 del 1992 a decorrere dal 1.3.2003. La Corte d’appello di
Napoli in parziale riforma della decisione di primo grado , in accoglimento
dell’appello del Ministero della Salute dichiarava il difetto di legittimazione
passiva della detta Amministrazione .
Per la cassnione della decisione hanno proposto ricorso Scuoppo Maria Rosaria e
Scuoppo Alba quali eredi Della originaria ricorrente Rosa Donia .
Il Ministero della Salute ha depositato controricorso.
La Regione Campania non ha svolto attività difensiva.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione dei criteri
inteTretativi di cui all’art. 12 preleggi in relazione agli arti’ 1,5, e 6 I n. 210 del
1992, agli artt. Da 112 a 126 del d. lgs n. 112 del 1998,all’art. 2 del d.p.c.m.
25.5.2000, all’art. 3 DPCM 8.1.2002 e all’art. 3 DPCM 18.7.2003 .Con il
secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli arti’. 1 e 5 In. 210 del 1992 e
dell’art. 123 del d.lgs n. 112 del 1998.. Con il terzo motivo deduce la violazione
degli arti. 3 e 4 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione all’art. 123 d.
Igs n. 112 del 1998.Con il quarto morivo deduce la violazione degli arti’. 3 e 4
delle disposizioni sulla legge in generale in relazione all’art. 123 d. lgs n. 112 del
1998.Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 276, comma 2° cod.
proc. civ. .
Con i primi tre motivi si deduce la erroneità , sotto vari profili, della ricostruzione
del quadro normativo di nfinmento quale operata dai giudici di appello nel
pervenire alla statuizione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della
Salute.
Con il quarto motivo si deduce che in violazione del principio di economia
processuale stabilito dall’art. 276 comma 2 cod proc. civ. laCorte territoriale
ha dapprima disposto il rinnovo della consulenza d’ufficio e quindi rilevato la
questione — avente carattere preliminare- relativa alla legitiimazione del Ministero
. La questione della legittimazione passiva agitata in causa è stata definitivamente
risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, in sede di composizione dei
contrasto formatosi nella giurisprudenza della Sezione Lavoro, hanno affermato il
principio secondo cui, in tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla
legge 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni
irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio,
sussiste la legittimazione passiva dei Ministero della Salute, in quanto soggetto
pubblico che,analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso

e

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso
nel merito , con la condanna del Ministero della Salute a corrispondere
alle ricorrenti quali eredi di Rosa Donia, l’indennizzo di cui all’art. 2 1
n. 210 del 1992 , dal 1.3.2003 fino al decesso della detta dante causa.
Considerato che il contrasto verificatosi nell’ambito della
giurisprudenza di legittimità è stato composto solo con la sentenza di
questa Corte a sezioni unite n. 12538 in data 9 giugno 2011 , appare
equo compensare le spese del giudizio di secondo grado,
confermando quelle di primo grado. . Le spese del presente grado
introdotto con ricorso notificato e depositato in data successiva alla
richiamata sentenza di legittimità , liquidate come da dispositivo
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito , condanna il Ministero della Salute a corrispondere alle
ricorrenti quali eredi di Dona Rosa , l’indennizzo di cui all’art. 2 L. n.
210 del 1992 dal 1.3.2003 fino al decesso della dante causa.
Compensa le spese del giudizio di appello. Conferma le spese del
giudizio di primo grado. Condanna il Ministero della Salute alla
rifusione a parte ricorrente delle spese del presente giudizio che
liquida in € 40,00 per esborsi e in € 2000,00 per compensi professionali
oltre accessori di legge. Con distrazione in favore dell’Avv. Maria
(21_•t4 vv.L.
Teresa Marra. (‘1 4-‘ 4IAL

Roma, camera di consiglio del 14 marzo 2013

di chi chiede la prestazione assisteniale
Cass. n.12538 / 2011, e ord n.
29311 / 2011 ),.. Va data continuità al suddetto inditiuo ermeneutico, non
essendo state svolte ragioni ulteriori rispetto a quelle già esaminate dalle Sqioni
Unite dì questa Corte.
L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso comporta l’assorbimento del quarto
motivo
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, pertanto, dovrà valutare se il ricorso sia
manifestamente fondato”

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