Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14123 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 27/06/2011), n.14123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo

Ermini, n. 68, nello studio dell’Avv. Claudia Salustri; rappresentato

e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

MOMARONI Paolo;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Asiago, n. 9,

nello studio dell’Avv. Francesca Fratini; rappresentata e difesa,

giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. ORLANDO

Carlo;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Perugina depositato in

data 9 giugno 2007, n. 250/07 V.G.;

sentita la relazione all’udienza del 16 marzo 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Immacolata Zeno, la quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con ricorso depositato il 31 luglio 2006 R.A. chiedeva al Tribunale di Perugia che fosse revocato l’assegno di mantenimento, pari, originariamente, a L. 650.000 mensili, disposto in favore della moglie sig.ra V.M. con la sentenza di separazione personale in data 23 maggio 2000, a titolo di contributo al mantenimento della figlia T., la quale, minorenne all’epoca della decisione, era ormai venticinquenne e aveva conseguito l’autosufficienza economica, avendo già prestato – essendosi per altro rifiutata di collaborare nell’azienda artigianale del padre – attività lavorativa come commessa, da cui si era licenziata, per poi intraprendere nuovamente, presso altra azienda, le medesime mansioni.

Aggiungeva il ricorrente che, a seguito del pensionamento, le proprie condizioni economiche si erano deteriorate.

Si costituiva la V., deducendo che l’attività svolta dalla figlia, assunta a part-time con contratto di apprendistato, non solo non era corrispondente al titolo professionale conseguito, ma era limitata nel tempo e comunque inidonea, essendo pari a circa Euro 600,00 mensili, al conseguimento dell’autosufficienza economica.

1.1 – Il tribunale accoglieva il ricorso.

1.2 – La Corte di appello di Perugia, pronunciando sul reclamo proposto dalla V., richiamato l’orientamento secondo cui la prestazione di attività lavorativa da parte del figlio maggiorenne non esclude una valutazione da parte del giudice circa l’esiguità del relativo reddito al fine di escludere la cessazione dell’obbligo del contribuito posto a carico del genitore non convivente, osservava che l’attività di commessa svolta dalla giovane, non confacente alle sue aspirazioni e al diploma di ragioneria conseguito, in ogni caso, ammontando a circa 600,00 Euro mensili, non consentiva il conseguimento della piena autosufficienza economica, tale da determinare la cessazione dell’obbligo posta a carico del padre, bensì la sua attenuazione.

Pertanto, rilevato che non risultava provato il dedotto deterioramento delle condizioni economiche del R., l’ammontare del contributo veniva determinato in Euro 150,00 mensili.

1.3 – Avverso tale decreto il R. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Col il primo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione in relazione a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte territoriale affermato l’obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne, nonostante – come emerge dal momento di sintesi conclusivo formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – “sia prestatrice di lavoro quale dipendente regolarmente assunta e retribuita con contratto a tempo indeterminato”.

2.1 – Con il secondo motivo il R. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c., per non essersi tenuto conto dell’attività lavorativa ormai svolta a tempo indeterminato dalla figlia maggiorenne.

Viene al riguardo formulato il seguente quesito di diritto:

“Valuti la Suprema Corte di cassazione se sussista (o permanga o risorga) o no l’obbligo del genitore, al quale in origine non è stata affidata la figlia, di contribuzione al mantenimento della figlia stessa (affidata all’altro genitore) nonostante la stessa sia divenuta maggiorenne e prestatrice di lavoro quale dipendente regolarmente assunta e retribuita con contratto a tempo indeterminato. Specie ove la stessa abbia rassegnato, sena valide ed oggettive ragioni, le proprie dimissioni da precedente lavoro di rapporto dipendente, ove era stata regolarmente assunta inquadrata, retribuita ed assicurata”.

2.2 – L’intima connessione esistente fra i due motivi, nei quali la medesima questione è prospettata sia dal punto di vista del vizio motivazionale che sotto il profilo della violazione della norma contenuta nell’art. 155 c.c., consiglia il loro esame congiunto.

La Corte di appello di Perugia non ha affatto disconosciuto l’attività lavorativa svolta dalla figlia maggiorenne del R., ma ha ritenuto, fornendo al riguardo una motivazione di certo non contraddittoria, che la stessa non fosse sufficiente per escludere l’obbligo, facente capo al padre, di contribuire al suo mantenimento.

Deve in proposito richiamarsi l’orientamento, già espresso da questa Corte, e condiviso dal Collegio, secondo cui, in regime di separazione o divorzio fra i genitori, l’obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l’indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata.

Una volta che sia provato l’inizio di un’attività lavorativa retribuita, costituisce valutazione di merito, incensurabile in cassazione se motivata, quella circa l’esiguità, in relazione alle circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di escludere o diminuire l’assegno (ex multis: Cass., 24 gennaio 2011, n. 1611;

Cass. 17 novembre 2006, n. 24498; 17 giugno 2006, n. 15756; 24 novembre 2004, n. 22214; 3 aprile 2002, n. 4765).

La Corte d’appello ha correttamente applicato tale principio, con una valutazione di merito adeguatamente motivata, laddove ha posto in evidenza, da un lato, la circostanza che, “normalmente, anche lo sfruttamento del diploma di ragioniera di cui (la figlia) è munita richiede oggi un tempo ben maggiore che nel passato” (ragion per cui il precedente abbandono della medesima occupazione di commessa è stato ricondotto nella “naturale aspirazione a reperire, in termini ragionevoli, un’occupazione più confacente alle proprie caratteristiche di scolarizzazione”), e, dall’altro, l’evidente inadeguatezza del compenso (pari a circa 600/650 Euro mensili) rispetto alle complessive esigenze di vita della ragazza.

Ove si consideri che la decisione impugnata, tenendo conto di quanto percepito dalla predetta R.T. lavorando come commessa, ha ridotto sensibilmente l’assegno già versato dal ricorrente, in modo da ricondurlo a quanto ritenuto necessario per sopperire, unitamente agli apporti della madre, alle esigenze primarie della figlia, deve escludersi qualsiasi contraddizione sul piano logico, essendosi operata una valutazione coerente con lo scopo di assecondare, nei limiti della ragionevolezza e sulla base delle circostanze concrete inerenti alla possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, le aspirazioni della figlia maggiorenne, e, al contempo, di garantire alla stessa il mantenimento fino a quando non abbia acquisito un’adeguata autosufficienza di natura economica.

La quale, come già evidenziato, deve essere accertata anche sulla base di una corrispondenza, quanto meno tendenziale, fra le capacità professionali acquisite e le reali possibilità offerte dal mercato del lavoro, tenendo naturalmente conto, come è avvenuto nel caso di specie, dell’assenza di colpevoli inerzie o rifiuti ingiustificati e, soprattutto, dell’entità dei proventi dell’attività esercitata nella ragionevole attesa di una collocazione nel mondo del lavoro adeguata alle capacità professionali e alle proprie aspirazioni, se ed in quanto concretamente e meritevolmente coltivate, nonchè prive di qualsiasi carattere velleitario.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Il regolamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1000,00, di cui Euro 800,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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