Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14123 del 07/06/2017

Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10308/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ATAM SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2009 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Atam s.p.a. chiedeva all’agenzia delle entrate il rimborso della somma versata per Irap nell’anno di imposta 2002 calcolata sui contributi erogati dalla Regione in applicazione della L. n. 151 del 1981, art. 6. La ricorrente sosteneva che i contributi degli enti locali versati alle aziende di trasporto, non essendo tassabili ai fini delle imposte sui redditi, non potevano concorrere neppure alla determinazione della base imponibile Irap ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 bis. La società proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso. La commissione tributaria provinciale di Arezzo accoglieva il ricorso con sentenza era confermata dal CTR della Toscana.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente, formulando idoneo quesito di diritto, deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, art. 11, comma 3 e del D.Lgs. n. 446 del 1999, art. 11 bis. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che i componenti positivi e negativi non tassabili ai fini Irpeg non concorrono a formare la base imponibile Irap poichè le norme citate debbono essere intese nel senso che i contributi di cui si tratta vanno inclusi in ogni caso nella base imponibile Irap, ancorchè la regola generale contenuta nell’articolo 11 bis del D.Lgs. n. 446 del 1997, preveda la non imponibilità ai fini Irap delle somme non imponibili ai fini delle imposte dirette.

4. Con il secondo motivo, formulando idoneo quesito di diritto, deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3 e del D.Lgs. n. 446 del 1999, art. 11, comma 3 e art. 11 bis. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che la L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, non trovi applicazione nel caso in esame.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono fondati. Invero questo collegio intende dare continuità al principio espresso dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 21749 del 14/10/2009 secondo cui, in tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.

2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti in considerazione del fatto che il principio giurisprudenziale citato si è affermato dopo la decisione della CTR e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la contribuente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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