Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14123 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14123 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 25288-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,
TRIOLO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 04/06/2013

contro
DI GIOIA GIROLAMO;

– intimato avverso la sentenza n. 5222/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE che si riporta alla relazione scritta.
Svolgimento del processo
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. :” Girolamo Di Gioia, operaio agricolo a tempo
determinato, adiva il giudice del lavoro per ottenere il ricalcolo della dell’indennità
di disoccupazione agricola percepita in relazione all’anno indicato in ricorso
ponendo a base del calcolo il salario fissato pro tempore dalla contrattazione
collettiva, compreso il cd. Trattamento di fine rapporto, nella provincia di
appartenenza in relazione alla qualifica di operaio agricolo a tempo determinato,
oltre accessori. Il Tribunale accoglieva la domanda. La sentenza era confermata
dalla Corte di appello di Bari.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di due
motivi. Con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma
18 del di n. 98 del 2011 conv. in L n. 111 / 2011, norma di interpretazione
autentica dell’art. 4 d. lgs. n. 146 del 1997 e dell’art. 1 comma 5 del d.l. n. 2

Ric. 2011 n. 25288 sez. ML – ud. 14-03-2013
-2-

BARI del 14.10.2010, depositata il 28/10/2010;

del 2006 conv. con modi I:, nella L n. 81 del 2006 ; con il secondo violnione e
falsa applicnione degli artt. 44, 49 e 53 del ccnl operai agricoli e florovivaisti del
10.7,98 ,in rekkione all’art. 6, c. 4, lett. a) del d.lgs. 2.9.97 n. 314 ed agli
artt.1362 c.c. e 4, c. 10 e 11, della L 29.5.82 n. 297, contestando la tesi della
tesi della Corte d’appello che l’emolumento denominato trattamento di fine rapporto

componente della retribuzione, come tale idonea a determinare la indennità di
disocctipnione, e non salario differito, escluso ai sensi del detto art. 6, c. 4, lett. a)
sia dalla base imponibile dei contributi prevideniali, sia dalla retribikione utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura. L’intimato non ha svolto
attività difensiva Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07
n.10546, secondo cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in
agricoltura, la nnione di retribnione – definita dalla contrattnione collettiva
provinciale, da porre a confronto con il salario medio convetkionale ex art. 4 d.lgs.
16.4.97 n. 146 – non comprende il trattamento di fine rapporto”, questa Corte ha
ulteriormente affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata
quota di t.fr. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va
esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considera ione della
volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposkione di cui al d.l. 14.6.96 n.318, art. 3, conv. dalla 1. 29.7.96, n. 402, a
norma del quale, agli effetti previderkiali, la retribuzione dovuta in base agli
accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito
negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a
quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alternione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.01.11
n. 202 e numerose altre conformi).- Tale orientamento giutispruderkiale è stato
confermato dal legislatore il quale con norma interpretativa contenuta nel di
6.07.11n. 98 (coiw. dalla 1. 15.07.11 n. 111) prevede che “l’art. 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 1, comma 5, del decreto legge10
Ric. 2011 n. 25288 sez. ML – ud. 14-03-2013
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(t.fr.) corrisposto agli operai agricoli a tempo determinato costituisca una

gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificnioni, dalla legge 11 marzo 2006 n.
81, si intelpretano nel senso che la rebibnione,utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva
della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattnione collettiva” (c. 18).. Non essendosi il giudice di mento adeguato a

non sia manifestamente fondato.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale. .Conseguentemente il ricorso va accolto e non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto
della domanda di inclusione della quota cd Tfr nella base di calcolo
della indennità di disoccupazione agricola .La definizione del giudizio
anche alla luce dello ius superveniens di cui al dl. n.98 del 2011configura
la sussistenza di giusti motivi di compensazione dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte , accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta la domanda di inclusione della quota di TFR ai fini
del calcolo della indennità di disoccupazione agricola . Compensa le
spese dell’intero processo .

Roma, camera di consiglio del 14 marzo 2013
Il Presidente
DAA-(1

questi pnicipi il Collegio, riunito in camera di consiglio, dovrà valutare se il ricorso

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