Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14122 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 27/06/2011), n.14122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 7305 dell’anno 2005 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Antonelli,

n. 47, nello studio dell’Avv. Nicola D’Agostino; rappresentato e

difeso dall’Avv. FACCHINI Zaccaria, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MOLFETTA, in persona del Sindaco p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, n. 123,

depositata in data 25 febbraio 2004;

sentita la relazione all’udienza del 15 marzo 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Sentito per il ricorrente l’Avv. Casamassima, munito di delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Ignazio Patrone, il quale ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso, e in subordine, per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2002 il Dott. N.M., quale procuratore generale di D.B.C., premesso di aver ceduto volontariamente, con atto del 5 febbraio 1981, un terreno oggetto di espropriazione al Comune di Molfetta, accettando la somma di L. 29.545.650 a titolo di acconto, salvo conguaglio da determinarsi sulla base dell’emananda normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità; che successivamente aveva inutilmente richiesto il pagamento della somma di 154.156,88, determinata da un consulente di propria fiducie sulla base delle disposizioni nel frattempo intervenute; che il Tribunale di Trani, originariamente adito, si era dichiarato incompetente, chiedeva alla Corte di appello la condanna del predetto ente territoriale al pagamento del conguaglio richiesto, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.

La Corte adita, espletata consulenza tecnica d’ufficio, previo rigetto delle eccezioni di nullità della clausola che prevedeva il conguaglio e di decadenza sollevate dal Comune, liquidava, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio relativa alla stima del terreno, la cui natura edificabile era pacifica fra le parti, un conguaglio pari ad Euro 71.170,47, oltre ad interessi nella misura legale dal 5 febbraio 1981.

Si dava atto dei rilievi svolti dal N. circa l’incongruenza per difetto della stima operata dal consulente tecnico d’ufficio, Ing. D.M., basati sia sulla percentuale del valore di permuta del terreno, indicata nella misura del 25 per cento in luogo di quella peritale pari al 15 per cento, sia su altra consulenza tecnica, espletata in un giudizio nei confronti dell’Anas, che attribuiva ad un lotto appartenente allo stesso fondo un valore maggiore. Si osservava, quanto al primo aspetto, che l’indicazione di una percentuale pari al 25 per cento era del tutto “avulsa da elementi concreti di riferimento”, avendo al contrario il consulente tecnico d’ufficio valutato tutti i dati utili per ricostruirla in base a un ragionamento esente da censure; precisandosi, in merito alla stima effettuata in altro giudizio, che i valori erano riferiti ad epoca di gran lunga successiva rispetto a quella della cessione, presa in considerazione dall’Ing. D.M..

Si escludeva, infine, la ricorrenza del maggior danno da svalutazione monetaria, poichè, trattandosi di debito di valuta, non era stata fornita alcuna prova valida al riguardo.

Per la cassazione di tale decisione il Dott. N., quale erede della D.B., propone ricorso, affidato a due motivi.

Il Comune di Molfetta non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo di ricorso si deduce nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e n. 3. Viene, in particolare, denunciata l’erroneità del ricorso a una percentuale di ricarico inferiore a quella “normalmente praticata nello stesso periodo, pari al 25 per cento”, aggiungendosi che, nell’applicare il criterio della stima per permuta, la percentuale del 15 per cento era stata indicata dal consulente tecnico d’ufficio in maniera del tutto apodittica, e per di più contrastante con una valutazione estimativa contenuta in una sentenza del Tribunale di Trani relativa ad un fondo contiguo a quello ablato.

2.1 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., per aver la Corte territoriale disatteso l’allegazione difensiva secondo cui la D.B. avrebbe rinunciato a tutta una serie di opportunità di investimento, così violando il principio secondo cui, in presenza di “creditore occasionale”, la prova del maggior danno può desumersi, in base a un criterio di normalità, dalle probabili modalità di utilizzazione del denaro risultanti consone all’appartenenza del soggetto a una categoria specifica.

2.2 – La prima censura, nella parte in cui risulta fondata sulle valutazioni operate dal consulente tecnico d’ufficio, per come formulata, non può essere condivisa. Benvero le critiche alle scelte effettuate dal consulente tecnico d’ufficio, così come recepite nella decisione impugnata, per poter incidere sulla motivazione di quest’ultima, non possono risolversi nella proposizione, per la prima volta in questa sede, di censure attinenti alle valutazioni compiute dall’esperto e condivise dal giudice del merito. Con orientamento costante, questa Corte ha affermato il principio secondo cui non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. 6 settembre 2007, n. 18688;

Cass. 28 marzo 2006, n. 7078). Non risultano, invero, proposte davanti al giudice del merito, nel senso che le relative deduzioni non sono state richiamate, nel rispetto del principio di autosufficienza, nel ricorso, le complesse argomentazioni svolte in questa sede circa le valutazioni operate dal consulente tecnico d’ufficio, che, in tal modo, anzichè concretare specifiche censure alla motivazione della decisione impugnata, si risolvono in inammissibili questioni attinenti al merito.

Per altro la critica del metodo seguita per la determinazione del valore del fondo non coglie nel segno, alla stregua dell’affermata equivalenza (Cass., 31 maggio 2007, n. 12771; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1161; Cass. 20 aprile 2006, n. 9312) dei metodi analitico- ricostruttivi che di quelli sintetico-comparativi.

Per quanto risulta, poi, dai rilievi alla consulenza tecnica d’ufficio, come emergono dal tenore della decisione impugnata, nella stessa si afferma, senza che tali aspetti siano in questa sede adeguatamente contraddetti, che le diverse indicazioni inerenti alla percentuale di permuta erano prive di elementi concreti di riferimento, mentre, per quanto attiene a una stima – per altro non prodotta – eseguita in un diverso giudizio, sono evidenziati i diversi parametri di ordine cronologico.

2.3 – Per quanto attiene al maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., manca del pari qualsiasi indicazione, in ossequio al principio di autosufficienza, circa l’allegazione, nel giudizio di merito, delle modalità di investimento in relazione alle quali attribuire alla D.B. la qualità in base alla quale viene in questa sede rivendicato il danno derivante dal mancato impiego del danaro.

2.4 – Tanto premesso, ritiene tuttavia la Corte che non possa prescindersi – non essendosi formato il giudicato in merito alle concrete modalità di applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis – dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 348/07, nel frattempo intervenuta, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma, commi 1 e 2, attesa l’efficacia di una tale pronuncia dei giudizi, come quello in esame, in cui sia ancora in discussione la determinazione di detta indennità, la quale non potrebbe certamente essere regolata da norme dichiarate incostituzionali.

Torna quindi nuovamente applicabile, per la determinazione dell’indennizzo, il criterio generale del valore venale del bene, già previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che costituisce l’unico ancora rinvenibile nell’ordinamento, non essendo stato abrogato dal T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, in quanto detta norma fa espressamente salvo “quanto previsto dall’art. 57, comma 11, (oltre che dall’art. 57 bis) il quale esclude l’applicazione del T.U. relativamente ai progetti per i quali, come è accaduto nel caso in esame, “alla data di entrate in vigore dello stesso decreto sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, ribadendo che continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data, fra cui, pertanto, quella contenuta nella Legge Generale n. 2359 del 1865, art. 39.

Deve inoltre precisarsi che nella fattispecie non opera nemmeno lo “ius superveniens” costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, che prevede la riduzione del 25% dell’indennità allorchè l’espropriazione sia finalizzata ad interventi di riforma economico – sociale, prevedendo la norma intertemporale di cui al successivo comma 90 la retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità di esproprio limitatamente ai “procedimenti espropriativi in corso e non anche ai giudizi in corso (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2009, n. 22756). La richiesta indennità di esproprio – ed in tal senso va accolto il primo motivo di ricorso deve pertanto calcolarsi con riferimento al valore pieno dell’area espropriata, secondo la previsione del richiamato della L. n. 2359 del 1865, art. 39.

2.5 – L’impugnata sentenza deve essere quindi cassata in relazione alla censura accolta. Non essendo necessari ulteriori acquisizioni, in quanto dalla sentenza impugnata emergono gli elementi di fatto necessari per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, ricorrono certamente le condizioni per una decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Deve, pertanto, assumersi il dato relativo al valore del terreno, senza alcuna decurtazione ai sensi dell’abrogato della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, pari ad Euro 159.526,00 (mq 29844 x L. 10.350), alla cui stregua l’indennità di occupazione, per il periodo compreso fra il 30 agosto 1979 e il 5 febbraio 1981, applicando il criterio della commisurazione della stessa agli interessi legali, va determinata in Euro 11.540,91.

Dalla complessiva somma di Euro 170.976,91, così determinata, va detratto l’importo ricevuto dalla dante causa del ricorrente al momento della cessione volontaria (Euro 15.259,00), ragion per cui il Comune di Molfetta va condannato al pagamento, in favore del N. della somma di Euro 155.717,91, con gli interessi legali dal 5 febbraio 1981 (come disposto, senza rilievi al riguardo, nella decisione impugnata) fino al saldo.

Il rigetto delle tesi sostenute dal ricorrente e la riforma della decisione impugnata solo in base allo ius superveniens consigliano l’integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina l’indennità di espropriazione in complessivi Euro 159.526,00 e l’indennità di occupazione in Euro 11.450,91. Condanna il Comune di Molfetta al pagamento, in favore della controparte, al netto di quanto già versato, della somma di Euro 155.717,91, con gli interessi in misura legale dal 5 febbraio 1981 fino al saldo.

Compensa interamente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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