Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14122 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25828/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Crotone via Libertà n.

27/B, presso lo studio dell’avv.to ASSUNTA FICO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il

18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/01/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Catanzaro con decreto pubblicato il 18 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da S.A., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento (con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente aveva raccontato di essere espatriato perchè di etnia (OMISSIS), che in Pakistan (rectius Bangladesh) è soggetta a persecuzione. A dimostrazione di ciò il richiedente riferiva di essere stato picchiato e, talvolta, non pagato per il lavoro svolto e che per questo motivo, oltre che per sopravvivere, aveva deciso di partire.

Il Tribunale reputava generica e contraddittoria la narrazione effettuata dal richiedente anche in riferimento alla sua origine di etnia (OMISSIS). La lettera prodotta dal richiedente non era attendibile in quanto attestava che il ricorrente era ospite nel campo in Bangladesh ancora nel (OMISSIS), mentre il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il campo già nel (OMISSIS) e di aver fatto ingresso in Italia nel 2013. Anche le restanti dichiarazioni erano intrinsecamente contraddittorie implausibili e non coerenti con le fonti di conoscenza.

Secondo il Tribunale, dunque, la non credibilità della storia, anche in base agli indicatori di genuinità soggettiva, rendeva superfluo l’attivazione dei poteri istruttori officiosi circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine.

Di conseguenza il collegio giudicante rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che dal racconto sulle circostanze che avevano indotto il ricorrente a lasciare il paese non emergevano elementi tali da determinare uno stato di persecuzione idoneo al riconoscimento dello status di rifugiato.

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), c), per la non verosimiglianza del racconto sui motivi dell’espatrio.

Il richiedente non aveva allegato che, in caso di rimpatrio, poteva rischiare la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza. Il Tribunale evidenziava anche che la situazione economico sociale del Bangladesh come risultante da fonti qualificate non poteva ricondursi alla nozione di violenza indiscriminata in un conflitto armato.

Infine, il Tribunale rigettava il motivo di impugnazione relativo alla mancata concessione della protezione umanitaria, sia perchè il racconto del richiedente era stato giudicato non credibile quanto ai medesimi fatti posti a fondamento della domanda di protezione sussidiaria, e quanto ai fatti ulteriori relativi alla certificazione medica di soffrire di epatite C la documentazione prodotta non era attendibile e, in ogni caso, la patologia non era tale da determinare un rischio grave per l’incolumità o il verificarsi di gravi danni alla salute. Quanto alla maturata integrazione sociale ed economica nello svolgimento di una prestazione lavorativa non era di per sè espressiva del raggiungimento di un livello di integrazione sociale, personale e lavorativa tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. Ciò anche in comparazione con l’eventuale condizione di vita in caso di rientro nel paese di origine. Inoltre, il richiedente non conosceva neanche la lingua italiana e non aveva dimostrato altri parametri sintomatici di una raggiunta integrazione sociale in Italia.

3. S.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

3. S.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7 e 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, in merito al riconoscimento dello status di rifugiato per le persecuzioni etniche subite.

Il collegio giudicante avrebbe commesso un chiaro errore valutativo nel giustificare il mancato riconoscimento delle forme di protezione internazionale ed in particolare di quella primaria relativa allo status di rifugiato.

Il ricorrente aveva fornito un racconto preciso e dettagliato supportato anche documentalmente in particolare circa la sua presenza nel campo di (OMISSIS).

Il ricorrente pertanto avrebbe fornito una descrizione minuziosa delle violenze delle discriminazioni subite mentre giudicante non avrebbe disposto alcuna indagine sulle condizioni attuali dell’etnia del ricorrente limitandosi semplicemente a richiamare un articolo tratto da una rivista on-line, senza citare alcuna fonte ufficiale e senza usare i poteri officiosi. Invece, il ricorrente cita un report Easo dal quale emerge come l’etnia (OMISSIS) sia oggetto di forti discriminazioni.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6 e 14, con riferimento alla protezione sussidiaria e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27.

Il Tribunale avrebbe commesso un chiaro errore valutativo nel giustificare il mancato riconoscimento delle forme di protezione internazionale, in particolare di quella sussidiaria, omettendo di compiere un’adeguata istruttoria in merito alla concreta ipotesi che il ricorrente, in caso di rimpatrio, possa nuovamente trovarsi nel pericolo di incorrere in un danno grave alla sua incolumità o venga posto in una condizione di vulnerabilità tale da necessitare di adeguata protezione.

Il ricorrente ripropone nuovamente la questione relativa alle condizioni sociopolitiche ed economiche del Bangladesh, citando fonti qualificate dalle quali emerge il rischio di subire un danno grave caso di rientro nel paese per via dell’impossibilità di ricevere adeguata tutela da parte delle istituzioni statuali.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del richiedente.

Il ricorrente evidenzia che il certificato medico reso dal dirigente dell’azienda sanitaria provinciale di Crotone descrive la gravità della malattia indicando la patologia di cui soffre il ricorrente a livello cronico e la necessità di cure. Peraltro, il giudicante avrebbe dovuto acquisire d’ufficio elementi in ordine al sistema sanitario del Bangladesh all’esito del quale avrebbe sicuramente riscontrato l’esigenza di fornire protezione umanitaria al fine di far accedere al richiedente alle cure necessarie per la sua salute.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del richiedente.

Il ricorrente richiama il proprio atto introduttivo del giudizio evidenziando il percorso di integrazione compiuto dal richiedente e la documentazione relativa ai contratti di lavoro mentre il rigetto della protezione umanitaria si è fondato unicamente sulla mancanza di conoscenza della lingua italiana senza la verifica degli altri parametri senza effettuare la dovuta comparazione con la situazione nel paese di origine in caso di rimpatrio.

5. I quattro motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c),. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ord. n. 3340 del 2019).

Il Tribunale di Catanzaro ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento sugli elementi ritenuti più attendibili e ha esplicitamente chiarito le ragioni per le quali non ha ritenuto attendibile il documento prodotto dal ricorrente al fine di provare la sua permanenza nel campo di (OMISSIS).

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che, in tal caso, non si impone l’esercizio dei poteri officiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.

Il Tribunale di Catanzaro ha fatto esplicito riferimento a fonti qualificate dalle quali ha tratto la convinzione che il Bangladesh non sia una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito e anche non idonea, quanto ai restanti fatti rappresentati (Cass. n. 14283/2019).

Deve ribadirsi che, in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019).

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in questo caso il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso, con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, l’esistenza (Ndr: testo originale non comprensibile).

In particolare, il Tribunale ha ritenuto non attendibile la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente in relazione alla patologia di epatite c, così come la prescrizione di un piano terapeutico della durata di 12 settimane. In ogni caso, il Tribunale di Catanzaro ha rilevato che al momento della decisione erano già trascorso il suddetto periodo di cura e non risultava agli atti alcun altro documento dal quale ricavare ulteriori esigenze di cura del ricorrente. Da tali considerazioni il Tribunale ha dedotto che non fosse attuale il rischio per l’incolumità o per la salute in caso di rientro in patria del richiedente e ha ritenuto insufficiente a dimostrare un’integrazione sociale la documentazione attestante un rapporto di lavoro in assenza di una situazione alloggiativa stabile di legami familiari e della conoscenza della lingua italiana.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

6. In conclusione il ricorso è inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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