Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14122 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8498/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S., C.M., CA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 52/2009 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 04/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La controversia promossa da C.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR delle Marche di cui si domanda la cassazione, recante il parziale accoglimento dell’appello contro la sentenza della CTP di Pesaro n. 196/06/2006 che aveva respinto il ricorso del C. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all’Irpef per l’anno di imposta 1992.

2. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati C.S., Ca.Ma. e C.M., eredi di C.G..

3. Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR accolto il gravame sulla base di un motivo non dedotto in primo grado.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il motivo, che ha carattere assorbente degli altri, è fondato. Ciò in quanto con il ricorso di primo grado, che l’odierna ricorrente ha trascritto nel ricorso assolvendo l’onere dell’autosufficienza, il C. impugnò l’avviso di accertamento contestando unicamente la percezione degli utili societari; con l’appello gli eredi del C. contestarono l’entità dell’accertamento per la mancata valutazione dei costi, svolgendo, così una domanda nuova. L’accoglimento di tale motivo di appello da parte della CTR – che ha determinato il maggior utile in Euro 11.692,80 riconoscendo i costi e spese necessari alla produzione del reddito in questione – concretizza la violazione assunta dalla ricorrente, imponendo il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, la rilevabilità di ufficio delle domande nuove.

2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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