Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14122 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14122 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 24258-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine
del ricorso;

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 04/06/2013

,

SCHIAVONE MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato
GALLEANO SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VITO COLONNA giusta procura a margine del

– controficorrenteavverso la sentenza n. 5030/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 5/10/2010, depositata il 12/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.
Svolgimento del processo
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. :” Maria Grazia Schiavone ha adito il giudice del
lavoro chiedendo che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto
di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane Sp.A.Il Tribunale rigettava la
domanda. La decisione era riformata dalla Corte di appello di Bari la quale
pronunziando sull’appello proposto dalla Schiavone, in accoglimento dello stesso
dichiarava la nullità della clausola del termine apposta al contratto di lavoro
subordinato stipulato tra le parti il 24.6.2002 e dichiarava la esistenza tra le parti
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; a decorrere dal 6.7.2004 e
condannava la società alla immediata riassunzione ed alle retribuzioni a decorrere
dal 3.6.2003, oltre accessori.
Per la cassazione della decisione proponeva ricorso la Poste ItalianeS.p.A..
L’intimata depositava controricorso.
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 25.7.2012,
dal quale risulta che Maria Grazia Schiavone ha raggiunto con la controparte un
accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto
dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e
dichiarano che —in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite
in coerenza con il presente verbale.

Ric. 2011 n. 24258 sez. ML – ud. 14-03-2013
-2-

controricorso;

Roma 14 marzo 2013
Il Presidente
Dott. ssa Maura La Terza

avi DJAA,,,,

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire
il processo. Alla cessazione della materia del contendere dovrà far seguito la
declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire e ad
impugnare , deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione al quale va
valutato l’interesse ad agire ( Cass. s. u. n. 25278 del 2006 ) .
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, pertanto, dovrà valutare se il ricorso sia
inammissibile.
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia in relazione alla necessità della sussistenza
dell’interesse ad impugnare anche al momento della pronunzia.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso .Sussisono giusti
motivi di compensazione desumibili dagli esiti difformi in primo e
secondo grado della controversia e dalla avvenuta definizione
transattiva della lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

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