Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14121 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 27/06/2011), n.14121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 15289 dell’anno 2006 proposto da:

CESI S.R.L., in liquid., in persona del liquidatore Elett. dom.ta in

Roma, Corso Trieste, n. 87, nello studio dell’Avv. Alesandra

Colabucci; rappresentata e difesa dall’Avv. Urciuolo Antonio, giusta

procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GAETA;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 1499,

depositata il 4 aprile 2005;

sentita la relazione all’udienza del 2 marzo 2011 del consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Sentito per la ricorrente l’Avv. Urciuolo, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott.ssa Immacolata Zeno, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso o, in subordine, per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 1993 la S.r.l.

CESI conveniva davanti al Tribunale di Latina il Comune di Gaeta, e, premesso di aver stipulato un contratto di appalto per la costruzione di due strade urbane di collegamento e di aver regolarmente ultimato i lavori, chiedeva la condanna dell’ente convenuto al pagamento della residua somma, pari a L. 82.858.192, della quale era creditrice per lavori non contabilizzati e per interessi di mora sulle fatture n. 6 del (OMISSIS).

Il Tribunale adito rigettava la domanda con sentenza n. 534 depositata in data 11 marzo 2002.

1.1 – Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla società avverso detta decisione, in parziale riforma della stessa condannava l’ente appellato al pagamento in favore della Cesi S.r.l. della complessiva somma di Euro 13.706,00, con gli interessi legali dal 2 giugno 1993, altre alla rifusione, in misura di metà, delle spese processuali, compensate nel resto, relative ad entrambi i gradi del giudizio.

Nella motivazione veniva rilevato, per altro, che l’impugnazione riguardava soltanto la questione inerente agli interessi di mora, specificamente indicati nelle lett. d) ed e) dell’atto introdutti-vo del giudizio di primo grado.

1.2 – Avverso tale decisione propone ricorso, deducendo un solo motivo, la società CESI, in persona del liquidatore.

Il Comune di Gaeta non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Deduce la società, in maniera assolutamente sintetica, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, per aver erroneamente la Corte di appello considerato “non riproposte e dunque rinunciate in appello le domande indicate ai punti a), b) e c) dell’originario atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado”.

2.1 – Il ricorso è infondato. La stessa ricorrente afferma che nella parte motiva dell’atto di appello si fa esclusivo riferimento “alla questione relativa al riconoscimento degli interessi di mora”, ragion per cui la riproposizione di ogni domanda già avanzata in primo grado avrebbe dovuto desumersi unicamente dalla richiesta conclusiva contenuta dell’atto di gravame, essendosi richiesta la riforma “integrale” della sentenza impugnata. Osserva quindi la Corte che, come si desume dalla stessa formulazione del ricorso, mentre con l’atto di appello risulta essersi effettuata una richiesta di riforma, nella sua totalità, della decisione impugnata, i profili di censura avrebbero riguardato unicamente la statuizione, contenuta nella sentenza di primo grado, concernente il rigetto della richiesta degli interessi di mora.

Mancherebbe qualsiasi indicazione, quanto alle questioni non esaminate dalla Corte territoriale, di motivi specifici, i quali sono rivolti, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, non solo a individuare le questioni che delimitano l’oggetto del riesame, ma anche le concrete ragioni della censura (Cass., 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 19 febbraio 12009, n. 4068).

2.2 – Di certo, l’onere di specificazione dei motivi non può considerasi assolto mediante la mera richiesta di riforma della decisione di primo grado, essendo comunque necessario, sia pure senza ricorrere a una formulazione rigorosa e formalistica, che siano indicate le ragioni del gravame (Cass. 27 gennaio 2004, n. 1456;

Cass. 14 luglio 2003 n. 10991; Cass. 6 giugno 2003 n. 9060), sia al fine di consentire alla controparte, affinchè possa efficacemente:

difendersi, di conoscere con precisione e immediatezza l’oggetto dell’appello e le argomentazioni con le quali viene criticata la decisione impugnata, sia per consentire al giudice di secondo grado di apprezzare i limiti della controversia devoluta alla sua cognizione.

Appare quindi evidente l’infondatezza della prospettazione della ricorrente, laddove si duole del mancato esame di questioni che i giudici di secondo grado, in assenza di specifici motivi di appello, non avevano nè il dovere, nè il potere di scrutinare.

2.3 – Per altro verso, deve rilevarsi che, ove si dovesse prescindere dall’interpretazione del ricorso, come sopra evidenziata, la società aveva l’onere di riprodurre in questa sede, nel rispetto del principio di autosufficienza, eventuali censure proposte in sede di appello e non esaminate. Giova in proposito richiamare il principio secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza. Come questa Corte ha costantemente ribadito, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualìtà e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass., 9 ottobre 2008, n. 24791;

Cass., 11 giugno 2008, n. 15462; Cass., 19 marzo 2007, n. 6361; la citata Cass. Sez. Un., n. 15781 del 2005).

Deve, pertanto, rigettarsi il ricorso in esame, che si rivela assolutamente carente sul piano dell’autosufficienza e della specificità, in quanto non indica quali censure, ed in quali termini, sarebbero state formulate nell’atto di appello in relazione alle questioni non esaminate dai giudici di secondo grado, limitandosi a richiamare, in termini generici, una richiesta di integrale riforma della decisione di primo grado. Non si provvede in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA