Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14121 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 24/05/2021), n.14121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25303/2019 proposto da:

K.I., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA

CAMPOSTRINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1470/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da K.I., cittadino del Ghana, la sentenza n. 1470/2019 della Corte di Appello di Venezia.

Il ricorso è fondato su tre motivi ed è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia.

Quest’ultimo, con ordinanza in data 23 ottobre 2017, respingeva il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la nullità della gravata sentenza per “motivazione apparente/inesistente” in relazione della L. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 284 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Il motivo non può essere accolto.

La motivazione della impugnata sentenza, con congrua ed esaustiva esposizione (di quindici pagine) delle ragioni poste a fondamento della decisione, non risulta assolutamente inesistente.

Per di più, evitando di confrontarsi con la ratio decidenti, parte ricorrente ignora i termini nei quali è possibile invocare la eccepita nullità.

Al riguardo deve ribadirsi che “….alla luce della più recente novella legislativa (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 e dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi) il controllo di legittimità sulla motivazione di una sentenza deve essere inteso come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. U., Sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella fattispecie si è del tutto fuori dal raggio di azione alla cui stregua è possibile prospettare una motivazione inesistente.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 3 del 2008, art. 8.

La doglianza è rivolta, in sostanza, alla questione relativa all’onere probatorio attenuato in materia di domanda di protezione internazionale ed al correlativo obbligo di cooperazione istruttoria da parte del Giudice.

Il motivo non può essere accolto in quanto carente in punto di allegazione.

In proposito va evidenziato come, secondo il più recente, condiviso e qui ribadito orientamento di questa Corte “la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il Giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio” (Cass. n.ri 27336/2018 e 14621/2020).

Nella fattispecie nulla risulta essere stato allegato – quale fatto costitutivo – dalla parte ricorrente, che così non può oggi invocare il detto principio istruttorio officioso.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo si lamenta “l’impiego di fonti informative non idonee”, con violazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Con il motivo qui in esame si deduce strumentalmente un (inesistente) vizio di violazione di legge allo scopo di ottenere una non più possibile (ri)valutazione in fatto della fattispecie, già congruamente valutata dal Giudici del merito. Infatti, la Corte di merito ha (Ndr: testo originale non comprensibile).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

4.- Il ricorso deve, pertanto e nel suo complesso, essere dichiarato inammissibile.

5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio determinate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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