Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14121 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 14473/06 R.G. proposto da:

M.M.C., elettivamente domiciliata in Roma, via

Crescenzio, n. 25, presso l’Avvocato Paparazzo Ettore, che la

rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che la rappresenta e difende secondo la legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/46/05 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 6.7.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 24 marzo 2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

e, in subordine, il rigetto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La signora M.M.C. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, deducendo di avere diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata, per imposta di registro, catastale e ipotecaria, in relazione all’acquisto – con atto (OMISSIS), registrato in data (OMISSIS) – di due locali siti in (OMISSIS) sovrastanti, e fisicamente collegati tramite scala, ad altro appartamento di sua proprietà, acquisito in precedenza usufruendo degli stessi benefici di legge per la “prima casa”. Precisa di aver pagato per tali imposte, rispettivamente, L. 9.520.000, L. 1.360.000 e L. 2.720.000, in luogo delle somme che ritiene dovute, rispettivamente, in L. 5.440.000, L. 1.110.000 e L. 2.470.000.

1.2.-. L’agenzia intimata resiste mediante controricorso, con cui deduce inammissibilità e infondatezza del ricorso.

2.- Questioni pregiudiziali.

2.1 – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2.2.- Il ricorso riporta, sotto la rubrica “FATTO”, la descrizione del momento negoziale – acquisto di due locali in un complesso condominiale sito in (OMISSIS) – cui si riferisce la richiesta applicazione di aliquota agevolata, in relazione alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura maggiore rispetto a quanto asseritamente dovuto.

Sotto la rubrica “DIRITTO”, illustra ampiamente le ragioni per cui, secondo la difesa della contribuente, ricorrerebbero nella fattispecie tutte le condizioni previste dalla norma (art. 1, nota 2^ bis, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), interpretata estensivamente, per godere delle agevolazioni concesse per l’acquisto della “prima casa”, anche quando l’acquirente sia già proprietario, nello stesso comune di residenza, di altro appartamento acquistato con analogo beneficio d’imposta, al quale il secondo sia fisicamente unito, così da rappresentare un ampliamento del primo.

2.3.- Mancano, però, nel ricorso, esaminato in ogni sua parte, sia l’esposizione dei fatti salienti della causa in particolare, natura dell’atto amministrativo impugnato (avviso di accertamento, di liquidazione, silenzio rifiuto su istanza di rimborso, ecc.), esito del giudizio di primo grado, autore e contenuto dell’atto d’appello, esito e ragioni del giudizio di secondo grado – sia la distinta esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

2.4.- Tali omissioni costituiscono violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, (norma processuale richiamata, in materia tributaria, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 2), i cui adempimenti sono prescritti a pena d’inammissibilità, non potendo il giudice di legittimità ricavare i dati suddetti dalla lettura di atti diversi dai ricorso per cassazione, ivi compresa la sentenza impugnata.

In particolare, per quanto riguarda la mancata esposizione, pur sommaria, dei fatti nel complessivo testo del ricorso, cfr. Cass. nn. 2831/2009, 4403/2006, 7392/2004, 8154/2003 e numerose altre conformi.

2.5.- Per quanto concerne la mancanza di specifici motivi, si osserva che nel ricorso si rinvengono solo sporadici e parziali accenni alla sentenza di secondo grado, con riferimento a singoli passaggi di essa occasionalmente sottoposti a critica.

Così, alle pagg. 8-9, si legge che “L’accento posto dalla sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, contro cui … si ricorre, sulla necessità del ‘contemporaneo acquistò ai fini della concessione dei benefici de quo non appare condivisibile … le condizioni per godere dei benefici di cui trattasi indicate nella sentenza che qui si impugna (a. il contemporaneo acquisto delle due unità da parte di un soggetto che non abbia già usufruito delle agevolazioni; b. appartamenti già destinati sin dal momento della vendita a costituire un’unica unità abitativa) non sono in realtà tali, ma trattasi di fattispecie per cui, constatato il soddisfacimento dei presupposti, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’applicabilità delle agevolazioni prima casa”.

A pag. 10, si annota che “… appare privo di fondamento il motivo alla base della decisione della sentenza contro cui si ricorre”. A pag. 12 si legge (senza poter stabilire se la censura concerne la sentenza impugnata) che “… risulta inutile, ad esempio, il riferimento al fatto che le due porzioni, destinate poi ad essere unite, siano catastalmente distinte”. Analogamente, non è precisato in ricorso se debba riferirsi alla sentenza impugnata la seguente censura, che si legge a pag. 13: “… non può nemmeno ritenersi che la norma che obbliga a dichiarare in atto la non possidenza di diritti reali su altre abitazioni sia da vedere come un limite all’applicabilità dell’agevolazione al caso in esame”.

2.6.- In definitiva, quanto ai motivi per cui il ricorso è stato proposto -genericamente ravvisabili nella pretesa di estendere i benefici per l’acquisto della “prima casa” all’ipotesi di acquisto successivo d’immobile destinato ad ampliamento dell’abitazione già esistente e già beneficiata (ipotesi non espressamente prevista dalla legge) -, non è dato conoscere con esattezza, nonostante l’esame complessivo di esso, se la sentenza della commissione regionale è censurata solo per violazione o falsa interpretazione di norme di legge, od anche per vizi della motivazione; nè se le critiche riportate sopra, al par. 2.5, colpiscano tutte e sole le rationes decidendi di tale sentenza, non avendo la parte previamente e precisamente indicato le specifiche affermazioni in essa contenute che intende sottoporre a censura.

Anche per questa ragione, il ricorso è inammissibile (Cass. nn. 11501/2006, 16132/2005, 10420/2005, 13830/2004 ed altre).

2.7.- Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, fanno carico alla parte soccombente.

3.- Dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 700,00 (settecento), di cui Euro 500,00 (cinquecento) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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