Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14121 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28035-2013 proposto da:

G.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE

ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MARTINELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SIMEONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GINOSA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA

SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 82 emessa in data 19.02.2013, depositata in data 15.04.2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla contribuente G.M.S., confermando la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, compensando le spese tra le parti. La controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento ICI n. (OMISSIS) emesso dal Comune di Ginosa che aveva considerato come area fabbricabile, ai fini della tassazione ICI, i terreni della contribuente; più specificatamente, a seguito dell’adozione del PRG da parte del Comune, i terreni di proprietà della G. erano stati ricompresi della zona di espansione a carattere turistico, divenendo pertanto aree edificabili.

2. La CTP originariamente adita aveva rigettato il ricorso, confermando l’atto impugnato e compensando le spese di giudizio.

3. La CTR adita a seguito di appello proposto dalla società contribuente, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla contribuente per le seguenti ragioni: a) l’appello risultava notificato al Comune di Ginosa a mezzo servizio postale in data 10.04.2012, ricevuto il 19.04.2012; b) la costituzione in giudizio dell’appellante era avvenuta con la spedizione in data 9.05.2012 a mezzo posta del ricorso come sopra notificato, ricevuto dalla Segreteria della CTR, unitamente all’iscrizione a ruolo, in data 15.05.2012; sulla copia dell’appello, come sopra notificata e depositata, non risultava essere stata apposta dall’appellante l’attestazione di conformità dell’atto depositato rispetto a quello notificato alla controparte. Si legge in sentenza che, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma secondo, e art. 22, comma 3, la costituzione dell’appellante deve avvenire mediante deposito dell’atto notificato presso la segreteria della CT nel termine perentorio di gg. 30 dalla notifica; in caso di invio mediante servizio postale, dell’appello e dei relativi allegati, alla segreteria della CTR, gli stessi devono ugualmente venire nella disponibilità dell’Ufficio, come il deposito, nel termine perentorio di 30 gg. dalla notifica dell’appello, non potendo nella fattispecie operare il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, che si riferisce esclusivamente alle comunicazioni e notificazioni quali atti tipici effettuati a mezzo del servizio postale dai soggetti ad essi abilitati. Nella specie, afferma la CTR, la costituzione dell’appellante si è perfezionata con la ricezione ed il contestuale deposito dell’atto in segreteria in data 15.05.2012, ossia oltre il termine di gg. 30 dalla notifica dell’impugnazione, che si è perfezionata per l’appellante ed il notificante, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 16, comma 5, alla data di adempimento delle relative formalità e, cioè, alla data di spedizione, avvenuta il 10.04.2012. L’appello, pertanto, è stato dichiarato inammissibile, non risultando sanato dalla costituzione dell’appellata.

4. Il Comune di Ginosa si è costituito nei termini di legge mediante controricorso.

5. All’udienza in camera di consiglio del 24.05.2017, esauritasi la relazione da parte del consigliere designato, il ricorso è stato trattenuto in decisione, non essendo peraltro state rassegnate conclusioni scritte da parte della P.G. presso questa S.C.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Contro la prefata sentenza della Commissione tributaria Regionale ha proposto ricorso la contribuente, impugnando la decisione con cui deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

6.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo della violazione di legge quanto al vizio del procedimento in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22.

In sintesi, la censura attinge l’impugnata sentenza in quanto, sostiene la contribuente, la CTR avrebbe errato nel far decorrere il termine per l’iscrizione a ruolo dalla spedizione del ricorso all’appellata; nel procedimento tributario, il termine per depositare l’appello preso la segreteria della CTR decorre dalla data di ricevimento e non dalla data di spedizione al destinatario, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità evocata nel ricorso; la stessa giurisprudenza sarebbe pacifica nell’affermare che le norme che prevedono l’inammissibilità insanabile del ricorso introduttivo con specifico riferimento al processo tributario, poichè produttive di effetti particolarmente gravi, devono essere interpretate in modo particolarmente restrittivo; in ogni caso, opererebbe la sanatoria derivante dalla tempestiva costituzione dell’appellata.

6.2. Deduce, con un secondo motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo della motivazione apparente quanto al vizio del procedimento.

In sintesi, la censura attinge l’impugnata sentenza in quanto, sostiene la contribuente, la stessa sarebbe censurabile laddove non consente di cogliere quale sia stato il ragionamento posto in essere dal giudice di appello che ha sospeso l’esecutorietà della prima sentenza, ritenendo sussistere il fumus ed il periculum; in disparte la questione sul periculum, sostiene la contribuente come la qualificazione operata dal primo giudice del fumus assumerebbe una rilevanza primaria laddove si dovrebbe comprendere le ragioni per cui la Commissione collegialmente dapprima aveva rilevato la fondatezza della pretesa del ricorrente, sospendendo l’atto impugnato, per poi invece dichiarare inammissibile l’appello; non vi sarebbe correlazione – pur a fronte della parzialità del vaglio svolto nella fase di delibazione del fumus ai fini della sospensione dell’esecutorietà della sentenza – nè alcuna spiegazione del percorso logico-giuridico che ha portato il giudice tributario d’appello a sospendere dapprima l’atto impugnato e, successivamente, a dichiarare inammissibile l’appello, con motivazione dunque contraddittoria.

7. Il Comune di Ginosa, in sede di controricorso, in via preliminare ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c.; il ricorso non presenterebbe il carattere di autonomia che questa Corte ha chiarito essere necessario ai fini della sua ammissibilità, difettando in particolare di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; nel ricorso non è mai indicato il preciso richiamo agli atti difensivi dei gradi di merito, semplicemente riassunti nel loro contenuto senza fornire alla Cassazione la possibilità di verificare che quanto riportato corrisponda effettivamente a quanto eccepito a suo tempo; difetterebbero, inoltre, i caratteri di specificità e di completezza, mancando il ricorso degli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si è chiesta la cassazione della sentenza di merito, non consentendo al giudice di legittimità di valutare la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno del motivo di ricorso, se non accedendo a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi attinenti al pregresso giudizio di merito; il difetto di autosufficienza del ricorso, pertanto, ne determinerebbe l’inammissibilità.

7.1. Si aggiunge, ancora, in sede di controricorso che, quand’anche si ritenesse ammissibile il ricorso della contribuente, lo stesso sarebbe sotto diverso profilo inammissibile, atteso che la ricorrente sostiene che il termine per depositare l’appello presso la segreteria della CTR decorre dalla data di ricevimento e non dalla data di spedizione al destinatario; detto motivo sarebbe inammissibile in quanto non coglierebbe la ratio effettiva sottesa all’impugnata sentenza; il giudice di appello, in altri termini, non ha ritenuto dirimente nel caso in esame la sola questione afferente il dies a quo da cui far decorrere il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio di parte ricorrente; ha ritenuto, infatti, che la data di deposito dell’appello da parte della contribuente dovesse essere identificata con il giorno di arrivo presso la segreteria della CTR (15.05.2012) del plico contenente il fascicolo di parete e non anche con il giorno di spedizione di detto plico (9.05.2012) il giudice di appello ha sul punto anche ritenuto che la regola del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, si applichi alle sole ipotesi di notifica del ricorso o dell’appello, non anche ai casi di costituzione in giudizio mediante spedizione con il servizio postale. Nel ricorso la contribuente non censurerebbe in alcun modo tale decisivo passaggio della sentenza, sul quale si sarebbe dunque formato un giudicato formale. Ancora, la stessa CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso in appello anche perchè privo dell’attestazione di conformità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22, comma 3; nemmeno tale affermazione risulta essere stata censurata nel ricorso, donde anche sulla stessa si sarebbe formato un giudicato formale.

Conclusivamente, a fronte di tre motivi in base ai quali la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello della contribuente, quest’ultima ne censurerebbe soltanto uno, con conseguente formazione del giudicato formale sugli altri due, e conseguente inammissibilità del ricorso.

7.2. Proseguendo, in sede di controricorso, si sostiene comunque l’infondatezza del motivo di ricorso della contribuente, atteso che, per quanto concerne in questa sede, per la costituzione dell’appellante occorrerebbe richiamarsi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1, 2 e 3; orbene, la CTR, rilevando che la costituzione in giudizio dell’appellante è avvenuta il 15.05.2012, ossia oltre il termine perentorio di gg. 30 decorrente dalla data di spedizione a mezzo del servizio postale dell’atto di appello della controparte (ossia, il 10.04.2012), ha correttamente dichiarato la inammissibilità dell’impugnazione, stante il combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, art. 53, comma 2, atteso che il termine per la costituzione del ricorrente è di 30 gg. e decorre dalla proposizione del ricorso, ossia dal giorno della notifica, della consegna o della spedizione dell’atto introduttivo del alite. Peraltro, osserva il Comune, sulla questione dell’individuazione del dies a quo rilevante ai fini del decorso del termine di costituzione del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità non sarebbe pervenuta a una posizione unitaria; ed invero, a fronte di decisioni che sostengono l’orientamento richiamato dalla contribuente, si registrano sentenze che, invece, ritengono che la struttura dell’art. 22 citato si basi sul momento di invio del ricorso a mezzo posta e, quindi, i 30 gg. per la costituzione del ricorrente decorrono dalla data di spedizione del ricorso mediante servizio postale (si richiama in ricorso, a titolo esemplificativo, giurisprudenza di questa Corte, tra cui, da ultimo: Cass. n. 20262 del 2014), quest’ultimo orientamento oltre che ad essere condiviso dell’Amministrazione finanziaria, sarebbe anche condiviso dalla dottrina e sarebbe quello maggiormente condivisibile, anche alla luce della lettura offerta dalla Corte costituzionale (ord. 15.12.2005, n. 454), conseguendone, pertanto, che il termine previsto dalla legge per la costituzione del ricorrente decorre dal momento di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale, mentre il termine per la costituzione del resistente D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 23, comma 1, decorre dal giorno di ricezione del ricorso da parte dello stesso destinatario; a ciò andrebbe poi aggiunto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, indica quale elemento necessario per una valida costituzione in giudizio del ricorrente il deposito non dell’avviso di ricevimento, ma della ricevuta di spedizione (dunque un termine a tutela del ricorrente e non un termine a garanzia del resistente, non essendovi valide ragioni per attendere la ricezione della notifica da parte del destinatario per far decorrere il termine di costituzione del ricorrente), ciò confermando che il legislatore, nel formulare la norma sulla costituzione in giudizio del ricorrente, abbia improntato tale disciplina sul momento di invio e non su quello di effettivo compimento della notifica; ciò risponderebbe ancora al principio di semplificazione del processo tributario, atteso che se il termine di costituzione del ricorrente è fatto decorrere dal momento di invio del ricorso a mezzo posta, questi ha la possibilità di conoscere con certezza fin da subito sia il giorno a partire dal quale, sia quello entro il quale può costituirsi in giudizio. Conclusivamente, corretta sarebbe stata la soluzione cui è pervenuta la CTR, discendendo del resto ex lege dal mancato adempimento nel termine perentorio l’inammissibilità del gravame, nè ricorrerebbe la sanatoria a seguito della costituzione del convenuto, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in ricorso, si richiamano alcune decisioni, tra cui, da ultimo: Cass. n. 7374/2011).

7.3. Infine, quanto alle osservazioni della contribuente circa la mancata comprensione del percorso argomentativo che ha condotto il giudice di appello prima a sospendere l’esecutorietà della sentenza di primo grado e, poi, a dichiarare inammissibile l’appello della contribuente, il Comune impositore eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità del profilo di doglianza, non riportando la ricorrente gli esatti confini, in maniera testuale e circoscritta, delle doglianze rispetto alle quali intravede profili di omessa pronuncia; in secondo luogo, poi, esclude qualsiasi pregio alle doglianze della ricorrente, osservando come la declaratoria di inammissibilità è pronuncia in rito, sicchè la circostanza che il giudice d’appello abbia sommariamente delibato la fondatezza dei motivi di ricorso accordando la sospensione dell’esecutorietà della sentenza id primo grado sotto il profilo del fumus e del periculum, non preclude alla CTR di poter rilevare d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, una causa di inammissibilità dell’impugnazione, ciò anche in caso di costituzione della parte resistente.

8. Il ricorso della contribuente è fondato.

9. Ed invero, si osserva, questa Sezione, con ordinanza interlocutoria (Sez. 5, n. 18001 del 29/03/2016, dep. 14/09/2016, r.g. 2168/2015, Ag. Entrate c. Zicarelli) aveva rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite una questione di diretta incidenza nel presente giudizio.

Relativamente alla notifica e al successivo deposito del ricorso tributario, da tempo si assisteva infatti in giurisprudenza ad un contrasto di opinioni su due aspetti di particolare importanza.

In primo luogo, a pena di inammissibilità, il ricorrente o l’appellante devono costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, ed era controverso se i 30 giorni, in caso di spedizione a mezzo posta del ricorso, dovessero essere conteggiati da quando il ricorso è spedito dal ricorrente/appellante o da quando è ricevuto dal resistente/appellato. Poi, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, operante altresì in appello, sancisce che, in occasione della costituzione in giudizio, il ricorrente/appellante deposita, a pena di inammissibilità, la copia del ricorso spedito, l’atto impugnato e la ricevuta di spedizione del ricorso stesso. Può però succedere che, ad esempio per errore, il ricorrente/appellante depositino non la ricevuta di spedizione ma l’avviso di ricevimento, confidando, in buona fede, nel fatto che anche dall’avviso di ricevimento si evince in maniera chiara la data di spedizione.

Il contrasto giurisprudenziale concerneva altresì il computo del termine iniziale per la costituzione in giudizio, sempre in caso di notifica del ricorso a mezzo posta. Non è chiaro se i 30 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, deve avvenire il deposito D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22, debbano essere computati da quando il ricorso è stato spedito oppure da quando è stato ricevuto dalla controparte (si veda Cass. 17 settembre 2015 n. 18296 e Cass. 14 ottobre 2004 n. 20262).

Con la richiamata ordinanza n. 18001 depositata il 14 settembre 2016 (unitamente all’ordinanza, depositata in pari data, n. 18000), era stata rimessa al Primo Presidente, affinchè valutasse l’eventuale devoluzione alle Sezioni Unite, proprio la questione relativa all’ammissibilità dell’atto di appello notificato a mezzo posta in caso di deposito, in occasione della costituzione in giudizio, del solo avviso di ricevimento, e non anche della ricevuta di spedizione.

In base al primo orientamento, infatti, in ottemperanza al dato normativo il contribuente deve depositare, a pena di inammissibilità, la ricevuta di spedizione in caso di ricorso notificato a mezzo posta, senza possibilità di surroga con altri documenti quali l’avviso di ricevimento (Cass. 11 settembre 2013 n. 20787). Il secondo, invece, ritiene sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento, in quanto da tale documento, comunque, si evince facilmente la data in cui è avvenuta la spedizione (Cass. 2 aprile 2014 n. 7645; Cass. 14 dicembre 2012 n. 23593).

10. Ritiene il Collegio di dover aderire alla tesi della contribuente, soluzione del resto confortata dalla recentissima pubblicazione della sentenza, sopraggiunta nelle more della stesura della presente decisione, con cui le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno risolto il contrasto giurisprudenziale richiamato.

11. Deve, infatti, essere affermato il principio secondo cui il termine decadenziale dei trenta giorni (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22) entro cui occorre costituirsi in giudizio decorre non dalla data di spedizione a mezzo posta del ricorso/appello, ma dalla sua ricezione ad opera del resistente/appellato (v. Cass. SS.UU. 29.5.2017 n. 13452).

In occasione della costituzione in giudizio, le Sezioni Unite hanno sancito che il ricorso non può essere dichiarato inammissibile se la parte non ha depositato la ricevuta di spedizione dell’atto, ma l’avviso di ricevimento. Infatti, nell’avviso di ricevimento è presente, con valore di atto pubblico, la data di spedizione (utile per appurare la tempestività del ricorso/appello) mediante timbro datario o stampigliatura meccanografica. Ove, però, il ricorrente/appellante non abbia depositato la ricevuta di spedizione e la data di spedizione, presente nell’avviso di ricevimento, sia apposta a mano o dattiloscritta (ipotesi comunque residuale nel contesto storico attuale), non c’è valore di pubblica fede, dunque, ai fini dell’ammissibilità del ricorso/appello, è necessario che la data di ricezione del plico, apposta dall’agente postale nell’avviso di ricevimento, sia anteriore alla scadenza del termine per presentare il ricorso o l’appello.

12. Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato attesa la natura assolutamente preliminare del motivo accolto, il ricorso della contribuente dev’essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia per l’esame del merito, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia anche per le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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