Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14121 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14121 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 20827-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIkNZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA _CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, PULLI CLEMENTINA giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 04/06/2013

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, ALFANO ANTONINO;

intimati

PALERMO del 21/04/2011, depositata il 30/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato Ricci Mauro difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che
nulla osserva.
Svolgimento del processo
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ.::” La Corte di appello di Palermo in riforma della
sentenza di primo grado, ha condannato l’INPS a liquidare all’appellante
Antonino 41 a- no l’assegno mensile di assistenza dal 1.7.2007, oltre interessi legali
L’INPS ha proposto ricorso deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 l n. 118 del 1971
anche nel testo sostituito dall’art. 1, comma 35, 1. n. 247 del 2007, dell’art. 1,
comma 94 della l n. 247 del 2007. dell’ari’. 2967 cod. civ. , dell’ad 11 dio sulla
legge, nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ. ,la omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi della
controversia.
In estrema sintesi l’istituto previdenziale ha censurato la decisione della Corte
territoriale per avere questa fatto riferimento al requisito del mancato svolgimento
di attività lavorativa prescritto ai fini dell’assegno di assistenza, dall’ari’. 13 l n.
118 del 1971 nel testo novellato dalla i n. 247 del 2008, anche in relazione ad
un periodo antecedente alla entrata in vigore della modifica ( 1.1.2008 ),. Per il
periodo in controversia, luglio / dicembre 2007 – si sostiene – trovava applicazione
la disciplina previgente che richiedeva la prova a carico dell’assistito del requisito
Ric. 2011 n. 20827 sez. ML – ud. 14-03-2013
-2-

avverso la sentenza n. 645/2011 della CORTE D’APPELLO di

Ct

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale..Conseguentemente il ricorso va accolto e la sentenza cassata
con rinvio , anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di
appello di Palermo in diversa composizione.
Ric. 2011 n. 20827 sez. ML – ud. 14-03-2013
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dello stato di incollocato al lavoro., da dimostrarsi mediante certzficazione attestante
la iscrizione nell’elenco del collocamento dei disabili. Ulteriore elemento di censura
concerneva il valore probatorio assegnato dalla Corte territoriale
all’autocertificazione resa annualmente all’INPS dall’interessato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il requisito della incollocazione al
lavoro – e, attualmente, il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa,
previsto dalla L 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 35 che ha sostituito il
testo della L 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 – rappresenta, al pari del requisito
della ridotta capacità lavorativa e del requisito reddituale, un elemento costitutivo
del diritto all’assegno di invalidità civile, la cui prova è a carico del soggetto
richiedente il beneficio assistenziale (O-. Cass. sent. n. 13279 del 2003). Secondo
la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nei giudizi relativi a prestazioni
assistenziali, la prova dell’incollocamento al lavoro e del requisito reddituale non
può essere data mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, essendo
questa rilevante nei soli rapporti amministrativi ed invece priva di efficacia
probatoria in sede giurisdizionale gr. Cass. Sez un. n. 5167 del 2003, e, tra
tante, Cass. n. 16457 del 2003, n. 15486 del 2007).
Questo principio deve ritenersi valido anche ai fini dell’applicazione del nuovo testo
della L n. 118 del 1971, ad 13 per come sostituito della L n. 247 del 2007,
ad 1, comma 35, in quanto la previsione da parte della suddetta disposizione
normativa, di una dichiarazione sostitutiva di tipo autocertificatorio che il
richiedente l’assegno di invalidità civile deve rendere annualmente all’INPS, ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 per attestare il mancato
svolgimento di attività lavorativa, non evidenzia una deroga circa la rilevanza di
dichiarazioni di questo genere solo nell’ambito amministrativo, restando
impregiudicati i principi sulla prova operanti nei giudizi civili gr., in termini,
Cass. n. 25800 del 2010, n. 11106 del 2011).
Posto che la Corte di appello di Palermo non si è attenuta a tali indicazioni ed in
particolare ha ritenuto che il rifèrimento alla dichiarazione sostitutiva resa
annualmente all’INPS doveva essere inteso come volto a riservare alla fase
amministrativa l’accertamento della originaria sussistenza e della successiva
persistenza della condizione di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, e che
quanto ora rilevato assorbe la censura che concerne la corretta individuazione del
requisito prescritto con riferimento alla entrata in vigore della l. n. 247 del 2007,
il Collegio in camera di consiglio valuterà se il ricorso sia manifestamente fondato

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di
Palermo in diversa composizione.
Roma, camera di consiglio del 14 marzo 2013

A kL

Il Presidente
Dott. ssa Maura La Terza

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