Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14120 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PANAMA 87, presso l’avvocato OBINO GIANNETTO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO DI TORRE 50 ARGENTINA 11, presso

l’avvocato DI MATTIA GIANCARLO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3265/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato OBINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato DI MATTIA che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. GIANCOLA: ricorso

inammissibile;

il P.G. dott. RUSSO ROSARIO deposita requisitoria scritta che si

allega al verbale di udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 28.04.2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr. R.G. Russo, osserva e ritiene:

che il relatore designato, nella relazione depositata il 20.12.2010, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:

“Vinto il ricorso (notificato il 21.11.2008) proposto da A. R. nei confronti di M.G., che ha resistito con controricorso (notificato il 30.12.2008).

Osservato e ritenuto:

che la ricorrente ha impugnato la sentenza in data 10.04-25.07.2008 (notificatale il 24.09.2008), con cui la Corte di appello di Roma ha respinto sia l’impugnazione principale della A. che quella incidentale del M., proposte contro la sentenza del 7- 25.07.2006, con la quale il Tribunale di Roma aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti ed attribuito alla prima l’assegno divorzile di Euro 500,00 mensili che la Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro:

a) che l’ A. con l’appello principale aveva sia sostenuto che non sussistevano i presupposti per il divorzio dal marito, per essersi riconciliata con lui dopo la separazione personale, e sia chiesto che comunque l’assegno divorzile fosse quantificato nella maggiore misura di Euro 600,00 mensili, attribuitale in sede separatizia, da integrare con il rimborso del 50 % delle sue spese mediche non coperte dal SSN, mentre il M. aveva instato per la riduzione dell’entità di tale somministrazione economica;

b) che le prove testimoniali dedotte dalla A. in punto di riconciliazione, volte a dimostrare che i coniugi pur separati, si incontravano lo stesso ed avevano rapporti anche affettuosi, anche se ammesse ed assunte con esito positivo, sarebbero state insufficienti a dimostrare la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale, cessata con la pronuncia di separazione;

c) che la convivenza tra le parti non risultava essere stata mai ripresa e che i saltuarì anche se frequenti incontri tra i coniugi non erano sintomatici della loro volontà di ripristinare il consorzio familiare;

d) che la misura dell’assegno divorzile fissata dal primo giudice appariva idonea, valutate le condizioni economiche delle parti, e segnatamente i rispettivi redditi annui, a ristabilire un corretto equilibrio ed a consentire alla A. un adeguato tenore di vita e) che a sostegno del ricorso per cassazione l’ A. denunzia:

1. “Insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (ritenuta mancata possibilità di ricostituzione del consorzio familiare). Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970”. Premesso anche che il marito e lei avevano rispettivamente 91 anni e 69 anni, si duole che, essendo stata esclusa dai giudici di merito la riconciliazione per effetto soltanto della mancata ripresa della convivenza coniugale, si sia indebitamente stabilito che la volontà di ripristinare il consorzio familiare non possa sussistere senza l’intervenuta ripresa della convivenza, tra l’altro nel caso e per l’età delle parti anche di scarso rilievo. Aggiunge che la convivenza coniugale non era ripresa solo per il contegno oppositivo delle due figlie nate dal primo matrimonio del M., contrarie anche al riavvicinamento dei coniugi, circostanze che aveva inteso dimostrare con le prove non ammesse e che erano state trascurate dai giudici di merito.

Formula conclusivamente, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il seguente quesito di diritto:

“Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 1 è sufficiente la mera mancata ripresa della convivenza tra i coniugi per escludere definitivamente la riconciliazione tra i medesimi e la possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, ovvero la mancata ripresa della convivenza deve essere valutata unitamente a tutti gli altri aspetti peculiari del rapporto considerato così come emergenti dall’istruzione probatoria processuale?”.

2, “Insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (determinazione dell’assegno divorzile e mancalo riconoscimento del contributo a carico del sig. M. alle spese sanitarie della moglie)” che con specifico riguardo alla rubricata violazione di legge, il primo motivo di ricorso se non prioritariamente il quesito di diritto che lo conclude, si rivela inammissibile, perchè generico e non pertinente rispetto alla ratio decidendi dell’avversata statuizione, per la quale l’accertamento della ricorrenza dei presupposti legittimanti la pronuncia di divorzio non è stato direttamente ed esclusivamente correlato all’incontroverso mancato ripristino della convivenza coniugale (quali che ne fossero le ragioni), ma alla valenza sintomatica ed induttiva, che tale riscontro oggettivo, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie, ben poteva logicamente assumere ai fini di escludere la restaurazione tra i coniugi della comunione materiale e spirituale – la quale sottende la ricostituzione dell’intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e, quindi, l’avvenuto ripristino non solo della coabitazione ma di tutti i rapporti che sono alla base dell’unione materiale e spirituale tra i coniugi – cessata con la pronuncia di separazione che le censure di omessa, insufficienza e contraddittorietà della motivazione dedotte in entrambi i motivi, non risultano contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS. UU. 200720603; 200811652;

200816528).

che, quindi, il ricorso appare inammissibile e, pertanto, può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui agli artt. 380 bis e 375 c.p.c.”.

la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti all’odierna adunanza camerale il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e, comunque, oralmente ed argomentatamente chiesto in gradato subordine, la rimessione dalla causa alle Sezioni Unite per il riesame della soluzione adottata in tema d’interpretazione dell’art. 366 bis c.p.c., seconda parte, inerente alla necessità del “momento di sintesi” relativamente ai vizi motivazionali, e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, affinchè verifichi se l’art. 366 bis c.p.c., seconda parte, come interpretato alle Sezioni Unite della Suprema Corte, segnatamente in Cass. civ. sez. un., 18 giugno 2008, n. 16528, sia compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost. e art. 111 Cost., penultimo comma, con ordinanza n. 27680 del 2009, la terza sezione di questa Corte ha già disatteso per manifesta infondatezza, analoghe conclusioni presentate dal PG in diverso giudizio, puntualmente esponendo le ragioni del dissenso, che non risultano in alcun modo contrastate all’odierna adunanza e che vanno ribadite al pari del decisum avverso le proposte contenute nella relazione non è stata, invece, mossa alcuna osservazione critica da parte dei difensori delle parti non emergono, conclusivamente, elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella condivisa relazione di cui sopra il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell’ A. al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’ A. a rimborsare al M. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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