Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14120 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 24/05/2021), n.14120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7030/2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. LEOPARDI

CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO CIUFOLINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CANTAFIO, OLGA

DURANTE, MARICA INZILLO, MARIA MIRIGLIANI, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

NAVIGLIO S.P.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo

studio dell’avvocato LUCA PERONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, giuste deleghe in atti;

– controricorrente –

e contro

CRAZY SUN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo

studio dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIULIO ERMINIO MORACA, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PL.UM.;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 2952/2016 della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO, depositato il 22/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per accoglimento del ricorso, in

particolare il primo motivo con assorbimento delle restanti censure;

udito l’Avvocato ROSARIA MUSTARI, in sostituzione con delega scritta

dell’Avvocato OLGA DURANTE, difensore del ricorrente, che ha chiesto

di riportarsi agli atti depositati e insiste per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, difensore della resistente CRAZY

SUN S.R.L., che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;

udito l’Avvocato LUCA PERONE, difensore della resistente NAVIGLIO

S.R.L., giusta procura di costituzione nuovo difensore depositata in

udienza, che ha chiesto di riportarsi agli atti difensivi ed insiste

nell’accoglimento del controricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto pubblicato il 22 agosto 2016, la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il reclamo proposto da Naviglio s.r.l. avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 6611/2015, e nei confronti di Crazy Sun s.r.l. e di P.G..

1.1. Il Tribunale rigettò il ricorso della Naviglio, che aveva chiesto la revoca dell’amministratore giudiziario del complesso immobiliare (OMISSIS) – di proprietà, per pari quote, delle società Naviglio e Crazy Sun – che era stato nominato ai sensi dell’art. 1105 c.c., comma 4, nella persona di P.G..

2. La Corte d’appello ha riformato la decisione e revocato l’incarico di amministratore al Dott. P., nominando al suo posto Pl.Um..

3. Per la cassazione del decreto di revoca P.G. ha proposto ricorso straordinario, affidato a quattro motivi, ai quali resiste con controricorso Naviglio srl.

La società Crazy Sun ha depositato atto con il quale aderisce al ricorso. Non ha svolto difese Pl.Um..

3.1. Il ricorso, già fissato per la decisione ai sensi dell’art. art. 380-bis c.p.c., in vista della quale il ricorrente P.G. e la società Naviglio hanno depositato memorie, è stato rimesso alla pubblica udienza per mancanza di evidenza decisoria con ordinanza interlocutoria n. 31210 del 3 dicembre 2018. Il ricorso era fissato per l’udienza pubblica del 20 marzo 2020, e quindi rinviato, a causa dell’emergenza sanitaria, all’udienza del 28 ottobre 2020, in prossimità della quale hanno depositato memorie P.G. e Crazy Sun srl. La resistente Naviglio srl ha prodotto in udienza memoria con costituzione di nuovo difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare che l’atto depositato da Crazy Sun s.r.l. non è un controricorso ma un ricorso incidentale adesivo, con il quale la società formula richiesta di cassazione del provvedimento impugnato (ex plurimis, Cass. 13/10/2017, n. 24155; Cass. 17/12/2009, n. 26505; Cass. 02/09/2003, n. 12764).

2. Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 111 Cost., artt. 156-157 c.p.c., artt. 1105-1106 c.c., art. 737 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente censura che l’adozione della revoca della sua nomina sia stata fatta nelle forme del rito camerale, pur non essendo applicabile alla comunione la norma di carattere eccezionale contenuta nell’art. 1129 c.c., in tema di revoca dell’amministratore di condominio.

La domanda di revoca, infatti, inciderebbe “direttamente e consistentemente sui diritti dell’amministratore”, e quindi avrebbe dovuto essere introdotta con le forme del rito ordinario di cognizione. Di qui la natura di sentenza del provvedimento impugnato, pronunciato dalla Corte d’appello in sede di reclamo, che solo formalmente è un decreto, come del resto dimostrato dalla pronuncia sulle spese.

Il provvedimento sarebbe pertanto ricorribile per cassazione in via ordinaria, o in subordine con il ricorso straordinario, in considerazione della decisorietà e definitività.

2.1. Il motivo è inammissibile, e assorbe i rimanenti.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di amministrazione della cosa comune, i decreti emessi ai sensi dell’art. 1105 c.c., u.c., hanno natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione che, essendo suscettibili in ogni tempo di revoca e di modificazione (sono revocabili e reclamabili ai sensi degli artt. 739,742 e 742-bis c.p.c.) non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, salvo che il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi (ex plurimis, Cass. 22/06/2017, n. 15548; Cass. 08/05/20:17, n. 11172; Cass. 22/03/2012, n. 4616; Cass. 16/06/2005, n. 12881; Cass. Sez. U. 29/10/2004, n. 20957).

2.2. Ai fini della verifica, che l’odierno ricorso sollecita, circa la natura del provvedimento impugnato – contenziosa o non – occorre quindi fare riferimento alla posizione soggettiva dedotta in giudizio per stabilire se – per il suo effettivo contenuto – il provvedimento incida su un diritto non suscettibile di essere in alcun modo reintegrato in un giudizio ordinario con conseguente consumazione dell’azione nel procedimento camerale.

Nella fattispecie in esame non si riscontra il denunciato “travalicamento”, per la ragione assorbente che non può configurarsi un diritto in capo all’amministratore alla prosecuzione dell’incarico, laddove eventuali pretese dello stesso possono trovare tutela in forma risarcitoria o per equivalente nella sede propria del giudizio di cognizione, in termini analoghi a quanto avviene per l’amministratore di condominio per la tutela dei diritti derivanti dal contratto di mandato intercorso con i condomini, in ipotesi di dedotta insussistenza della giusta causa di revoca (ex plurimis, Cass. Sez. U 29/10/2004, n. 20957).

3. Con il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità del provvedimento impugnato, si lamenta l’extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel disporre la revoca dell’amministratore, travalicando i poteri di qualificazione della domanda.

Il ricorrente evidenzia che la società reclamante aveva posto a fondamento della domanda di revoca dell’amministratore l’avvenuta stipula di locazione ultranovennale in assenza di autorizzazione del giudice (terzo motivo di reclamo), mentre la Corte d’appello ha disposto la revoca pur avendo accertato che si trattava di locazione novennale, argomentando sul rilievo che l’entità del canone avrebbe dovuto indurre l’amministratore a munirsi dell’autorizzazione giudiziale.

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1108,1572 c.c. e si lamenta che la Corte d’appello abbia qualificato atto eccedente l’ordinaria amministrazione un contratto di locazione della durata di nove anni.

5. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 135 c.p.c. (rectius, art. 132) perchè il provvedimento impugnato non indicherebbe le ragioni a sostegno della decisione, sicchè la motivazione sarebbe meramente apparente.

6. I motivi dal secondo al quarto rimangono assorbiti nell’inammissibilità già rilevata con riferimento al primo motivo di ricorso, e ciò in quanto le violazioni di legge processuale o sostanziale che, in assunto del ricorrente, segnerebbero il provvedimento impugnato, non comportano l’abnormità dello stesso.

7. Per le ragioni esposte risulta inammissibile anche il ricorso incidentale adesivo.

8. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico solidate delle parti ricorrenti principale ed incidentale. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e l’incidentale adesivo; condanna in solido il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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