Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14120 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 3118/06 R.G. proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t., e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t.,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che li rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrenti –

contro

L.P.F. e L.P.C., quali eredi di L.

P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 34/29/05 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, depositata il 10.10.2005, notificata il

23.11.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 24 marzo 2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito, per i ricorrenti, l’Avvocato dello Stato Sergio Fiorentino;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha chiesto accogliersi il ricorso per quanto di

ragione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello dei contribuenti signori L.P.F. e L.P.C., eredi di L. P.M., riformava la sentenza n. 530/4/2002 con cui la commissione tributaria provinciale di Palermo ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro afferente all’acquisto per usucapione di una casa di civile abitazione.

1.2.-. I nominati contribuenti, ritualmente intimati, non svolgono difese in questo giudizio di cassazione.

2.- Questioni pregiudiziali.

2.1.- Il ricorso proposto dal ministero dell’economia e delle finanze deve essere dichiarato inammissibile, poichè tale amministrazione – cui è succeduta l’agenzia delle entrate a far data dal 1.1.2001 – non fu parte nel giudizio d’appello, introdotto con atto depositato il 7.4.2003, avendo partecipato a tale giudizio solo il competente ufficio di Palermo di detta agenzia, unica legittimata pertanto in questo giudizio di cassazione (Cass. n. 9004/2007).

Nulla devesi disporre per le relative spese, non essendo costituite le controparti in questo giudizio.

3.- Motivi del ricorso.

3.1.- Col primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate censura la sentenza della commissione regionale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’art. 8, nota 2^ bis, e dell’art. 1, nota 2^ bis, della Tariffa (parte prima) allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. dell’imposta di registro), nonchè per violazione dell’art. 14 disp. gen. premesse al c.c. – nella parte in cui ritiene equiparabile, per fruire dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro concessa per l’acquisto della “prima casa”, l’acquisto a titolo originario (per usucapione) a quello a titolo traslativo oneroso.

3.2.- Col secondo motivo, la sentenza è censurata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – per insufficiente motivazione sul medesimo assunto.

4.- Decisione.

4.1.- Il ricorso è fondato, nei limiti di ragione di seguito espressi, e deve essere accolto. Previa cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere decisa nel merito, mediante rigetto del ricorso introduttivo della lite, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese dell’intero giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti per giusti motivi, ravvisati nelle incertezze della giurisprudenza, poste in evidenza infra, al par. 5.3.5, circa l’interpretazione delle norme applicabili.

5.- Motivi della decisione.

5.1.- La commissione regionale ritiene che l’acquisto “di un immobile”, per effetto di sentenza che ne riconosca l’avvenuta usucapione, “può essere equiparato” a quello ottenuto a titolo traslativo, mediante atto pubblico di trasferimento, al fine di godere dell’aliquota agevolata di registro concessa per l’acquisto della “prima casa” (la ricorrenza delle condizioni oggettive, per cui si tratterebbe nella specie di “prima casa”, non sono contestate).

5.2.- Simile ‘possibilità di equiparazione non è minimamente argomentata dal giudicante a quo, nè a tale carenza può sopperire il collegio, usando dei poteri conferiti dall’articolo 384 c.p.c., comma 2, perchè il dispositivo, per le ragioni di seguito esposte, non è conforme al diritto.

Il secondo motivo di censura (par. 3.2), con cui la ricorrente si duole di tale vizio di motivazione, è peraltro inammissibile, essendo denunciabili ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo le carenze concernenti l’accertamento e la valutazione dei farti rilevanti, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (S.U. n. 28054/2008).

5.3.- Contrariamente all’opinione immotivata del giudicante a quo, l’aliquota agevolata dell’imposta di registro non è applicabile all’acquisto della “prima casa” (immobile non di lusso destinato ad abitazione dall’acquirente che non disponga di altra abitazione nel territorio del comune di residenza) qualora, essendo tale acquisto conseguito a titolo originario, per effetto di usucapione dichiarata con sentenza, manchino le altre condizioni stabilite dalla legge.

5.3.1.- Ai sensi della nota 2^ bis all’art. 8 della Tariffa menzionata al par. 3.1 (nota inserita dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 23 convenite con modificazioni nella L. 27 aprile 1989, n. 154), “I provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili … sono soggetti all’imposta secondo le disposizioni dell’art. 1 del la tariffa”.

5.3.2.- Il richiamato art. 1, al comma 4 (aggiunto dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1993, n. 243), dispone che, se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso, corrispondenti ai criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale, si applica l’aliquota del 4%, qualora ricorrano le condizioni stabilite nella nota 2^ bis annessa allo stesso art. 1.

5.3.3.- La nota 2^ bis all’art. 1 (inserita dall’art. 16 cit., poi sostituita dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131) accorda il suddetto beneficio “agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse”, con le condizioni precisate nel seguito della stessa nota.

5.3.4.- Fra tali condizioni, la norma ora citata richiede, alle lett. a), b) e c), che “nell’atto di acquisto” l’acquirente dichiari di volersi stabilire nel comune dove si trova l’immobile; di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune; di non avere già fruito dei medesimi benefici. In mancanza di tali dichiarazioni, si ritiene che l’acquirente non possa godere del beneficio in parola (Cass. n. 3449/2009).

5.3.5.- Con riferimento al caso di specie, la questione relativa all’eventuale possibilità di equiparare, al fine di fruire del beneficio, l’usucapione all’atto traslativo del bene a titolo oneroso – equiparazione ravvisata dalla commissione regionale, mentre la giurisprudenza di questa suprema corte sul tema risulta oscillante (nel senso della limitazione all’acquisto oneroso, Cass. nn. 5447/2008, 10889/2003; contro, Cass. nn. 29371/2008, 10802/2007) – non può essere utilmente affrontata in questo giudizio, in cui non è stato dedotto che siano mai state rilasciate dagli interessati – ad es., nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione d’intervenuta usucapione – le suddette dichiarazioni;

cosicchè mancano, in ogni caso, le condizioni che la norma agevolativa, da interpretare rigorosamente in quanto tale, considera essenziali (“devono ricorrere”) per l’applicazione dell’aliquota ridotta.

5.4.- Segue la decisione, nei termini indicati al par. 4.1..

6.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal ministero dell’economia e delle finanze. Accoglie il ricorso proposto dall’agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile tributaria, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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