Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1412 del 23/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 1412 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 17721-2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
3489

avvocati CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CALIULO
LUIGI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

GHIRELLI FRANCO C.F. GHRFNC50S29H449Q, elettivamente

Data pubblicazione: 23/01/2014

domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 22, presso
lo
.

studio

dell’avvocato

GIUSEPPINI

ROSANNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELLA DEL
ROSSO, giusta delega in atti;
.

– controricorrente

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/10/2007 R.G.N.
1298/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

..»

avverso la sentenza n. 1163/2007 della CORTE

,

RG 17721-08

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
,

La Corte di Appello di Firenze accogliendo la domanda di Ghirelli
Franco, proposta nei confronti dell’INPS, dichiarava il diritto di

gestito dall’INPS, i contributi dal 7 febbraio 1996 al 27 giugno
1996 con conseguente diritto alla pensione di anzianità con
decorrenza l ° marzo 2003.
A fondamento del

decisum

la Corte del merito poneva il rilievo

secondo il quale non ostava, ex art. 4 della Legge n. 29 del 1979,
al riconoscimento della reclamata ricongiunzione la precedente
domanda di ricongiunzione in quanto l’assicurato con la domanda oggetto di giudizio – non aveva chiesto una seconda
ricongiunzione poiché, una volta trasferita presso il fondo
speciale FF.SS. la contribuzione maturata nell’AGO, egli non aveva
posto in essere una operazione diversa dalla prima, nel senso che
aveva chiesto, non un nuovo trasferimento di contributi in una
nuova gestione, ma di completare il primo ed unico trasferimento
mediante riscatto di un periodo prescritto.
Avverso questa sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di
un unico motivo.
Resiste con controricorso la parte intimata che deposita memoria
illustrativa.
,

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unica censura l’INPS,
I

deducendo violazione e falsa

quest’ultimo a ricongiungere presso il fondo speciale FF. SS.,

applicazione degli artt. l e 4 della legge 7 febbraio 1979 n. 29,
formula il seguente interpello:”se in presenza del combinato
disposto di cui agli artt. 1 e 4 della legge 29/1979 che consente
una sola volta l’esercizio della facoltà di ricongiunzione di
periodi contributivi in un unica gestione con le deroghe

presentare nel tempo una pluralità di domande di ricongiunzione
aventi ad oggetto contributi diversi e pregressi rispetto al
provvedimento già conseguito, da intendere come completamento della
prima, ancorché il procedimento dalla stessa inaugurato si sia
esaurito con l’adozione del provvedimento non contestato, né
impugnato dall’interessato, con l’unico limite di non mutare in
ogni occasione la gestione presso la quale chiede l’accertamento
ovvero debba inserire nell’unica domanda ammissibile tutti
contributi che intende accentrare, fatte salve le ipotesi di
ulteriori istanze nei limiti di cui all’art. 4 della legge n.
29/1979″.
La censura è infondata.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare
che la legge 7 febbraio 1979 n. 29 persegue la finalità di rendere
generale (salve specifiche, limitatissime eccezioni) la facoltà in
capo al lavoratore (per il passato prevista da numerose
disposizioni speciali in modo non uniforme) di ricongiungere le
posizioni assicurative maturate presso diversi regimi di previdenza
i.v.s., in vista del risultato che un solo ente, gestione o fondo,

2

espressamente individuate, l’assicurato sia legittimato a

provvede all’erogazione di una pensione unitaria commisurata
all’anzianità contributiva globale (artt. l e 2 della legge). Dallo
stesso testo dell’art. l della richiamata legge, si è ulteriormente
specificato, risulta che la facoltà in argomento ha come proprio
oggetto la ricongiunzione dei periodi di contribuzione, e cioè

presso diverse gestioni previdenziali, al fine di determinare
un’unica posizione assicurativa, pari alla somma di tutti i
segmenti così ricongiunti, in modo che su tale unico periodo
contributivo (o unica posizione assicurativa) possa fondarsi il
diritto dell’assicurato ad un’unica pensione commisurata al totale
della posizione contributiva per tale via costitutiva ( Cass. 18
maggio 1991 n.5598 e Cass. 6 giugno 1995 n.6324 che richiama anche
la relazione al disegno di legge n. 290 dell’il novembre 1976 Atti del Senato, 7a legislatura).
Da ciò consegue che le facoltà di ricongiunzione, di cui alla legge
in esame /

che può essere esercitata, salvo tassative ipotesi, una

sola volta si riferisce alla scelta della gestione assicurativa più
favorevole e non attiene

42227/

all’utilizzazione, nella gestione

prescelta, di contributi versati presso enti assicurativi diversi
( in tal senso Cass. 6 giugno 1995 n.6324 cit.).
Tanto ricorre nel caso di specie in quanto l’assicurato ha chiesto
di far valere nella gestione prescelta a seguito di una
precedente domanda di ricongiunzione – contributi riscattati.

3

)/

delle posizioni assicurative costituite, in favore del richiedente,

Il ricorso pertanto va rigettato sia pure correggendosi, ex art.
384 ultimo comma cpc, nel senso indicato la motivazione della
sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per
esborsi ed E. 2500,00 per compensi oltre accessori di legge
attribuite all’avv.to GabrielA Del Rosso anticipatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013
Il Presidente

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA