Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1412 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19640-2019 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTO

LINI 30, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PERRONE, che lo

rappresenta e difende unitamente a se medesimo;

– ricorrente –

contro

U.A., M.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA

TORTORA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONELLO BRUNO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il

18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Brindisi, con ordinanza depositata il 18.12.2018, accolse, per quanto di ragione la domanda proposta dall’Avv. I.G. con la quale aveva chiesto la liquidazione delle competenze professionali per l’attività svolta in favore di U.A. e M.L.;

l’Avv. I. ha proposto ricorso per cassazione contestando i criteri di liquidazione dei compensi;

U.A. e M.L. hanno resistito con controricorso; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso ed il Presidente ha fissato l’udienza camerale;

il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorso è inammissibile;

avverso il provvedimento di liquidazione l’Avv. I.G. ha proposto appello, con atto notificato alle controparti in data 8.1.2019 e lo ha successivamente impugnato con ricorso per cassazione;

dalla notifica dell’atto d’appello egli aveva avuto conoscenza legale del provvedimento ai fini del termine breve per impugnare, sicchè il ricorso per cassazione, notificato in data 17.6.2019, è tardivo;

questa Corte ha affermato, con orientamento costante al quale il collegio intende dare continuità, che il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare, vale a dire di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere e che sia normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (Cassazione civile sez. II, 14/06/2018, n. 15626);

la conoscenza legale si realizza anche con la notificazione di un diverso mezzo di impugnazione o di una prima impugnazione, per esempio non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione, e fa, pertanto, decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., a carico del notificante dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento (Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, n. 16015; Cassazione civile sez. I, 02/07/1990, n. 6759 considera equipollente la notificazione del ricorso per cassazione proposto dalla stessa parte che poi agisce in revocazione, davanti al giudice a quo, contro la medesima sentenza);

in particolare, ove il soccombente in primo grado – o in unico grado – proponga, avverso il medesimo provvedimenti non notificato, una prima impugnazione davanti al giudice di appello e, successivamente, ritenendo la medesima sentenza ricorribile soltanto per cassazione, una seconda impugnazione mediante ricorso in sede di legittimità, quest’ultimo, in tanto può essere ritenuto ammissibile e tempestivo, in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell’originario atto di appello (Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, n. 2055;Cassazione civile sez. lav., 07/09/1993, n. 9393);

la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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