Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14119 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28297-2009 proposto da:

D.M.D. (C.F. (OMISSIS)), D.M.A.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SALARIA 227, presso l’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentati e

difesi dall’avvocato ITRO GIOVANNI, giusta procura a margine del

ricorso del 16.5.07;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 3800/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

D.M.D. e D.M.A. impugnavano con ricorso per cassazione il decreto con il quale la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un processo, iniziato nel 1995 e definito con sentenza del Tribunale di Benevento depositata il 22.3.2005, aveva ritenuto non ragionevole il periodo di durata di anni 7 riconoscendo a ciascuno, a titolo di equa riparazione, la somma di Euro 4.200,00.

La Corte di Cassazione, pronunciando la ordinanza n. 3800/09, ritenendo che l’indennizzo liquidato non fosse conforme ai parametri CEDU, ha affermato in motivazione che “al ricorrente” e non ai ricorrenti spettasse un indennizzo di Euro 7.000,00, indicando chiaramente con tale affermazione che la somma di Euro 7.000,00 dovesse essere corrisposta a ciascuno dei ricorrenti. In contrasto con tale affermazione nel dispositivo, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero della Giustizia “al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 7.000,00 oltre interessi legali”, omettendo di specificare che detta somma deve essere corrisposta “a ciascuno” dei ricorrenti. D.M.D. e D.M.A. hanno chiesto con ricorso ex art. 391 bis c.p.c. la correzione del dispositivo nel senso su indicato, richiesta che appare accoglibile, essendo configurabile nel caso di specie una ipotesi di mero errore materiale, come evidenziato dal fatto che tra motivazione e dispositivo sussiste una parziale coerenza, mentre la divergenza riguarda soltanto l’aspetto quantitativo.

Pertanto detta ordinanza della Corte di Cassazione deve essere corretta, con provvedimento in camera di consiglio, con l’aggiunta nel dispositivo delle parole “di ciascuno” da inserirsi dopo la parola “favore” e prima delle parole “dei ricorrenti”.

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 3800 del 18-11- 08, depositata in cancelleria il 17-2-2009, venga corretta con l’aggiunta nel dispositivo delle parole “di ciascuno” da inserirsi dopo la parola “favore” e prima delle parole “dei ricorrenti”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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