Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14119 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32550-2006 proposto da:

T.P., S.A., P.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo

studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentati e difesi dagli

avvocati MARTINO FRANCESCO, MAIONE FRANCESCO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI (OMISSIS), in persona del

Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 77/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 19/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.P., S.A. e P.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia dep. il 19/10/2005, che aveva, su appello dell’Ufficio, riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso dei medesimi avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione – per tassa di registro e invim in ordine all’atto di compravendita del (OMISSIS) per notaio Mazza di sette appezzamenti di terreno edificabile ed aveva elevato i valori da L. 111.000.000 a L. 415.000.000, e, ai fini dell’invim, aveva rettificato il valore al (OMISSIS) da L. 83.250.000 a L. 269.000.000.

51 dolgono i ricorrenti, con quattro motivi, in primo luogo, di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e art. 52, comma 4 assumendo che la CTR, al fine di individuare il valore venale degli immobili, nel prendere in considerazione valutazioni operate dall’UTE e, pertanto, dall’Amministrazione medesima,era caduta in un circolo vizioso,in quanto avrebbe dovuto invece considerare i valori dichiarati; col secondo motivo, denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 per avere la CTR omesso di pronunciare su esplicite deduzioni dei ricorrenti; infine, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza della CTR che da una parte aveva utilizzato la valorizzazione compiuta dal Comune di (OMISSIS) ai fini ICI e che aveva portate valori differenziati tra le aree ricadenti i zona (OMISSIS) e quelli ricadenti in zona (OMISSIS) nonchè la stima UTE che aveva,invece, riconosciuto uguali detti valori.

Il Ministero dell’Economìa e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato rimesso alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente deduce che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e art. 52, comma 4 non possono essere interpretati ed applicati nel senso operato dalla CTR e cioè che i parametri valutativi ivi previsti non potevano essere intesi quali valutazioni operate dalla medesima Amministrazione,perchè in tal caso mancherebbe un criterio obiettivo in quanto l’ufficio opererebbe per relationem ad altri propri accertamenti: dovrebbe invece tenere in conto i valori dichiarati dal contribuente (in particolare, in relazione all’atto not. Mazza del (OMISSIS), l’unico nel triennio valutativo, doveva considerarsi il valore dichiarato L. 17.000.000 e non quello di L. 28.000.000 quale accertato dall’Ufficio).

Il motivo è infondato in base alle seguenti considerazioni. E’ esatto osservare che la ratio delle predette disposizioni è quella di ancorare la valutazione di un immobile a dati storicamente obiettivi(e da tale interpretazione non appare discostarsi la CTR) onde non apparirebbe corretto che l’Ufficio possa rinviare sic et simpliciter ad altre valutazioni dallo stesso effettuate(che potrebbero essere anche oggetto di contestazione); ma l’alternativa soluzione offerta dal contribuente ripropone il medesimo vizio che si contestava, in quanto i valori indicati dal contribuente non sono certo più obiettivi, ai superiori fini, di quelli accertati dall’Ufficio.

Tali valori possono assumere dignità di dati valutativi obiettivi, sempre in un giudizio di fatto rimesso esclusivamente al giudice del merito, ove vengano integrati da circostanze ulteriori che facciano loro perdere il carattere soggettivo, quali per esempio la mancata rettifica di un valore dichiarato o il riconoscimento espresso di congruità di valore dichiarato o infine, come nel caso in esame, la circostanza che il valore accertato sia stato pagato, come dedotto dall’Ufficio e riconosciuto nella sentenza, che esprime presuntivamente un riconoscimento di congruità e obiettività il valore, in mancanza di deduzione di diversi significati da attribuire al pagamento medesimo. Il secondo motivo pecca di autosufficienza non essendo state indicate in ricorso le eccezioni che sarebbero state pretermesse dalla CTR. Il terzo e il quarto motivo, con cui si deducono insufficiente e contraddittoria motivazione, e che per ragioni di stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono anch’essi infondati.

Si ha motivazione contraddittoria, non quando il giudice esamina materiale probatorio contraddittorio e cerca di dare armonia ricostruttiva al medesimo (attività normale del giudice di merito, in quanto i dati probatori acquisiti spesso confliggono) bensì quando, in tale attività ricostruttiva faccia affermazioni contrastanti(in altre parole non risolvendo il contrasto che si prefiggeva di risolvere) ovvero affermi conseguenze che contraddicono con le premesse da lui assunte(risolvendo solo apparentemente il contrasto).

Nel caso in esame la CTR utilizza, con accertamento di fatto adeguatamente motivato, il dato del valore attribuito dal Comune di Valenzano per confermare, in via analogica, la valutazione operata dall’Ufficio, senza che vengano in discussione eventuali contrasti della predetta valorizzazione, il cui esame non era certo rilevante ai fini in esame.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con ogni conseguenza in tema di spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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