Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14119 del 08/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14119 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 21608-2009 proposto da:
TRAPANI

ANTONIO

C.F.

TRPNTN45D18G230A,

FRECCIA

AURELIO C.F. FRCRLA47M20B429W, CAPUANO NICOLA C.F.
CNPNCL47S05H839E, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio
dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che li rappresenta e
2015
1021

difende unitamente agli avvocati FRANCESCO BENINCASA,
MARTA LANZILLI, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Data pubblicazione: 08/07/2015

SOCIALE C.F.

80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n.

29

presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati ELISABETTA LANZETTA, GUGLIELMO

– controricorrente
avverso la sentenza n.

924/2008 della CORTE D’APPELLO

di TORINO, depositata il 02/10/2008 R.G.N. 163/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito l’Avvocato CHERUBINA CIRIELLO per delega
LANZETTA ELISABETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

TITA, giusta delega in atti;

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Torino, Freccia Aurelio,
Trapani Antonio e Capuano Nicola, già dipendenti dell’INPS,
convenivano in giudizio l’Istituto per ottenere la riliquidazione
dell’indennità di buonuscita e della pensione integrativa posta a carico
dell’apposito Fondo, comprendendo nella base di calcolo di entrambi i
trattamenti anche l’emolumento stipendiale denominato salario di
professionalità, percepito dall’1.01.97 in forza di norma di contrattazione
ed ulteriormente denominato dal 1°.07.00 assegno di garanzia della
retribuzione.
2.- Accolta la domanda e proposto appello dall’INPS, la Corte
d’appello di Torino con sentenza del 2.10.08 accoglieva parzialmente
l’impugnazione, riconoscendo il computo del salario di professionalità
solo ai fini della pensione integrativa e respingendo la domanda di
ricalcolo dell’indennità di buonuscita.
3.- Ricorrono per cassazione con ricorso e memoria i tre ex
dipendenti. Risponde l’INPS con controricorso.
Ajteco-~4.1;.
Motivi della decisione
4.- Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione
degli artt. 13, 25 e 31 della 1. 20.03.75 n. 70, degli artt. 5 e 34 del
regolamento di previdenza e quiescenza del personale INPS e dell’art.
152 del regolamento organico del personale, nonché dell’art. 64 della 1.
17.05.99 n. 144.
Essi sostengono che le somme erogate a titolo di salario di
professionalità dovrebbero computarsi ai fini del calcolo dell’indennità di
buonuscita, erogabile ai dipendenti INPS per il combinato disposto degli
artt. 13 e 31 della 1. n. 70 del 1975 e degli artt. 5 e 34 del regolamento di
previdenza e quiescenza dei dipendenti INPS, approvato con il decreto
int.min.le 22.02.71.
La legge n. 70, infatti, nell’introdurre l’indennità di fine servizio
(art. 13), ha fatto salvi i trattamenti di miglior favore vigenti (art. 31),
invitando gli enti a munirsi di regolamenti organici conformi alla nuova
normativa, come accaduto per l’INPS che con il regolamento organico
15.09.78, all’art. 152, ha richiamato il regolamento per il trattamento di
previdenza e quiescenza già esistente. L’art. 64 della 1. 1.05.99 n. 144 e la
contrattazione collettiva (accordo quadro nazionale 29.07.99) hanno poi
confermato l’applicabilità di quest’ultimo regolamento non solo in
materia di pensione integrativa, ma anche in materia di buonuscita per i
dipendenti che, come gli esponenti, non ricadano nella disciplina del t.f.r.
privatistico.
Si sostiene, pertanto, l’erroneità della sentenza della Corte
d’appello, nella parte in cui nega il diritto dei ricorrenti al ricalcolo
5. Freccia Aurelio c. INP5 (21608-09)

1

eo!

Svolgimento del processo

5. Freccia Aurelio c. INPS (21608-09)

dell’indennità di buonuscita con inclusione del salario di professionalità,
in quanto, escludendo l’applicabilità degli artt. 5 e 34 del regolamento di
previdenza e quiescenza dell’INPS e l’art. 152 del regolamento organico
dello stesso Istituto, essa ritiene direttamente applicabile l’art. 13 della
legge n. 70 del 1975.
5.- Le Sezioni unite con le sentenze del 25.03.10 nn. 7154-71557156-7157, risolvendo un contrasto insorto all’interno della Sezione
Lavoro della Corte di cassazione, hanno affermato che il c.d. salario di
professionalità (o assegno di garanzia della retribuzione) riconosciuto ai
dipendenti INPS dalla contrattazione collettiva, non rientra nella base di
calcolo dell’indennità di buonuscita.
In particolare, il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite è
nel senso che in tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di
fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato,
l’art. 13 della 1. 20.03.75 n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto
di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di
quiescenza o di fine rapporto — rimasta in vigore, pur dopo la
contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in
servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il
trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. — non derogabile
neanche in senso più favorevole ai dipendenti. Tale disciplina è costituita
dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello
stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato,
lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale
disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico,
periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di
calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica,
sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse
dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di
anzianità o componenti retributive similari (quali l’indennità di funzione
ex art. 15, c. 2, della legge n. 88 del 1989, il salario di professionalità o
assegno di garanzia retribuzione e l’indennità per particolari compiti di
vigilanza per i dipendenti dell’INPS).
Devono, dunque, ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non
applicabili, le disposizioni dei regolamenti — come quello dell’INPS — che
prevedono, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza
comunque denominato, il computo in genere delle competenze a
carattere fisso e continuativo.
6.- Essendosi la Corte di appello attenuta a tale principio di diritto
e ritenendo il Collegio di dare ad esso continuità, l’impugnazione deve
essere rigettata.
Essendo il ricorso proposto prima dell’intervento chiarificatore
delle Sezioni unite, nel momento in cui sussisteva incertezza
giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per compensare le spese del
giudizio di legittimità.
2

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso, compensando tra le parti le spese del
giudizio di legittimità.
Così deci o in Roma il 3 marzo
–,

Il Presid e

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