Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14119 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14119 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 19448-2007 proposto da:
FASSIO FRANCA C.F.FSSFNC42Z55L049U,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio
dell’avvocato ZINI ADOLZPFO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

2013
972

CARRARA

ALESSANDRO

C.F.CRRLSN44C23H501J,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CAMOZZI l,
presso lo studio dell’avvocato CUCCI MASSIMO, che lo
rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 04/06/2013

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 1149/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. CESARE

udito

l’Avvocato

Zini

Adolfo

difendore

della

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Cucci Massimo difensore del
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

PN

9_

ANTONIO PROTO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 3/7/1991 Franca Fassio conveniva
in giudizio Alesando Carrara chiedendo la
risoluzione di un contratto preliminare e la
condanna del convenuto alla restituzione della

Il processo di primo grado si svolgeva nella
dichiarata contumacia del Carrara e si concludeva
con sentenza dell’11/7/2000, non notificata, con
la quale il Tribunale di Roma dichiarava la
risoluzione del contratto e condannava il convenuto
contumace alla restituzione della somma richiesta
dall’attrice.
Il

Carrara

proponeva

appello

con

citazione

notificata il 23/7/2001 chiedendo la declaratoria
di nullità o inesistenza della notifica della
citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
Franca Fassio si costituiva, chiedeva la
declaratoria di nullità della citazione in appello
per mancata indicazione della residenza
dell’appellante e chiedeva il rigetto dell’appello
per infondatezza dell’eccezione di nullità della
notifica dell’atto introduttivo del primo grado.

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somma di euro 38.734,27 oltre interessi.

La Corte di Appello di Roma con sentenza
dell’8/3/2007 dichiarava la nullità della notifica
della citazione introduttiva del giudizio di primo
grado rilevando:
– l’infondatezza dell’eccezione di nullità della

residenza dell’appellante perché la nullità era
sanata per effetto della costituzione in giudizio
dell’appellata;
– che la notifica della citazione del primo grado
era nulla perché la persona che aveva ricevuto la
notificazione, dichiarandosi convivente, non era
identificabile in quanto aveva apposto una firma
illeggibile

sull’avviso

di

ricevimento

senza

indicare né la sua identità, né la sua relazione
con il destinatario; neppure erano emersi elementi
presuntivi tali da far ritenere che il destinatario
della notifica avesse avuto conoscenza dell’atto.
La Corte territoriale dichiarava, in motivazione,
ma non nel dispositivo, che l’unico esito del
gravame era la rimessione al primo giudice.
Franca Fassio propone ricorso affidato a quattro
motivi e deposita memoria
Resiste con controricorso Alessandro Carrara.

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citazione di appello per mancata indicazione della

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il
vizio di motivazione in quanto la Corte di Appello
avrebbe omesso di rilevare:
– che sarebbe stato il notificando a dovere provare

nella relata;

che l’eventuale nullità sarebbe stata causata

dallo stesso Carrara che si era reso irreperibile;
– che il Carrara aveva preso visione dell’atto,
come doveva desumersi che lo stesso era stato
aperto e restituito da un incaricato di una sua
società;
– che il Carrara non risultava risiedere altrove,
mentre nel luogo di notifica risiedeva la moglie
dalla quale si era separato con verbale di
separazione del primo Agosto 1991, ossia successivo
alla notifica.
1.1 n motivo è manifestamente infondato.
La Corte di Appello ha considerato tutti gli
elementi rilevanti, evidenziati nel ricorso ed è
giunta alla motivata conclusione che non era
possibile individuare il soggetto che aveva
materialmente ricevuto l’atto e che si era

5

la mancanza del rapporto di convivenza attestato

dichiarato convivente, sia perchè la firma era
illeggibile, sia perché non era indicata l’identità
del soggetto al quale l’atto era consegnato, nè la
sua relazione con il notificando (evidentemente da
intendersi come relazione di parentela, come tale

La ricorrente richiama il principio (incontroverso)
secondo il quale in tema di notificazione per mezzo
del servizio postale, secondo la previsione
dell’art. 149 c.p.c., qualora la consegna del piego
raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare
convivente con il destinatario, ai sensi dell’art.
7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve
presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza dello
stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla
riconducibilità del luogo di detta consegna fra
quelli indicati dall’art. 139 cod. proc. civ., in
quanto il problema dell’identificazione del luogo
ove è stata eseguita la notificazione rimane
assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa
dal consegnatario dell’atto, con la conseguente
rilevanza esclusiva della prova della non
convivenza, che il destinatario ha l’onere di

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idonea ad individuare il soggetto).

fornire (cfr. tra le tante Cass. 26/10/2009 n.
22607).
Tuttavia la Corte di appello ha motivatamente e
condivisibilmente osservato che il principio non è
applicabile alla fattispecie nella quale non era

quale era stato consegnato l’atto e che si era
indicata come convivente non essendone indicato né
il nome, né la eventuale relazione di parentela ed
essendo illeggibile la sua firma.
Nella fattispecie rilevano, quindi, altre norme
(artt. 148 c.p.c., art. 160 c.p.c.; art 7 comma 4
L. n. 890/1982) dirette a garantire
l’identificazione della persona alla quale è
consegnato l’atto.
La Corte di Appello non ha escluso la rilevanza del
rapporto di convivenza, ma ha affermato il diverso
principio

secondo

il

quale

dall’avviso

di

ricevimento deve risultare possibile
l’identificazione della persona alla quale è stato
consegnato l’atto e il principio così affermato è
conforme con la giurisprudenza di questa Corte
secondo la quale qualora manchi l’indicazione delle
generalità del consegnatario, la notifica è nulla

7

assolutamente possibile individuare la persona alla

ai sensi dell’art.

160 cod.

proc.

civ.

per

incertezza assoluta su detta persona, a meno che la
persona

del

consegnatario

sia

sicuramente

identificabile attraverso la menzione del suo

Cass. 4962/87; Cass. 1643/79; Cass. 4907/83).
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il
vizio di motivazione e la violazione degli artt.
139, 156, 157 e 116 c.p.c. e sostiene, formulando
il relativo quesito di diritto, che la notifica
doveva considerarsi valida ai sensi dell’art. 139
c.p.c.

perché effettuata a mani di persona

rinvenuta nel luogo della notificazione che aveva
dichiarato di essere convivente, incombendo sul
l’onere

destinatario

di

provare

la mancata

conoscenza dell’atto; il giudice di appello avrebbe
dovuto valutare tutti gli elementi indiziari
prospettati e provati che consentivano di presumere
che il luogo della notificazione costituiva la
residenza o
destinatario

la

dimora o il domicilio reale del
dell’atto,

ovvero

che

proprio

quest’ultimo aveva dato causa alla nullità.
2.1 n motivo è manifestamente infondato perché:

8

rapporto con il destinatario (v. Cass. 12806/06;

- la Corte di Appello ha dato adeguata e
ragionevole spiegazione delle ragioni per le quali
non ha ritenuto che il Carrara fosse ivi residente
(mancanza di certificazione di residenza nel luogo,
intervenuta separazione dal coniuge ivi residente,

società alla quale era pervenuto l’atto);
– la nullità della notifica non consegue ad un
comportamento del notificando, ma alla mancata
individuazione del soggetto al quale è stato
consegnato l’atto da notificare (precisa
individuazione prescritta anche anche dall’art. 7
comma 4 L. n. 890/1982) e alla notifica in luogo
nel quale il destinatario non risultava risiedere.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce il
vizio di motivazione e la violazione dell’art. 354
c.p.c. sostenendo, con formulazione del relativo
quesito di diritto, che la Corte di appello avrebbe
immotivatamente e illegittimamente omesso di
dichiarare l’inammissibilità, per difetto di
interesse, dell’atto di appello in quanto proposto
senza censurare il merito della decisione; in
subordine censura la sentenza perché ha dichiarato
la nullità della notifica della citazione dell’atto

9

irrilevanza della asserita qualità di socio della

introduttivo del primo grado senza rimettere la
causa al primo giudice.
3.1 n motivo è manifestamente infondato quanto
alla pretesa inammissibilità dell’appello perché è
ammissibile l’impugnazione con la quale

rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche
nel merito in senso a lui sfavorevole ove i vizi
denunciati comporterebbero, se fondati, la
rimessione al primo giudice; l’inammissibilità
ricorre solo nelle ipotesi in cui, invece, il vizio
denunciato non rientra in uno dei casi
tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354
c.p.c. perché, in tali ipotesi è necessario che
l’appellante deduca anche le questioni di merito e,
quindi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di
rito diviene inammissibile per difetto di interesse
perché la questione di rito, anche se fondata non
porterebbe ad una decisione favorevole nel merito
(cfr. Cass. 19/1/2007 n. 1199 Cass. 29/1/2010 n.
2053).
Il motivo è altresì infondato quanto all’omessa
rimessione

al

giudice

primo

perché

nella

motivazione della sentenza v’è espressa menzione

10

l’appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di

che,

a

seguito

della

rilevata

nullità,

riconducibile alla previsione dell’art. 354 c.p.c.,
la causa è rimessa al primo giudice.
La mancanza, nel dispositivo, di una espressa
previsione

di

rimessione

al

primo

giudice

motivazione, che la causa andava rimessa al primo
giudice non impedisce, quindi, di comprendere
appieno l’esatto contenuto della pronuncia i che va
individuato, come numerose volte questa Corte ha
avuto modo di chiarire, non alla stregua del solo
dispositivo, ma integrando il dispositivo con la
motivazione nella parte in cui questa rivela
l’effettiva volontà del giudice. La portata
precettiva di una sentenza va infatti individuata
tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma
anche della motivazione così che, in assenza di un
contrasto tra dispositivo e motivazione, da
ritenersi prevalente la statuizione contenuta in
una di tali parti del provvedimento che va, per
l’effetto, interpretato in base all’unica
statuizione che, in realtà, esso contiene (Cass.
11/7/2007 n. 15585, Cass. 11/1/2005 n. 360; Cass.
26/1/2004 n. 1323; Cass. 18/7/2002 n. 10409; Cass.

11

I

dispositivo, essendo stato già affermato, in

15/11/2000 n. 14788; Cass. 5/5/2000 n. 5666; Cass.
19/1/2000 n. 567).
4.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce il

vizio di motivazione e la violazione e falsa
applicazione degli artt. 342, 163, 164, 325, 324

La ricorrente lamenta che la Corte di Appello non
ha accolto la sua eccezione diretta a far
dichiarare la nullità dell’atto di citazione in
appello in quanto mancante della indicazione della
residenza, domicilio o dimora dell’appellanteconvenuto così che sarebbe stata resa incerta la
sua identificazione.
La costituzione della parte non avrebbe sanato la
nullità perché avvenuta il 26/11/2001 quando ormai
era scaduto il termine lungo per l’impugnazione
della sentenza di primo grado che era stata
depositata 1’11/7/2001.
La ricorrente, formulando il quesito di diritto
chiede se la costituzione dell’appellato sana

ex

nunc la nullità della citazione in appello e se la
sentenza appellata passa in giudicato qualora la
sanatoria avvenga dopo la scadenza del termine per
impugnare.

12

c.p.c..

4.1 La motivazione della Corte di Appello, nel
richiamo alla sanatoria della nullità per effetto
della costituzione dell’appellata non è corretta,
posto che contiene una implicita e non motivata
affermazione di nullità della citazione in appello,

questa sede attesa la natura processuale del vizio
lamentato), nessuna nullità poteva essere ravvisata
in quanto l’indicazione del soggetto processuale
che aveva proposto appello era assolutamente certa
anche in mancanza della indicazione residenza, pur
ricompresa dall’art. 163 n. 2 c.p.c. tra gli
elementi che devono essere indicati nella
citazione, come si desume dal contenuto dell’atto
di appello e dal riferimento, in questo, della
sentenza di primo grado nella quale era esattamente
individuata la giusta parte processuale.
Il requisito di cui al n. 2 dell’art. 163 c.p.c.,
assolve la funzione di individuare le parti
processuali, attore e convenuto, nonché le persone
che le rappresentano o le assistono.
Perché sia integrata la nullità della citazione
sotto questo profilo è necessario che manchi del
tutto l’enunciazione dei requisiti diretti a

13

mentre, dalla verifica degli atti (possibile in

individuare la parte che agisce o che è chiamata in
giudizio, mentre se tale enunciazione risulti fatta
solo parzialmente, si verifica semplice incertezza
da valutare caso per caso al fine di stabilire se
comporti o meno la nullità dell’atto (cfr. Cass.

Pertanto, così corretta la motivazione, il motivo è
da rigettarsi per infondatezza del presupposto
dell’esistenza di una nullità della citazione in
appello non essendosi verificata alcuna incertezza
sull’individuazione della parte che aveva proposto
appello.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna Fassio
Franca a pagare Carrara Alessandro le spese che
liquida in euro 2.500,00 per compenso oltre euro
200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 16/4/2013
Il Consigliere es en ore

25/3/1987 n. 2895).

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