Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14118 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/07/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 11/07/2016), n.14118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14289-2013 proposto dat

P.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GUIDO BONOMO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHAEL FORER

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLO FAVA, giusta procura a margine della seconda pagina del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 52/2013 del TRIBUNALE di BOLZANO del

12/03/2013, depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Federica Manzi (delega avvocato Andrea Manzi)

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Nella causa iscritta al numero 3626/2010 RG.C., promossa da S. P.D. per ottenere un assegno di mantenimento a carico dei figli P.D. e T., il Tribunale di Bolzano nominava consulente tecnico d’ufficio il Geom. S.G., conferendogli l’incarico di determinare il valore delle donazioni compiute dall’attrice in favore dei convenuti. Il CTU nominato, evidenziata l’esigenza dell’ausilio di un commercialista, otteneva l’autorizzazione ad avvalersi del contributo del Dott. PS. M., il cui compenso veniva liquidato, con decreto del 17 novembre 2012, in Euro 3.500,00 a titolo di spese vive soggette a rimborso.

Avverso tale provvedimento proponeva opposizione P.T., sostenendo che al Geom. S. non spettasse alcun rimborso delle spese sostenute per l’ausilio del commercialista, non avendo quest’ultimo adempiuto al proprio incarico.

Il Presidente del Tribunale di Bolzano, con ordinanza depositata il 12 marzo 2013, confermava il credito del CTU e rigettava l’opposizione, condannando l’odierno ricorrente alla rifusione delle spese in favore del consulente d’ufficio S. e della sorella D., liquidando ai rispettivi difensori compensi per Euro 2.000,00 e 1.600,00.

Con ricorso notificato il 10 maggio 2013, P.T. ha domandato la cassazione del provvedimento suindicato per due motivi.

Con il primo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Con il secondo ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, contenente i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti agli avvocati.

P.D. e il Geom. S.G. hanno resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c.proponendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

La relazione ex art. 380 bis c.p.c. del consigliere designato è del seguente tenore: In via preliminare, è opportuno rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità avanzata dalla controticorrente P.D., la quale ha contestato la validità della procura posta a margine del ricorso, evidenziando che quest’ultima è stata rilasciata per la difesa “in tutte le fasi e gradi di giudizio cui si riferisce questo atto” e non, specificamente, per la fine di legittimità. L’orientamento giuriptudeniale richiamato dalla resistente, consolidatosi in numerosi precedenti di questa Corte, non attribuisce, invero, autonoma rilevanti invalidante alla sola circostanza che la procura sia conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, ma piuttosto al fatto che essa sia stata rilasciata anteriormente alla pubblicazione del provvedimento impugnato, impedendo di rilevarne in via interpretativa il riferimento al giudizio di legittimità (ex multis, Cass., SS. UU., ta. 488 del 2000). Nella specie, la procura in contestazione non può che ritenersi “nieciale” rispetto al ricorso in discussione, poichè la stessa risulta apposta a margine del ricorso e sottoscritta in data 10 maggio 2013, quindi successivamente al deposito dell’ordinanza impugnata, conclusiva del precedente giudizio di opposizione.

Passando allo scrutinio del merito del ricorso, è possibile rilevare la fondatezza della prima censura avanzata dal ricorrente, il quale afferma di non essere tenuto a rifondere le spese giudiziali in favore della sorella D., litisconsorte necessaria del giudizio di opposizione, del tutto priva di un interesse antagonista, contrapposto a quello dell’opponente, perchè tenuta in solido al pagamento dei compensi liquidati al consulente tecnico d’ufficio.

Sul punto, è opportuno ribadire quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 3024 del 2011, secondo la quale l’applicazione del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. presuppone la sussistenza in capo alla parte vittoriosa di un interesse qualificato a resistere nel giudizio instaurato dall’avversario. Ne deriva che, nel caso dei giudizi incidentali avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, l’opponente non è mai tenuto a rifondere le spese sostenute dalla controparte del giudizio originario, intervenuta in qualità di litisconsorte necessario, anche quando le difese articolate da quest’ultima contrastino con le censure poste a fondamento dell’opposizione. La ragione di ciò risiede evidentemente nella peculiarità del giudizio in questione, il quale ha ad oggetto spese sostenute nell’interesse superiore della funzione giudiziaria e dunque nell’interesse di entrambe le pani, le quali sono tenute in solido a corrispondere le somme liquidate al consulente tecnico d’ufficio, a prescindere dall’effettiva ripartizione interna delle spese giudiziali (ex multis, Cass.,nn. 25179/2013; 23586/2008).

Pertanto, essendo il fine ultimo dell’opposizione la riduzione di suddetto obbligo, il litisconsorte che decide di prendere parte al giudizio può intervenire unicamente al fine di sostenere le ragioni dell’opponente, in quanto egli manca dell’interesse e della legittimazione passiva a proporre eccezioni concernenti l’oggetto del giudizio principale o l’utilità della relazione del CTU ai fini della soluzione della controversia originaria, essendo queste tematiche del tutto estranee all’oggetto del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 170 TU sulle spese giudiziali (così, sempre, Cass., sez. 2, n. 3024/2011).

Allo stesso modo, anche nel caso di specie è possibile rilevare l’errore in cui è incorso il giudice del merito nel configurare l’odierna resistente quale convenuta avente diritto alla rifusione delle spese sostenute per la difesa. Le Argomentazioni sviluppate dalla P. avverso l’opposizione proposta dal fratello appaiono, infatti, irrilevanti e inammissibili perchè dedotte da una parte del tutto priva di legittimazione passiva, in quanto anch’essa interessata a ottenere la riduzione dei compensi spellanti al consulente tecnico d’ufficio. Del resto, come anticipato, oggetto della controversia è unitamente il supposto inadempimento del commercialista ausiliario Ps. e non l’utilità o la veridicità degli accertamenti resi dal Geom. S.” i quali sono stati valutati nel corso del giudizio principale e ivi, eventualmente, dovevano essere contestati. L’originaria contrapposizione tra le due parti non si riflette nel successivo giudirdo d’opposizione, dove l’esistenza di un interesse comune, evidenziato dal fatto che la P. si era rimessa alla decisione del Tribunale, impone di escludere che l’una possa essere tenuta alla rifusione delle spese sostenute dall’altra, suggerendo all’opposto una loro contestuale condanna in favore del CTU convenuto.

Con la seconda censura dedotta, da ritenersi assorbita nella parte relativa ai compensi del difensore della P., il ricorrente contesta la liquidazione delle somme spettanti all’avvocato del CTU S., proponendo a tal fine una diversa, e asseritamente più equa, tecnica di applicazione degli scaglioni tariffari previdi dal D.M. n. 140 del 2012.

Tale impugnazione, tuttavia, non appare suscettibile di accoglimento, in quanto evidentemente inammissibile.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, l’attività di liquidazione degli onorari degli avvocati, essendo quest’ultima riservata al giudice del merito, non può essere oggetto di contestazione in sede di legittimità, salvo che il ricorrente deduca la violazione dei minimi tariffari, specificando le singole voci violate egli effettivi importi liquidati (così, v. Cass, sez. 2, n. 3178 del 2003). L’odierno ricorrente, invece, pur avendo esaustivamente indicato il valore della controversia, lo scaglione applicabile ed effettivamente applicato, nonchè le somme liquidate, ha contestato l’esercizio di un potere antologicamente discrezionale del giudice, senza dedurre la violazione dei minimi imposti dalla legge. Del resto, la soluzione ermeneutica da lui proposta, secondo cui l’applicazione delle tariffe forensi dovrebbe avvenire secondo un criterio strettamente proporzionale, avrebbe l’effetto, paradossale, di ricondurre il potere del giudice nell’ambito della cosiddetta discrezinalità tecnica, in piena contraddizione con la ratio della normativa, la quale mira a realizzare una liquidazione che, nel rigetto dei minimi e dei massimi tariffari, attui la più equa corispondenza tra le somme riconosciute e l’impegno professionale profuso in relazione alle peculiarità del caso concreto.

Il Collegio aderisce alla relazione depositata quanto alla prima doglianza cd osserva, quanto alla seconda censura, che effettivamente – come evidenziato dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. – con la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice dell’opposizione risultano violati i massimi tariffari.

Infatti il solo fatto di essere convenuti in giudizio per il pagamento di uno specifico importo unitamente ad altri debitori non può determinare la conseguenza che lo stesso debitore si trovi esposto a dover pagare compensi professionali determinati con riguardo al complessivo importo dovuto da tutti i soggetti convenuti nel medesimo giudizio, con conseguente esposizione, anche consistente, per un fatto ed una scelta esclusivamente riferibile al creditore ovvero all’interveniente (così Cass. n. 22102 del 2015 non massimata). Di conseguenza, deve affermarsi il principio secondo cui, ai soli fini della liquidazione dei compensi del professionista, il valore della causa, per l’individuazione del relativo scaglione, va determinato con esclusivo riferimento alla sola parte che si assume creditrice e in relazione a quanto dal debitore dovuto.

In conclusione, il provvedimento impugnato va cassato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.pc., comma 2, elidendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di P.D., rideterminate le spese del giudizio di opposizione in favore dello S. in Euro 850,00 per compensi.

Tenuto conto che comunque il consulente tecnico di ufficio è risultato creditore, pure a fronte dell’accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di cassazione possono essere interamente compensate tra le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato;

decidendo la causa nel merito, elimina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore di P.D. e ridetermina le spese del medesimo giudizio in favore dello S. in Euro. 850,00 per compensi;

compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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