Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14118 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31998-2006 proposto da:

OTTAVIANI IMMOBILIARE SRL in persona dell’Amministratore unico legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ANIENE 14, presso lo STUDIO LEGALE SCIUME’, rappresentalo e difeso

dall’avvocato CIARAMELLA GIUSEPPE, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 196/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 05/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ottaviani Immobiliare S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 12/07/2005, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva accolto parzialmente il ricorso della società avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione per tassa di registro in ordine all’atto di compravendita del (OMISSIS) per notaio Criscuolo di un terreno sito in località (OMISSIS).

La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso in quanto, rilevando l’adozione, anche se non l’approvazione definitiva, del PRG con inserimento della zona, già qualificata agricola, in (OMISSIS), aveva ritenuto inapplicabili i criteri di valutazione del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 4 ma aveva ridotto il valore accertato dall’Ufficio del 20%.

Si duole la ricorrente, con tre motivi, di violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 assumendo che sulla statuizione circa la natura agricola del fondo s’era formato il giudicato non avendo l’Ufficio proposto appello incidentale, ma solo depositato memoria responsiva, fuori termini, con cui condivideva la decisione, onde la CTR non avrebbe potuto più ridiscutere la questione; in subordine, di violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 per avere la CTR escluso la valutazione automatica ivi prevista; infine, di violazione dell’art. 1 della Tariffa n. 1 allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 in quanto ove il terreno fosse classificato edificatorio,avrebbe dovuto applicarsi la aliquota dell’8% e non del 15%.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate non hanno resistito.

Il ricorso è stato rimesso alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente deduce il giudicato sulla natura agricola del fondo, che sarebbe stata riconosciuta dalla CTP nella sentenza non gravata da appello incidentale da parte dell’Ufficio, ma anzi condivisa nella memoria responsiva.

Il motivo è infondato.

La deduzione si basa su una incompleta lettura della sentenza che ha preso in considerazione la situazione di un terreno, ancora qualificato agricolo ma in ordine al quale essendo stato solo “adottato” il PRG e non ancora approvato, ma con adozione delle misure di salvaguardia, ha ritenuto applicabile il criterio del valore venale con particolari adattamenti.

Pertanto la sentenza della CTP ha tutt’altro significato rispetto a quello ora invocato dalla contribuente, non potendo quest’ultima sopravvalutare la dizione “terreni aventi destinazione agricola” a scapito di tutto il contesto valutativo e interpretativo che, invece, ha convinto il giudice ad applicare il criterio valutativo del valore venale, incompatibile con la valutazione dei terreni agricoli, e che costituisce il vero decisum. Infondato è anche il secondo motivo con cui la ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 per avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini della esclusione del criterio parametrico, la mera adozione e non la definitiva approvazione del PRG. Le SS.UU. di questa Corte (2006/25506) hanno ritenuto che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l’interpretazione autentica del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’edificabilità di un’area, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; che l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo; che l’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce peraltro di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione. A tale indirizzo, che ha superato i contrasti di giurisprudenza formatisi sulla questione, ritiene di aderire questa Corte.

L’ultimo motivo è fondato sulla dedotta contraddittorietà dell’accertamento per avere l’Ufficio applicato l’aliquota del 15% relativa ai terreni agricoli e non quella dell’8% relativa agli immobili in genere.

Il motivo è inammissibile in quanto, per difetto di autosufficienza del ricorso sul punto, non è dato comprendere se la relativa doglianza avesse comportato, nel ricorso introduttivo, una richiesta subordinata (in quanto la richiesta principale era rivolta ad ottenere l’annullamento in toto dell’atto dell’Ufficio sulla assunta natura agricola del fondo) di annullamento dell’atto relativamente alla percentuale applicata, ovvero se fosse solo limitata – come appare dai termini in cui è dedotta nel presente ricorso – ad introdurre un argomento che evidenziava la contraddittorietà dell’accertamento.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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