Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14118 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34719-2018 proposto da:

R.A.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il

14/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. R.A.A.S. – avendo proposto al Tribunale di Ancona ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35, per sentire accertare il proprio diritto alla protezione internazionale, negato dalla competente Commissione Territoriale – chiese al medesimo Tribunale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, l’ammissione (precedentemente negatagli Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona) al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Ancona accolse tanto la domanda di protezione internazionale quanto la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nell’ordinanza del 31.8.17, di liquidazione del compenso in favore del difensore, tuttavia, tale liquidazione fu operata escludendo che gli effetti dell’accoglimento della domanda proposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, retroagissero alla data di presentazione della domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Avverso la suddetta ordinanza del 31.8.17 R.A.A.S. ha proposto opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170; tale opposizione è stata rigettata dal medesimo Tribunale sul rilievo che il provvedimento giudiziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non potrebbe retroagire alla data di presentazione della domanda al Consiglio dell’Ordine, in quanto il procedimento davanti al magistrato è autonomo rispetto a quello davanti al Consiglio dell’Ordine, del quale non costituisce una fase impugnatoria.

Avverso detta ordinanza di rigetto dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170, R.A.A.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un solo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, con cui denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 109 e 126, nonchè dell’art. 6 della Convenzione E.D.U., in cui il Tribunale di Ancona sarebbe incorso negando che il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal magistrato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, u.c., retroagisse alla data di presentazione dell’istanza al Consiglio dell’ordine degli avvocati.

Il Ministero della Giustizia non ha espletato alcuna attività difensiva.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 febbraio 2020, per la quale non sono state depositate memorie.

Il Collegio rileva che la valutazione formulata nella proposta depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in ordine alla fondatezza del motivo di ricorso deve cedere il passo al preliminare rilievo ufficioso del difetto di legittimazione del ricorrente alla proposizione dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170.

Questa Corte ha più volte affermato che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacchè l’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (Cass. ord. n. 1539/15, ripresa, da ultimo, in Cass. 4023/20, pag. 3).

L’assunto del ricorrente secondo cui egli avrebbe un proprio interesse ad impugnare il decreto di liquidazione del compenso spettante al suo difensore, perchè il mancato riconoscimento della retroattività dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato lascerebbe a suo carico sia l’onere del contributo unificato, sia quello del compenso dovuto al difensore per le attività dal medesimo svolte nella fase anteriore all’ammissione, non è persuasivo. Quanto al contributo unificato, è sufficiente osservare che il decreto di liquidazione del compenso al difensore non incide sui rapporti tra la parte e l’Amministrazione finanziaria in ordine all’obbligo di versamento del contributo unificato; quanto al compenso dell’attività defensionale antecedente all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è sufficiente ribadire che, come si legge nella motivazione di Cass. n. 1539/15, citata, “l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto d’incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato” (pag. 3, p. 3).

L’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170, proposta dal sig. R.A.A.S. era dunque inammissibile, competendo la relativa legittimazione esclusivamente al suo difensore.

Tale carenza di legittimazione attiva, non rilevata dal Tribunale, dev’essere rilevata di ufficio da questa Corte, con conseguente cassazione senza rinvio dell’ordinanza impugnata (vedi SSUU 1912/12: “a norma dell’art. 382 c.p.c., u.c., va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ove si accerti il difetto di legittimazione dell’attore, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione”).

Va peraltro precisato nella fattispecie non è necessario indicare alle parti la questione del difetto di legittimazione attiva del ricorrente, poichè “il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale – nell’interpretazione data dalla Corte Europea ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (così Cass. n. 15019/2016, conf. Cass. n. 11738/18, Cass. n. 26525/18).

Non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo il Ministero della Giustizia spigato difese in questa sede (nè in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170).

Non vi sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, essendo la sentenza impugnata cassata sulla base di un rilievo di ufficio della Corte che ha impedito l’esame nel merito del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l’ordinanza impugnata senza rinvio, poichè la causa non poteva essere proposta.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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