Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14117 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22588-2006 proposto da:

LUNA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Liquidatore I.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PARIOLI 47, presso l’avvocato CORTI PIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VAGAGGINI ROBERTO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO LUNA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29,

presso l’avvocato VASI GIORGIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NAHMIAS CARLO, giusta procura in calce al

ricorso principale;

IMPREDIL DI LONGO SANTO, già IMPREDIL S.N.C. DI LONGO SANTO

&

SINDONI A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROMANO’ ASSUNTA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1067/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato R. BACCARO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente Fall. Luna, l’Avvocato G. VASI che ha

chiesto il rigetto del ricorso; udito, per la controricorrente

Impredil di Longo, l’Avvocato G. OGLIALORO che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

il P.G. dott. NICOLA LETTIERI non ha nulla da osservare.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso in data 4.1.2001 la Impredil s.n.c. di Longo Santo e Sindoni A., assumendo di essere creditrice della società Luna s.r.l.

in liquidazione della somma di L. 50.860.154, chiedeva la dichiarazione di fallimento di detta società.

Il Tribunale di Como, con sentenza del 30.5.2001, dichiarava il fallimento della Luna s.r.l..

Avverso detta sentenza la società fallita proponeva opposizione, deducendo che il credito della Impredil s.n.c. non era esigibile, dovendosene operare la compensazione con un controcredito di pressochè pari importo, che essa vantava nei confronti di detta società, fondato su un assegno, emesso dal legale rappresentante della Impredil, Longo Santo, a favore di certo B.G. e da quest’ultimo ceduto alla Luna s.r.l. in data 29.11.1999, il che portava ad escludere la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza di cui all’art. 5, L. Fall..

Il Tribunale rigettava l’opposizione. Tale sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Milano che rigettava il gravame.

Avverso detta sentenza Luna s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Gli intimati Fallimento Luna s.r.l. in liquidazione e Impredil di Longo Santo hanno resistito con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla efficacia dell’avvenuta cessione di credito e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 1260 e segg. c.c..

In relazione a tale motivo la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “se è produttivo di effetti un atto di cessione del credito non revocato dal cedente e la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta, regolarmente notificato al debitore ceduto e riferito ad un importo portato da un assegno non girato e privo di data”.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla compensazione opposta dalla società e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione dell’art. 5, L. Fall. in ordine alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

In relazione a tale motivo la ricorrente formula il seguente quesito di diritto sussiste uno stato di insolvenza qualora vi sia un controcredito posto in compensazione e qualora le poste passive siano costituite da importi il cui accertamento sia oggetto di giudizio e comunque l’inadempimento sia volontario”.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla statuizione riferita alla mancata costituzione della Luna s.r.l. in liquidazione nel giudizio pre-fallimentare.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso si palesa inammissibile.

L’art. 366 bis c.p.c. stabilisce che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; che nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Con sentenza n. 7770 del 2009, resa a sezioni unite, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto è ammissibile, ma solo a condizione che lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto.

Nel caso che ne occupa la ricorrente pur avendo censurato, sia con il primo che con il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata denunziando tanto un vizio di violazione di legge che un vizio di motivazione in fatto, ha formulato un unico e peraltro generico quesito di diritto, per cui entrambi i motivi devono ritenersi inammissibili.

Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato esclusivamente vizi motivazionali, ma ha omesso di concludere il motivo con una sintetica e chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria o con la sintetica indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Tale omissione rende inammissibile anche tale motivo di ricorso.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento a favore di ciascuno dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare per ognuno in Euro 1.700,00 (millesettecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a ciascuno dei resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ciascuno in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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