Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14117 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15916-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE IL MELOGRANO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell’avvocato MACRI’ TERESINA

TITINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMATUCCI

ARNALDO, con procura speciale notarile del Not. Dr. ROBERTO PISAPIA

in MONTEVARCHI, rep. n. 53663 del 27/01/2010;

– resistente –

avverso la sentenza n. 28/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 31/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Toscana dep. il 31/03/2005, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo che aveva accolto il ricorso della immobiliare Il Melograno s.r.l. avverso il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla richiesta di rimborso per tassa di registro e imposte catastali e ipotecarie relative all’atto di compravendita del (OMISSIS) per notaio Pisapia di terreni edificabili siti in località (OMISSIS).

La CTR aveva ritenuto fondata la richiesta di rimborso della differenza tra l’aliquota ordinaria applicata dall’Ufficio e quella ridotta di cui alla L. n. 288 del 2000, art. 33, comma 3 per gl’immobili compravenduti in aree con piani particolareggiati, assumendo che era irrilevante la circostanza che il beneficio non fosse stato chiesto nell’atto di trasferimento.

Si dolgono i ricorrenti, con due motivi, di violazione e falsa applicazione di legge, L. n. 288 del 2000, art. 33, comma 3 in ordine alla non ritenuta necessità della richiesta dell’agevolazione nell’atto, e art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e della L. n. 288 del 2000, art. 33, comma 3 in ordine alla ritenuta sufficienza del certificato di destinazione urbanistica, censurando il giudizio di inammissibilità, espresso dalla CTR su tali ultime deduzioni.

La contribuente ha presentato solo “note d’udienza” ma non controricorso.

Il ricorso è stato rimesso alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

In ordine poi alla deduzione della contribuente d’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione dei quesiti, sollevata nelle predette note d’udienza, questione comunque rilevabile d’ufficio, devesi rilevarne l’infondatezza, essendo la sentenza impugnata stata depositata il 31/03/2005 e, pertanto, in data anteriore al 02/03/2006, data di entrata in vigore dell’art. 366 bis c.p.c..

Passando ora all’esame del primo motivo di ricorso, deve osservarsi che, in ordine ai benefici, questa Corte (Cass. n. 10354/2007) ha ritenuto già, in materia di agevolazioni per l’edilizia popolare, che non è dato rinvenire nell’ordinamento alcun principio generale immanente nel sistema secondo il quale un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione sarebbe irrevocabilmente perduta, potendosi anzi dedurre il principio contrario secondo il quale, sia pure con ovvi limiti temporali, è possibile rimediare all’erronea imposizione (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77).

Analogamente Cass. n. 1461/2008, in tema di esenzione decennale dell’Ilor per gli stabilimenti industriali nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105 ne ha ritenuto la natura di beneficio direttamente accordato dalla legge che compete a prescindere da apposite istanze e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio.

In proposito, può rilevarsi come il legislatore quando ha voluto subordinare l’accesso ad un trattamento agevolato a particolari formalità da seguirsi a pena di decadenza lo ha espressamente stabilito, come ad esempio in materia di agevolazioni alla proprietà contadina (della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 5) o (così Cass. n. 3449/09) in ordine al beneficio della prima casa.

Si può pertanto ritenere che la richiesta sia necessaria, oltre che nella ipotesi in cui la stessa sia esplicitamente prevista dalla legge, anche in quella in cui sia necessaria la partecipazione o collaborazione del contribuente che debba manifestare determinate intenzioni (quale quella di destinare l’immobile a propria abitazione); cui la legge ricolleghi determinati benefici fiscali, o debba indicare analoghe proprie qualità o caratteristiche del bene non conosciute in generale dall’Amministrazione.

Nel caso in esame trattavasi di acquisto di terreno edificabile in area compresa in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, per cui la L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, prevede che sono soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento,e, pertanto con agevolazione disposta con norma di carattere generale che non necessita di particolari accertamenti e, tanto meno di atti concessori o analoghi.

Il motivo è pertanto infondato.

Il secondo motivo è inammissibile.

L’Agenzia sostiene l’insufficienza del certificato urbanistico,ritenendo necessario il piano di lottizzazione o la convenzione sottoscritti dal Comune e dall’attuatore in virtù della circolare ministeriale n. 9 del 30/01/02 La CTR ha ritenuto la novità del rilievo di “mancata idonea documentazione probatoria”, ma il ricorso, a parte l’irrilevanza del richiamo ad un atto amministrativo che può operare solo nell’ambito dell’Amministrazione, pecca di autosufficienza non essendo possibile dedurre dallo stesso, per omessa trascrizione o adeguata esposizione, se si sia trattato di mero mutamento delle ragioni e integrazione delle difese già spiegate, come assunto dalla ricorrente Agenzia.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non si provvede sulle spese, non avendo la contribuente esercitato valida attività difensiva, tale non potendo ritenersi la presentazione delle note d’udienza in mancanza di controricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e rigetta quello dell’Agenzia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA