Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14117 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31879-2018 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ARTURO BOVA;

– ricorrente –

contro

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI NON 37,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA AZZARITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO LANATA’;

– controricorrente –

contro

Z.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 553/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La sig.ra L.S. ha notificato a Z.C. e Z.F., figli di Z.V. e S.G., ricorso per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Catanzaro che, riformando integralmente la pronuncia del tribunale della stessa città, ha accolto la domanda della sig.ra S.G. di declaratoria di simulazione assoluta del contratto del (OMISSIS) con cui essa L. aveva comprato da sig. Vincenzo Z., ex coniuge della stessa sig.ra S., due appartamenti siti (OMISSIS).

La corte d’appello di Catanzaro ha ritenuto che la sig.ra S. avesse indicato e provato una serie di circostanze che, nel loro complesso, dimostravano la natura simulata dell’atto di compravendita, affermando che quest’ultimo, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, era stato ritualmente prodotto dalla sig.ra S. sin dalla sua costituzione in giudizio.

La corte distrettuale, richiamato il principio che, a mente degli artt. 1417 e 2729 c.c., la simulazione assoluta può essere provata da terzi estranei all’accordo simulatorio attraverso la prova testimoniale, senza limitazioni, e attraverso presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti, ha argomentato come la giovane età dell’acquirente, la sua condizione di studentessa, le aporie e contraddizioni emerse relativamente alle modalità di pagamento dei prezzo di compravendita, l’irrisorietà del prezzo pattuito e il fatto che la stessa non avesse nemmeno ispezionato gli appartamenti prima di procedere al relativo acquisto costituissero elementi che, valutati nella loro globalità, consentivano di affermare, la natura simulatoria dell’atto di compravendita, pertanto inefficace ex art. 1414 c.c., comma 1.

Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, n. 3, la sig.ra L. denuncia cumulativamente la violazione dell’art. 2729 c.c., e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Nel mezzo di impugnazione si sostiene che nessuna delle circostanze indicate dalla sig.ra S., nè singolarmente nè complessivamente apprezzate, avrebbero valenza univoca e inequivocabile ai fini della prova della dedotta simulazione. In particolare, secondo la ricorrente:

la corte distrettuale avrebbe errato nel dubitare del pagamento del prezzo degli immobili sul rilievo delle inevitabili incertezze con cui il teste L.A., che aveva assistito alla sottoscrizione del contratto, aveva riferito sull’importo pattuito e sulle modalità di pagamento;

l’asserita irrisorietà del prezzo pattuito non terrebbe conto del dato di comune esperienza che gli immobili del centro storico di piccoli paesi dell’entroterra sono di fabbricazione assai remota, sì da necessitare di notevoli interventi di ristrutturazione;

il rapporto fiduciario sussistente tra il sig. Z. e la famiglia della sig.ra L. è Stato ritenuto, in modo del tutto incoerente, rilevante al fine di negare decisività alla circostanza dell’avvenuto insediamento in uno dei due appartamenti da parte della sig.ra L. e irrilevante al fine di giustificare la mancata previa ispezione dell’immobile da parte dell’acquirente.

Difetterebbero dunque, ad avviso della ricorrente, i requisiti di gravità, precisione e concordanza per ritenere provata la simulazione assoluta per presunzioni semplici.

Il sig. Z.F. ha presentato controricorso, mentre Z.C. è rimasta intimata.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 febbraio 2020, per la quale la sig.ra L.S. ha depositato, fuori termine, nota ex art. 380 bis c.p.c..

Preliminarmente va disatteso l’assunto sviluppato nella memoria della ricorrente secondo cui il controricorso sarebbe inammissibile per tardività. Il ricorso è stato notificato il 26.10.18, il termine di gg. 20 fissato dall’art. 369 c.p.c., per il relativo deposito scadeva il 15.11.18, l’ulteriore termine di gg. 20 fissato dall’art. 370 c.p.c., per la notifica del controricorso scadeva il 5.12.18; donde la tempestività del controricorso, notificato il 4.12.18.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Dalla premessa che compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (cfr. Cass. 19485/17) discende che “la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perchè quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1, (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello dell’art. 360 c.p., n. 3, (falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti” (così SSUU 1785/18, p. 4.1.2.).

Le doglianze prospettate nel ricorso della sig.ra L. prospettano, appunto, “una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito”.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi e altri accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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