Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14117 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14117 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 24575-2009 proposto da:
PASQUALI

FRANCO

PSQFNC58C19G71N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE LIEGI 42, presso lo studio
dell’avvocato ALOISIO ROBERTO GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
PAOLETTI FABRIZIO, TOSONI OSVALDO;
– ricorrenti contro

MANUINI

BENITA,

CREMA

LUIGI,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO, l, presso
lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che

Data pubblicazione: 04/06/2013

li rappresenta e difende;
– controricorrenti nonchè contro

PANIZZA LUIGI, FORANTE ANTONIETTA, PANIZZA ARCHINTO,
PANIZZA NADIA, PANIZZA PIERANGELO;

avverso la sentenza n. 652/2009 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 29/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Apasio Roberto Giovanni, difensore
del ricorrente che ha chiesto accoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato PROSPERI MANGILI Lorenzo, difensore
dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso
deposita riferimenti e deduce inammissibilità alle
censure sulla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.10.1999 Franco Pasquali conveniva davanti al Tribunale di
Mantova, sez. di Castiglione delle Siviere Archinto, Luigi; Nadia, Pierangelo
Panizza, Antonietta Forante, Luigi Crema e la moglie Benita Manuini per il rilascio
delle porzioni del podere Olza in Piubega occupate dai due nuclei familiari e per i

giudicato, che aveva dichiarato la nullità del contratto con quale Domenico Panizza
aveva acquistato il 1.5.1977 da Antonia, Cesarina e Luigia Frosio e Rodolfo, Carlo e
Roberto Boyer il fondo predetto, in frode alla legge per essere viziata la prelazione
esercitata da Domenico Panizza a scapito del promissario acquirente Pasquali , e la
conseguente nullità dei contratti 1..1.1979 con i quali Panizza aveva venduto parte
del podere a certi Negrisoli ed altra a Crema e Manuini; aveva trasferito al Pasquali
il podere Olza subordinatamente al versamento di lire 130.000.000, condannando i
Panizza ed i Crema Manuini ai danni in separato giudizio.
I Crema Manuini eccepivano il difetto di legittimazione attiva per il mancato
pagamento del prezzo e la risoluzione del rapporto scaturente dalla sentenza ex art.
2932 mentre i Panizza Forante aderivano all’eccezione degli altri convenuti ed
opponevano un contratto di affitto con gli originari proprietari del 1947, la cui
validità ed efficacia era sub iudice davanti alla sezione agraria del Tribunale di
Mantova.
Con citazione 14.7.2004 i Crema Manuini convenivano il Pasquali per sentir
dichiarare l’usucapione decennale ed in subordine ventennale della porzione di
fondo. Intervenivano gli eredi Paniuzza.
Il convenuto contestava il possesso.
Con sentenza 1797/2005 il Tribunale osservava sussistere il corpus dal 26.1.1979 e
l’animus possidendi sino al 1999, fissava il dies a quo dal 26.1.1979, escludeva

danni, richiamando la sentenza 102/1997 della corte di appello di Brescia, in

l’usucapione decennale e dichiarava quella ventennale in mancanza di atti
interruttivi, riconosceva i danni, decisione appellata in via principale dal Pasquali ed
in via incidentale dalle controparti.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza 652/09, respingeva l’appello principale,
accoglieva l’ incidentale escludendo il risarcimento del danno.

fini dell’usucapione la dichiarata nullità dell’atto in contestazione ed onere del
controinteressato provare che fosse iniziato come detenzione.
Ricorre Pasquali con tre motivi e relativi quesiti, illustrati da memoria, resistono i
Crema Manuini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 101, 102, 112 cpc e vizi di
motivazione col quesito se, dedotto l’acquisto per usucapione in relazione ad un
rapporto tra pretesi possessori e un soggetto, la sentenza possa ritenere maturata
l’usucapione nei confronti di terzi, con vizio di ultrapetizione e difetto di
contraddittorio.
Col secondo motivo si denunziano violazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 cc e vizi
di motivazione in ordine all’affermazione che, dichiarata la nullità, sia iniziato un
possesso utile all’usucapione.
Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 1144, 1158 , 1165, 2935 e vizi
di motivazione in ordine all’affermazione che il possesso non esprime un concetto
di relazione intersoggettiva.
La prima censura meritar” accoglimento, con assorbimento delle altre.
Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di
un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere

La Corte territoriale riteneva dimostrato il potere di fatto giudicando irrilevante ai

corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex
plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto
reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta

1994 n. 10652).
Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in
ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella
concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a
condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n.
4454).
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia
incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio
2003 n. 2222).
Tuttavia, la domanda di usucapione è stata accolta in riferimento ad uno stato di
fatto mentre la mera consegna del bene dà luogo a detenzione presupponendo un
“comodato”, come da decisione delle S.U.( 27 marzo 2008 n. 7930) che, pur
riferendosi al contratto preliminare, costituisce precedente significativo.
Peraltro la caducazione del titolo ex tunc mette in dubbio l’esistenza di un possesso
tutelabile, tanto più che solo dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa
della nullità vi era la concreta possibilità di agire in giudizio.
Questa Corte ( Cass.21.6.2012 n. 10395) ha, ad esempio, statuito che la domanda
proposta al giudice amministrativo di annullamento del provvedimento lesivo è
idonea, per la durata del processo amministrativo, ad interrompere la prescrizione

all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre

del diritto al risarcimento del danno nel giudizio promosso dinanzi al giudice
ordinario , con la conseguenza che la prescrizione già interrotta può iniziare a
decorrere nel giudizio risarcitorio davanti all’ A.G.O. dal passaggio in giudicato
della statuizione del giudice amministrativo, statuizione coerente col principio che il
tempo occorrente per far valere un diritto non può ritorcersi contro chi lo invoca.

gli originari proprietari Frosio Boyer, per cui, in accoglimento del primo motivo, va
cassata la sentenza con declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e rinvio al
Tribunale di Mantova.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata, dichiara la nullità del giudizio di primo melo e rinvia, anche per le
spese, al tribunale di Mantova.
Roma, 11 aprile 2013.
Il consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, J1j

GIU. 2013

Preliminare è, comunque, la considerazione che dovevano essere citati in giudizio

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