Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14116 del 11/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 11/07/2016), n.14116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25948/2014 proposto da:

M.D., D.P.G., R.V.,

L.M., P.G., M.A.,

C.G., D.R.B., FU P., MO.

F., M.M., V.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ACQUEDOTTO PAOLO 22, presso lo studio di

BIAGIO MARINELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA RITA

MOSCONI, giuste procure speciali a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 520/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

10/03/2014, depositato il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato ANNA RITA MOSCONI, difensore dei ricorrenti, che

si riporta ai motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di appello di Perugia, depositato il 27 maggio 2011, M.D., D.P.G., R.V., L.M., P.G., M.A., C.G., D.R.B. (FU) P. M. F., M.M. e V.M., proponevano domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della CE.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di impiego pubblico per ottenere la declaratoria del loro diritto alla inclusione di due ore settimanali obbligatorie nel trattamento stipendiale della tredicesima mensilità e nell’indennità di buonauscita instaurato dinanzi al TAR Lazio con ricorso depositato il 24 luglio 1996 e definito con sentenza di rigetto depositata l’11 maggio 2010.

La Corte d’appello, con il decreto depositato il 19 marzo 2014, ha rigettato la domanda, ritenendo di poter escludere nella specie il pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata ragionevole, in considerazione della presumibile consapevolezza circa la infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, in base all’univoco orientamento giurisprudenziale, e alla natura seriale della controversia.

Avverso tale decreto è stato proposto ricorso a questa Corte dagli originari ricorrenti, articolato su un unico complessivo motivo.

L’Amministrazione scaduti i termini per illustrare le difese, ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

I ricorrenti censurano con un unico complessivo motivo, sotto il profilo della violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1 della GFDU e del vizio di motivazione, che la corte di merito abbia escluso la sussistenza del danno non patrimoniale presumendo la insussistenza ab origine di interesse al ricorso in ragione dei precedenti giurisprudenziali contrari che evidenziavano il possibile esito negativo dell’iniziativa giudiziale, nonchè insufficiente motivazione su un fatto decisivo quale l’asserita assenza di patema d’animo, nonostante l’interesse dei ricorrenti alla trattazione.

Le censure mosse al decreto impugnato sono fondate.

Nella giurisprudenza di questa Corte il diritto all’equa riparazione è escluso per ragioni di carattere soggettivo: a) nel caso di lite temeraria (v. fra le tante, Cass. n. 28592 del 2011; Cass. n. 10500 del 2011 e Cass. n. 18780 del 2010), cioè quando la parte abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio tono o sulla base di una pretesa di puro azzardo; b) nell’ipotesi di causa abusiva (cfr. tra le tante, Cass. n. 7326 del 2015; Cass. n. 529 del 2015; Cass. n. 23373 del 2014, non massimate, e Cass. n. 22873 del 2009), che ricorre allorchè lo strumento processuale sia stato utilizzato in maniera distorta, per lucrare sugli effetti della mera pendenza della lite; e c) in tutte le ipotesi in cui la specifica situazione processuale del giudizio di riferimento dimostri in positivo, per qualunque ragione, come la parte privata non abbia patito quell’effettivo e concreto pregiudizio d’indole morale, che è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 7325 del 2015).

Il comma 2-quinquies, aggiunto della L. n. 89 del 2001, art. 2, del D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), convertito in L. n. 134 del 2012, ha previsto, con elencazione da ritenersi non tassativa, talune ulteriori ipotesi di esclusione dell’indennizzo, in presenza delle quali il giudice non dispone di margini d’apprezzamento della fattispecie. Tra queste non rientra quella della manifesta infondatezza della domanda.

Orbene, evidente l’estraneità al caso in esame delle lett. da b) ad e) del comma 2-quinquies cit., va altresì esclusa sia la previsione di cui alla lett a), che nega l’equa riparazione alla pane soccombente che sia stata condannata nel giudizio presupposto a norma dell’art. 96 c.p.c., sia quella di cui alla lett. f). Quest’ultima, in particolare, si riferisce ad ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato un’ingiustificata dilazione dei tempi processuali; e dunque ad una condotta interna al processo e di specifica incidenza sulla sua durata, lì dove, invece, la manifesta infondatezza costituisce null’altro che il giudizio critico o di verità che la sentenza di merito esprime sulla postulazione contenuta nella domanda.

Coordinando tra loro il dato positivo attuale (applicabile ai ricorsi successivi alla modifica della legge Pinto) e i precedenti indirizzi di questa Corte, si conferma, dunque, che solo se qualificata dal requisito ulteriore di temerarietà o di abusività la domanda manifestamente infondata osta al riconoscimento di un’equa riparazione.

La Corte di merito si è allontanata da tale ricostruzione della disciplina, poichè, nella fattispecie, non ha espresso un giudizio di temerarietà, ma si è limitata ad una valutazione di manifesta infondatezza, facendo richiamo dei numerosi pronunciamenti sfavorevoli della Corte dei Conti quanto all’applicabilità della maggiorazione delle indennità di impiego operativo o di aeronavigazione o di volo o di controllo ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 53.

Motivazione, questa, che sostanzialmente sovrappone l’oggettività della norma all’opinione che la parte attrice aveva sull’estensibilità di questa al caso specifico, ma non include di per sè un accertamento della mala fede processuale, così come ritenuta dalla Corte di merito.

Per le considerazioni svolte, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia che provvederà anche sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA