Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14116 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9616-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

RESIDENZA DUEMILATRE DI TOCCOLI MARCO & C. SNC in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA GUIDO

D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRIZZI GIUSEPPE, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2006 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 18/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento dep. il 18/01/2006, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria di 1^ grado di Trento che aveva accolto il ricorso della Soc. n.c. Residenza Duemilatre di Toccoli Marco e C. avverso il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla richiesta di rimborso per tassa di registro e imposte catastali e ipotecarie relative all’atto di compravendita del (OMISSIS).

La CT 2^ Grado aveva ritenuto fondata la richiesta di rimborso della differenza tra l’aliquota ordinaria applicata dall’Ufficio e quella ridotta di cui alla L. n. 288 del 2000, art. 33, comma 3 per gl’immobili compravenduti in aree con piani particolareggiati, assumendo che i piani regolatori approvati nella Provincia di Trento erano talmente particolareggiati da non necessitare di piani particolareggiati o analoghi strumenti attuativi. Si duole la ricorrente di violazione e falsa applicazione di legge, L. n. 288 del 2000, art. 33, comma 3 non essendo il PRG equiparabile per il contenuto ai piani particolareggiati, e di vizio motivazionale. La contribuente ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato rimesso alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero , che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

I motivi del ricorso dell’Agenzia, per la stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente.

La L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, prevede che sono soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di beni immobili situati in aree; soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

Questa Corte (Cass. n. 16835/2008) ha ritenuto che, nell’economia di tale previsione, l’ampiezza e la vaghezza dell’espressione “comunque denominati”, nonchè il riferimento all’utilizzazione edificatoria entro un breve termine, fanno ritenere che la disposizione sia intesa a dare rilievo ai fini del riconoscimento della prevista agevolazione non al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. La disposizione in esame deve pertanto ritenersi applicabile tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini della edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non uno strumento attuativo, essendo infatti possibile,, ad esempio, che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che,in tal caso, il piano regolatore generale funge, ai fini in esame, anche da piano particolareggiato.

Da tale indirizzo il collegio ritiene di non doversi distaccare, non essendo state addotte, nè essendo rinvenibili, valide ragioni contrarie.

Nella specie, con accertamento in fatto supportato da adeguata motivazione, i giudici di appello hanno accertato che le particelle fondiarie oggetto del trasferimento erano comprese nelle aree produttive di interesse provinciale per cui l’art. 55 del P.R.G. di Trento “detta tutti i parametri per potere costruire: lotto minimo, indice massimo di copertura e tipologia edilizia” per cui non sussisteva necessità di piano particolareggiato.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese in quanto sia l’intervento chiarificatore delle SS.UU. in tema di legittimazione del Ministero f sia la superiore giurisprudenza in tema di P.R.G. sono successive alla proposizione del presente ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, rigetta il ricorso dell’Agenzia e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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