Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14116 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16028-2018 proposto da:

P.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE TORRE;

– ricorrente –

contro

A.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALERIO

PUBLICOLA 67, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA ROSSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MANCA DI MORES;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo emesso a richiesta del Dott. P.W. il Tribunale di Sassari condannò il sig. S.I. a pagare l’importa di Euro 4.260,04 al suddetto Dott. P. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali.

Il sig. S. si oppose al decreto ingiuntivo e, nel corso del primo grado del giudizio, mori.

A seguito della conseguente interruzione del processo, la vedova ed erede di S.I., sig.ra A.M.G., depositò ricorso ex art. 302 c.p.c., procedendo poi alta notifica del decreto di fissazione dell’udienza di prosecuzione nel termine che il medesimo Tribunale le aveva concesso e successivamente, a sua istanza, prorogato.

Con sentenza n. 700/12 il Tribunale dichiarò estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 310 c.p.c., u.c., sul rilievo che la sig.ra A. aveva chiesto la proroga del termine originariamente assegnatole per la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di prosecuzione soltanto dopo l’avvenuto decorso di tale termine.

La Corte d’appello di Cagliari, adita con l’impugnazione della sig.ra A., ha riformato la sentenza di primo grado e, in accoglimento dell’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo.

La Corte distrettuale ha preliminarmente giudicato erronea la declaratoria di estinzione del processo pronunciato dal primo giudice, affermando che, ai fini della tempestività della riassunzione (nella specie, recte, prosecuzione) del processo interrotto, rileva esclusivamente il momento del deposito dei ricorso, mentre il mancato rispetto del termine giudizialmente assegnato per notificare alla controparte il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza determina soltanto la necessità della rinnovazione della notifica.

Nel merito la Corte d’appello ha giudicato sfornito di prova il credito del Dott. P., sottolineando come i testi escussi non avessero riferito circostanze idonee a dimostrare il conferimento dell’incarico professionale.

Avverso la sentenza di secondo grado il Dott. P. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi.

La sig.ra A.M.G. ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 febbraio 2020, per la quale il Dott. P. ha anche depositato una memoria ulteriormente illustrativa dei motivi di impugnazione.

Con il primo mezzo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, il Dott. P. denuncia, in relazione agli artt. 99,100,101 e 112 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla eccezione di nullità dell’atto di appello dal medesimo sollevata. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe dovuto statuire l’inammissibilità o nullità dell’atto di appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., – essendo tale atto privo dell’indicazione delle parti della sentenza da appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto – e, conseguentemente, avrebbe dovuto statuire a nullità derivata di tutti gli atti processuali, quali l’ordinanza del marzo 2013 che aveva ritenuto non irragionevole la probabilità di accoglimento dell’appello e l’ordinanza del 23.01.2015, nonchè la nullità derivata delle prove in sede istruttoria, comunque inutilizzabili. La non conformità dell’atto di appello al modello legale previsto dall’art. 342 c.p.c., e la sua conseguente nullità avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, condurre alla declaratoria del passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha infatti già chiarito che non può considerarsi aspecifico – ed è pertanto ammissibile – il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’,appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata (cfr. Cass. 7675/19).

Correttamente, quindi, la Corte distrettuale ha disatteso l’eccezione del Dott. P. di inammissibilità dell’appello della sig.ra A..

Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rispettivamente riferiti all’art. 360 c.p.c., n. 4, (in relazione agli artt. 99,100,101,112 e 116 c.p.c.), ed al n. 5, il Dott. P. censura, sia sotto il profilo dell’error in procedendo (secondo motivo), sia sotto il profilo del vizio di motivazione (terzo motivo), la decisione con cui la Corte d’appello, con l’ordinanza del 23 gennaio 2015, ha dato ingresso all’istruttoria sul merito della causa, pur in assenza di specifiche deduzioni di merito nell’atto di appello della sig.ra A..

Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe dovuto dare atto della impossibilità, per il giudice d’appello, di statuire nel merito del diritto controverso, non avendo parte appellante dedotto ragioni o argomenti di merito ed essendosi, al contrario, limitata alla rilevazione di un vizio di rito, ossia l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel dichiarare estinto il giudizio per omessa notifica del ricorso in prosecuzione nel termine assegnato. Nei motivi di ricorso in esame si argomenta che, non rientrando la presente fattispecie tra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice, la Corte d’appello, dopo aver trattenuto la causa davanti a sè, avrebbe dovuto prendere atto della mancanza, nell’atto di appello, di difese di merito ed istanze istruttorie dell’appellante e statuire il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.

Il secondo e il terzo motivo vanno disattesi perchè trascurano che sig.ra A. nel proprio atto di appello aveva richiamato, con la formula “da intendersi integralmente trascritte”, le allegazioni e istanze istruttorie proposte in primo grado. Non può condividersi, in proposito, l’assunto sviluppato a pag. 2 della memoria ex art. 380 bis, di parte ricorrente, secondo cui il richiamo per relazionem violerebbe l’onere di specificità dei motivi di appello. Come questa Corte ha ancora di recente riaffermato, l’appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata cosicchè la specificità dell’appello presuppone quella della motivazione della sentenza impugnata; pertanto, ove quest’ultima manchi (come si verifica quando, come nella specie, la sentenza di primo grado non sia proprio entrata nel merito ed abbia risolto, erroneamente, la causa in rito), non è esigibile dall’appellante, che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie, altro onere se non quello di riproporre l’istanza o la domanda immotivatamente rigettata (cfr. Cass. 11197/19).

Con il quarto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, il Dott. P. denuncia la violazione dell’art. 307 c.p.c., e dell’art. 291 c.p.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo che il primo giudice, a fronte della mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza in prosecuzione entro il termine assegnato, non avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del processo, bensì fare applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c.. Secondo il ricorrente l’art. 291 c.p.c., sarebbe applicabile nell’ipotesi in cui, entro il termine assegnato, sia stata effettuata una notifica invalida e non nella diversa ipotesi in cui, come nel presente giudizio, nessuna notifica sia stata effettuata entro detto termine.

Anche questo motivo è infondato, perchè contrasta con l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., ai fini della tempestività della prosecuzione o della riassunzione rileva il momento del deposito della relativa istanza, non quello, successivo, della notifica alla controparte di tale istanza e dell’unito decreto giudiziale di fissazione di udienza; quest’ultima è funzionale alta realizzazione del contraddittorio, nei rispetto delle regole proprie della vocatio in ius, sicchè, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c.), entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l’estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l’art. 307 c.p.c.,comma 3, (cfr. Cass. 6921/19).

Con il quinto motivo di ricorso, proposto in linea di subordine e riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 354 c.p.c., il ricorrente chiede che questa Corte – ove ritenga che il Tribunale abbia commesso un errore riconducibile alle ipotesi di remissione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., – dichiari la nullità dell’impugnata sentenza per violazione di tale ultima disposizione.

Il motivo è infondato, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., comma 2.

Il ricorso va quindi, in definitiva, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per ii versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.300, oltre Euro 200 per esborsi e altri accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA