Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14115 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3670-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro l tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

EDILMOBILIARE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2005 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 14/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de

23/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il ridetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso, per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 2^ grado di Bolzano dep. il 24/01/2005, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria di 1^ grado di Bolzano che aveva accolto il ricorso della Edilmobiliare S.P.A. avverso il silenzio-diniego relativo alla richiesta di rimborso della tassa di registro e imposte catastali e ipotecarie in ordine all’atto di compravendita del (OMISSIS) reg. il 25 successivo presso l’Ufficio di (OMISSIS).

La CT 2^ grado aveva ritenuto fondata la richiesta di rimborso della differenza tra l’aliquota ordinaria applicata dall’Ufficio e quella ridotta di cui alla L. n. 288 del 2000, art. 33, comma 3 per gl’immobili compravenduti in aree con piani particolareggiati, osservando che il piano urbanistico del Comune di (OMISSIS) era talmente dettagliato da non necessitare di piani particolareggiati o analoghi strumenti attuativi.

Si duole la ricorrente di violazione e falsa applicazione di legge, L. n. 288 del 2000, art. 33, comma 3 per essere l’immobile sito in area che necessitava di piano particolareggiato, e di vizio motivazionale. La contribuente non ha resistito.

Il ricorso è stato rimesso alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi, per la stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente.

La L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, prevede che sono soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

Questa Corte (Cass. n. 16835/2008) ha ritenuto che, nell’economia di tale previsione, l’ampiezza e la vaghezza dell’espressione “comunque denominati”, nonchè il riferimento all’utilizzazione edificatoria entro un breve termine, fanno ritenere che la disposizione sia intesa a dare rilievo ai fini del riconoscimento della prevista agevolazione non al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. La disposizione in esame deve pertanto ritenersi applicabile tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini della edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non uno strumento attuativo, essendo infatti possibile, ad esempio, che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che,in tal caso, il piano regolatore generale funge, ai fini in esame, anche da piano particolareggiato.

Da tale indirizzo il collegio ritiene di non distaccarsi, non essendo state addotte, nè essendo rinvenibili, valide ragioni contrarie.

Nella specie, con accertamento in fatto supportato da adeguata motivazione, i giudici di appello hanno accertato che l’immobile oggetto del trasferimento si trovava in un’area in cui erano previsti in maniera dettagliata l’indice di densità massima edilizia, il rapporto massimo di copertura, l’altezza massima degli edifici, la distanza minima tra gli edifici, l’attività edificatoria consentita in zona residenziale (OMISSIS) e la sua destinazione urbanistica” per cui non sussisteva necessità di piano particolareggiato.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Non si provvede sulle spese non avendo la società contribuente espletato attività difensiva.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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