Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14115 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6231-2013 proposto da:

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GUGLIELMO PELIZZO;

– ricorrente –

contro

EFA ENTE FRIULIANO ASSISTENZA FONDAZIONE, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato

EDOARDO D’ELIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRARA CARLA;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GUGLIELMO PELIZZO;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2/2012 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. SCARCELLA ALESSIO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 2/11/2012 del 9.11.2011, depositata il 18 gennaio 2012, non notificata, la CTR del Friuli Venezia Giulia accolso non integralmente ma la parte l’appello proposto dal Comune di Cividale del Friuli nei confronti dell’EFA – Ente friulano di assistenza Fondazione (di seguito EFA) per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Udine, che aveva invece accolto in toto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento ICI per l’anno 2003, con il quale il Comune di Cividale del Friuli aveva contestato l’omesso versamento del tributo riguardo a fabbricato di proprietà dell’EFA utilizzato da società cooperativa a r.l..

2. La CTP originariamente adita aveva rigettato il ricorso, riconoscendo sussistenti i requisiti di esenzione ICI, trattandosi di immobile in proprietà dell’Ente ricorrente non avente fini di lucro e da esso dato in comodato alla Cooperativa Centro formazione professionale di Cividale soc. coop. a r.l. che, iscritta nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati dalla regione autonoma del FVG, di fatto vi svolgeva attività di cui all’art. 5 del proprio Statuto, ossia di natura assistenziale in favore di orfani e non abbienti.

3. La CTR, adita a seguito di appello proposto dal Comune di Cividale del Friuli, in riforma della sentenza di primo grado, accolse il ricorso della contribuente ritenendo corretta l’esclusione dall’esenzione ICI negata invece dal giudice di primo grado, dichiarando tuttavia non dovute le sanzioni. In particolare, la CTR, richiamando la norma del regolamento comunale che prevede l’esenzione per gli immobili destinati esclusivamente alle attività didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive utilizzati dagli enti a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di godimento dai soggetti di cui all’art. 87 TUIR. Secondo la CTR, tale norma regolamentare legittimamente non discosta dal requisito essenziale della sussistenza della duplice condizione oggettiva e soggettiva dell’immobile, nel caso in esame mancante a causa del mancato possesso del fabbricato da parte della società cooperativa per un titolo previsto dalla norma, ossia di proprietà o di diritto reale di godimento. La CTR osserva, tuttavia, che i fabbricati oggetto di contestazione risultano nell’anno di riferimento in proprietà dall’EFA, come specificato dal D.Lgs. n. 421 del 1948, art. 2. Da qui, dunque, la fondatezza dell’appello del Comune in assenza dei requisiti di esenzione dell’imposta, tenuto conto della specialità della norma invocata, ma con conseguente disapplicazione delle sanzioni in ragione delle circostanze del caso concreto (riconoscimento da parte della regione FVG in favore della Coop. della sua natura di organismo di formazione; svolgimento di fatto e incontestato di attività assistenziale in favore di orfani e di non abbienti).

4. L’EFA si è costituito nei termini di legge mediante controricorso ed ha proposto nel medesimo atto anche ricorso incidentale. Il Comune ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

5. Ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con cui – nello sviluppare alcune osservazioni a sostegno della tesi difensiva secondo cui l’invocata disapplicazione delle sanzioni ex art. 10, St. contr. ed D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, è assolutamente giustificata per le condizioni di incertezza che hanno caratterizzato l’ambito applicativo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)) – ha, in via principale, chiesto il riconoscimento dell’esenzione ICI in forza dei requisiti di cui all’art. 7 citato in quanto concernente immobili in concessione allo Stato, soggetti a vincolo di inalienabilità e di destinazione d’uso, rivolti in via esclusiva all’educazione didattica e alla formazione professionale degli orfani e giovani bisognosi del Friuli, e, in via subordinata, comunque il riconoscimento della predetta esenzione ai sensi del predetto articolo nella considerazione che, comunque, gli immobili vengono utilizzati dalla Fondazione E.F.A. per il perseguimento delle sue finalità istituzionali. Nella memoria si chiede, altresì, il rigetto del ricorso del Comune per le ragioni sviluppate in sede di controricorso.

6. All’udienza in camera di consiglio del 24.05.2017, esauritasi la relazione da parte del consigliere designato, il ricorso è stato trattenuto in decisione, non essendo peraltro state rassegnate conclusioni scritte da parte della P.G. presso questa S.C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Contro la prefata sentenza della Commissione tributaria Regionale ha proposto ricorso il Comune di Cividale del Friuli, impugnando la decisione con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

7.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, ritenendo non sussistere, tanto in relazione alla norma primaria, con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a) ed alla lett. i), quanto riguardo alla norma regolamentare (art. 3 del regolamento ICI del Comune di Cividale del Friuli) quelle condizioni di oggettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma che sole possono giustificare la non irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione contestata.

8. L’EFA, in sede di controricorso, eccepisce l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso del Comune. Il ricorso sarebbe, anzitutto, inammissibile in quanto si risolverebbe in una mera contestazione della valutazione svolta dalla CTR che ha ritenuto l’EFA non meritevole della sanzione inflitta dal Comune sulla base dell’incertezza normativa e/o della difficoltà della norma. Sarebbe, peraltro, infondato in quanto la questione dell’esenzione ICI sugli immobili di enti non commerciali – che muove dalla norma contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), che non contiene alcun riferimento al requisito dell’utilizzazione diretta del bene – ha costituito oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali di legittimità e di merito che, alternativamente, hanno riconosciuto o negato il diritto all’esenzione, come del resto a posizioni contrastanti della stessa Amministrazione Finanziaria che è intervenuta con risoluzioni e circolari di tenore difforme, a ciò dovendosi aggiungere non solo le norme di interpretazione autentica emanate dal Legislatore dapprima con il c.d. collegato fiscale alla legge Finanziaria del 2005 (legge n. 248 del 2005) e, successivamente, con il D.L. n. 223 del 2006, conv. con modd. in L. n. 248 del 2006, (che ebbe ad allargare il perimetro di applicazione dell’esenzione anche per quegli immobili con utilizzazione mista non esclusivamente commerciale), situazione da ultimo complicatasi con il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, attributiva ai Comuni del potere di stabilire che tale esenzione di applichi solo ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente commerciale utilizzatore (norma avente chiare finalità antielusive come indicato nella Relazione governativa di accompagnamento), ciò che ha creato un mutamento di prospettiva in netto contrasto con l’orientamento nel frattempo formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, tanto da indurla a richiedere l’intervento della Corte costituzionale in ordine alla legittimità di tale ultima disposizione (Corte cost., n. 429 del 2006; Corte cost., n. 19 del 2007). La situazione di incertezza normativa, infine, è stata ulteriormente rafforzata non solo dalla modifica legislativa di cui al D.L. n. 1 del 2012, art. 91 – bis, ma anche dalla Risoluzione ministeriale 4/DF del 4.03.2013. Da qui, dunque, la legittimità della soluzione della CTRi che ha ritenuto di dover disapplicare le sanzioni per la situazione di obiettiva incertezza normativa sulla questione.

9. L’EFA, proponendo ricorso incidentale, deduce, con un unico motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), e dell’art. 3 del Regolamento comunale ICI.

In sintesi, la censura attinge l’impugnata decisione poichè, sostiene il ricorrente incidentale come, proprio riportandosi al tenore letterale dell’art. 7 citato e dell’art. 59 in precedenza richiamato, ne scaturirebbe che l’esenzione spetta sui fabbricati in contestazione in quanto posseduti dall’Efa a titolo di proprietà, da essa stessa direttamente utilizzati ed in via esclusiva destinati agli scopi pubblicistici istituzionali, sia pure attraverso lo svolgimento materiale dell’attività agevolata da parte della cooperativa. In sostanza, si sostiene, la destinazione assegnata in sede di conferimento al proprietario dell’immobile non implica necessariamente lo svolgimento materiale dell’attività da parte del suo organo amministrativo, quanto invece la facoltà di organizzare, direttamente, o attraverso la struttura da esso stesso emanata che si appalesi quale la più idonea al raggiungimento dello scopo pubblicistico che legittima l’esenzione Ici. Verrebbe a concretizzarsi dunque una perfetta coincidenza tra colui che possiede a titolo di proprietà immobile, ossia l’Efa, e colui che ne dispone giuridicamente (ossia sempre l’Efa), destinandolo in via esclusiva all’attività agevolata, rappresentando la cooperativa il soggetto che svolge materialmente l’attività agevolabile senza interrompere, non intaccando nè il possesso, nè la proprietà, nè altri diritti di godimento dell’Efaitale coincidenza. A sostegno di tale assunto il ricorrente incidentale richiama la sentenza di questa Corte (n. 9948 del 2008), ma soprattutto la recente modifica legislativa apportata dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91 – bis, che, nel ridefinire le modalità di applicazione dell’esenzione dell’IMU sugli immobili degli enti non commerciali, ha ammesso all’esenzione il fabbricato dato in comodato dall’ente non commerciale ad un’altra associazione no profit interna alla sua struttura oppure esterna, a condizione che in esso vengano svolte le attività individuate per usufruire dell’agevolazione.

I chiarimenti interpretativi successivamente intervenuti da parte del Ministero dell’economia delle finanze con la risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013sconfesserebbero, poi, la precedente giurisprudenza formatasi in data antecedente alla modifica legislativa, consentendo di estendere l’esenzione anche ad un ente non commerciale che conceda l’immobile di proprietà in comodato ad altro ente che, al suo interno, svolga le attività previste dall’art. 7 citato. Ne conseguirebbe pertanto la illegittimità dell’interpretazione fornita dalla CTR che ha accolto erroneamente l’appello dell’amministrazione comunale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che, diversamente, aveva fornito la corretta interpretazione della normativa, riconoscendo il diritto alla esenzione dall’imposta.

10. Il Comune di Cividale del Friuli, in sede di controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4, ha dedotto la inammissibilità, l’infondatezza e/o la improcedibilità del ricorso incidentale proposto dall’Efa. In particolare, dopo aver premesso i fatti e dopo aver richiamato la normativa ritenuta applicabile al caso di specie, deduce il Comune come la difesa del ricorrente incidentale, per quanto concerne il requisito soggettivo, si fondi su una interpretazione di comodo della normativa vigente in tema di esenzione Ici; quest’ultima è da intendersi subordinata alla duplice condizione oggettiva e soggettiva dell’immobile, circostanza che difetterebbe nel caso in esame a causa del mancato utilizzo dei fabbricati da parte dello stesso proprietario. Il rilievo mosso dall’Efa circa la qualità di socio fondatore della cooperativa -circostanza che comporterebbe la immedesimazione soggettiva tra gli enti- non sarebbe condivisibile, stante il carattere autonomo ed indipendente delle due istituzioni. Peraltro, si osserva, dal carattere speciale e derogatorio dell’art. 7 più volte richiamato rispetto alla normativa generale, ne discende l’impossibilità di una sua applicazione al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. Nel caso di specie, si osserva, i fabbricati, oltre non essere utilizzati direttamente dal destinatario dell’imposta, sono stati concessi in comodato ad una società cooperativa, in quanto tale non ricompresa, trattandosi di società, tra i soggetti di cui all’attuale art. 73 del TUIR; a ciò andrebbe poi aggiunto come l’art. 3 del regolamento comunale si sia attenuto alla normativa sopravvenuta, tenendo conto anche della interpretazione fornita dalla Corte costituzionale in tema di esenzione Ici, nel senso che il requisito dell’utilizzo diretto deve intendersi anche riferito al possesso nell’immobile.

Il difetto del requisito soggettivo ai fini dell’esenzione Ici, secondo il Comune, renderebbe del tutto superfluo ed irrilevante l’accertamento del presupposto oggettivo circa la tipologia di attività esercitata. Ciononostante la difesa dell’ente locale evidenzia la mancanza di tale requisito oggettivo, stante il carattere commerciale dell’ente utilizzatore dei fabbricati, come sarebbe reso palese dal fatto che la cooperativa di cui si discute presenta ai fini fiscali il modello Unico per enti commerciali e non il modello enti non commerciali; del resto la stessa giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la circostanza che un’attività non persegua fini di lucro non implica necessariamente la non commercialità dell’attività esercitata.

Infine, per completezza espositiva, la difesa dell’ente locale contesta l’interpretazione fornita dal ricorrente incidentale sia in relazione all’art. 91 – bis citato che in ordine alla Risoluzione numero 4/DF del Ministero dell’economia delle finanze, osservando come nella norma di legge non vi sarebbe alcun riferimento in ordine alla ipotesi di comodato laddove, invece, sarebbe solo la Risoluzione predetta ad avere ammesso l’esenzione IMU per l’ente non commerciale che abbia concesso in comodato l’immobile ad altro ente non commerciale. Premesso che si tratterebbe di Risoluzione non applicabile al caso in esame in quanto afferente ad un’imposta diversa da quella di cui si discute, osserva la difesa dell’ente locale come l’estensione della esenzione operata con la predetta Risoluzione sarebbe stata smentita da questa stessa Corte con l’ordinanza n. 3843 del 2013, la quale avrebbe ribadito che il beneficio in questione esige la duplice condizione della utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e della esclusiva loro destinazione alle specifiche attività non produttive di reddito individuate dalla legge, con la conseguenza che l’esenzione non spetterebbe nel caso di utilizzazione indiretta, anche se si perseguono delle finalità tutelate dalla legge. A ciò dovrebbe poi aggiungersi come la prassi ministeriale, per giurisprudenza pacifica, non è idonea vincolare il giudice.

Quanto alla asserita infondatezza ed inammissibilità dedotta dall’EFA in relazione al ricorso proposto dall’ente locale, si ribadisce l’assenza di alcuna obiettiva condizione di incertezza sulla portata ed applicazione della disciplina in materia, sia nazionale che comunale.

11. Ritiene il Collegio di dover muovere preliminarmente dall’esame del ricorso incidentale proposto dall’EFA, il cui eventuale accoglimento determinerebbe, all’evidenza, l’assorbimento delle doglianze di cui al ricorso principale proposto dall’Ente locale, limitato alla pronuncia con cui la CTR, con la sentenza che qui si impugna, ha ritenuto di dover accogliere solo in parte il ricorso dell’EFA, disapplicando le sanzioni stante la situazione ritenuta di obiettiva incertezza della normativa applicabile.

12. Come dianzi illustrato, l’EFA deduce, con un unico motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), e dell’art. 3 del Regolamento comunale ICI.

La tesi dell’EFA è che, proprio richiamando il tenore letterale dell’art. 7 citato e dell’articolo 59 in precedenza richiamato, ne discende che l’esenzione ICI spetta sui fabbricati in contestazione in quanto posseduti dall’Efa a titolo di proprietà, da essa stessa direttamente utilizzati ed in via esclusiva destinati agli scopi pubblicistici istituzionali, sia pure attraverso lo svolgimento materiale dell’attività agevolata da parte della cooperativa.

13. Il motivo è infondato.

Ed invero, sulla questione principale del diritto all’esenzione, che condurrebbe comunque (avendovi già provveduto sul punto la CTR con la sentenza impugnata) – affermato il relativo diritto come richiesto dal contribuente -, al consequenziale annullamento delle sanzioni, si è registrata un’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, che l’ha portata da ultimo (Sez. 5, Sentenza n. 25508 del 18/12/2015, Rv. 638082; in senso conforme: Sez. 6 – 5, ordinanza n. 13542 del 2016, n.m.), ad affermare la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’esenzione dall’ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), anche in fattispecie di non utilizzazione diretta dell’immobile di proprietà di ente in capo al quale sussistano i requisiti soggettivi per il riconoscimento dell’esenzione, nel caso di concessione in comodato d’immobile ad altro soggetto nell’ambito del perseguimento delle finalità, in questo caso assistenziali, dell’ente.

L’orientamento da ultimo formatosi nel senso di ritenere estensibile l’esenzione, identifica un più peculiare ambito di riferimento per la deroga al ribadito principio sostenuto dall’orientamento contrapposto (v. infra), ambito caratterizzato dall’utilizzo dell’immobile da parte di “un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa”, ente che sia strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente che è titolare del diritto di proprietà sull’immobile medesimo, come risulta nel caso dí specie, essendo infatti la Cooperativa cui l’immobile è stato concesso in comodato gratuito per lo svolgimento di finalità assistenziali, vincolata per Statuto sociale a proseguire lo scopo istituzionale indicato dall’EFA, ente proprietario, che ne è anche socio fondatore. Purtuttavia il caso esaminato dalla predetta decisione non può ritenersi sovrapponibile a quello qui esaminato, atteso che in quello oggetto di valutazione da parte della sentenza n. 25508/2015, l’ente possessore dell’immobile (la Fondazione di culto e religione Sacra Famiglia di Nazareth), e l’ente “concretamente utilizzatore” (la Fondazione Comunità Domenico Tardini), erano entrambi “enti non commerciali” ai sensi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), a differenza dell’ente utilizzatore nella presente vicenda processuale (Cooperativa Centro formazione professionale di Cividale soc. coop. a r.l.), che, invece, per le ragioni di cui infra al p. 16, non vi rientra.

14. Osserva il Collegio che il principio di diritto affermato dalla decisione sopra richiamata non possa quindi essere applicato al caso in esame, dovendosi invece dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte (v., da ultimo: Sez. 5, Sentenza n. 14912 del 20/07/2016, Rv. 640827, pur antecedente alla sentenza n. 25508 del 2015), secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta soltanto se l’immobile viene impiegato direttamente dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicchè l’utilizzazione, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l’agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall’ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale.

15. Sulla questione, infatti, deve essere qui ribadito che in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli, immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto – esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore, e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.

Pertanto l’esenzione non spetta nel caso di utilizzazione indiretta, come nella specie, ancorchè eventualmente assistita da finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 6 – 5, ordinanza n. 3843 del 15/02/2013, non massimata; cfr. anche Cass., n. 18838 del 30/08/2006; Cass., n. 10827 del 2005). Su tale punto dunque la sentenza risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

16. Correttamente, poi, il giudice di appello ha considerato che anche in virtù dell’art. 3 del Regolamento ICI dell’ente territoriale, alcun beneficio poteva essere applicato, trattandosi di svolgimento di attività da parte di soggetto terzo, e cioè la Cooperativa Centro formazione professionale di Cividale soc. coop. a r.l., avente peraltro struttura di società di capitali, essendo a responsabilità limitata.

Trattasi di argomentazione giuridicamente corretta, giacchè l’esenzione dall’imposta ICI che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede, attiene solamente agli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), e cioè enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, mentre invece nel caso in esame si tratta di società di capitali, ancorchè costituita in forma di cooperativa (v. pure Cass., n. 18549 del 4/12/2003).

17. Quanto, infine, al ricorso principale del Comune di Cividale del Friuli, lo stesso è parimenti infondato, attesa la situazione di obiettiva incertezza normativa che ha caratterizzato la questione dell’esenzione ICI per gli immobili di cui alla lett. i) dell’art. 7 citato, come del resto comprovato dalla stessa elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che registra l’esistenza di contrasti sul punto.

18. Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, il ricorso dell’Ente impositore e quello incidentale dell’E.F.A. devono essere respinti, con conseguente conferma integrale dell’impugnata sentenza.

19. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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