Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14114 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11824-2009 proposto da:

B.G. (OMISSIS), BARCACCIA II ILLUMINAZIONE

DI ORIETTA BARCACCIA & S.A.S. (OMISSIS) in persona di B.

O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95,

presso lo studio dell’avvocato CUTELLE’ PANCRAZIO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANDREA CUTELLE’ giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del

procuratore speciale Avv. C.S., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato NODARO

PIETRO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.S., S.F., ST.FR., C.

T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1723/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 21/11/2007, depositata il 22/04/2008

R.G.N. 3 983/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CUTELLE’ PANCRAZIO;

udito l’Avvocato NODARO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. e Barcaccia II Illuminazione s.a.s. di Orietta Barcaccia & C. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha respinto il gravame proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto solo in parte la domanda risarcitoria proposta da costoro, quali conduttore e sub-conduttore di un immobile in Roma, contro i proprietari dell’immobile stesso, per i danni subiti a causa di un allagamento venficatosi tra il (OMISSIS), condannando altresì la S.p.A. Nuova Tirrena, assicuratrice dei convenuti e chiamata in causa in primo grado, a tenere indenni costoro di quanto pagato in ragione della sentenza.

La S.p.A. Nuova Tirrena resiste con controricorso mentre gli altri intimati non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti, nei quesiti di diritto, censurano la sentenza nella parte in cui non ha provveduto sulla richiesta di ammissione della nuova prova, da essi ritenuta indispensabile, rappresentata da un biglietto autografo di uno dei convenuti dal quale si desumeva – a loro avviso – che egli era a conoscenza del fatto che il perito dell’assicurazione sarebbe venuto il giorno successivo ed a lui si affidava.

1.1.- Il primo motivo è inammissibile, considerato che il giudice di merito ha anche evidenziato – con valutazione non censurata dai ricorrenti – il difetto di ratifica della società che privava di qualsiasi valore confessorio la stima, non potendo certo ritenersi che essa – priva di valore probatorio nei confronti dell’assicurazione – faccia invece prova nei confronti dei proprietari dell’immobile.

1.2.- Il mezzo è altresì inammissibile quanto alla mancata ammissione del giuramento decisorio, trattandosi – a prescindere da ogni altra considerazione – di questione non trasfusa in un quesito di diritto.

2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti si dolgono della mancata valutazione dell’inottemperanza, da parte della Nuova Tirrena, all’ordine del Tribunale di esibizione della perizia estimativa.

2.1.- Il secondo motivo è inammissibile, sia perchè nessuna azione diretta compete ai ricorrenti nei confronti dell’assicurazione dei convenuti, sia perchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’inosservanza all’ordine di esibizione costituisce un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 116, c.p.c., comma 2 (Cass. 18 settembre 2009, n. 20104).

3.- Con il terzo motivo, sempre sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha rilevato la tardività della produzione in appello della ricostruzione degli atti e dei documenti componenti e formativi della perizia redatta dal geom. M. per conto della Nuova Tirrena e da questa non depositata nel giudizio di primo grado.

3.1.- Anche il terzo motivo è inammissibile, in conseguenza di quanto esposto al n. 1.1. riguardo alla inammissibilità del primo motivo, non essendo censurata la seconda ratio decidendi riguardo all’inidoneità probatoria della citata perizia.

4.- I ricorso va dunque rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese nei confronti della Nuova Tirrena, liquidate in Euro 6.2.00, di cui Euro 6.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese nei confronti della Nuova Tirrena, liquidate in Euro 6.200, di cui Euro 6,000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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