Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14114 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6164-2019 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio degli avvocati PAOLO BOER e ALBERTO BOER, che

lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA

PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 666/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

G.M. adiva il Tribunale di Avezzano al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, negato in sede amministrativa, con decorrenza, in via principale, dal 1/11/2014 (data di una prima domanda amministrativa presentata con richiamo alla salvaguardia ex L. n. 214 del 2011 e, in via subordinata, dal 16/3/2016 (data di una seconda domanda amministrativa);

il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la prestazione con decorrenza dalla seconda domanda amministrativa e la decisione era confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila;

rilevava la Corte territoriale che la prima domanda amministrativa, formulata con riferimento alla salvaguardia ex L. n. 214 del 2011, era stata respinta dall’Inps per mancanza della presentazione dell’istanza di accesso alla salvaguardia, sicchè la circostanza che il ricorrente avesse maturato i requisiti pensionistici “anche senza la salvaguardia” non assumeva rilievo in relazione alla domanda di cui l’Inps era stato investito ab origine, nè era consentito il mutamento del titolo della pretesa in sede giurisdizionale, poichè la mancanza della previa domanda amministrativa avrebbe inevitabilmente comportato l’improponibilità del ricorso giudiziario;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione G.M. sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

l’Inps resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, falsa applicazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, commi 6 e 14, nel testo risultante dalla L. di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, osservando che la domanda conteneva tutti i requisiti formali e sostanziali per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia e non recava riferimento alcuno alle specifiche fattispecie previste per beneficiare della salvaguardia ex L. n. 214 del 2011 (collocamento in mobilità, titolarità di prestazioni straordinarie, cessazione dal lavoro per accordo sindacale o altre), sicchè il provvedimento di rigetto era stato adottato senza l’esame dell’effettivo contenuto della medesima e conferendo esclusivo rilievo a un errore riconoscibile;

con il secondo motivo deduce violazione della L. n. 155 del 1981, art. 6, che fa decorrere il diritto a pensione di vecchiaia dal perfezionamento della fattispecie legale (compimento dell’età pensionabile in concorso con gli altri requisiti non contestati), prescindendo dalla data di presentazione della domanda;

il primo motivo è fondato;

occorre rilevare che nella fattispecie in esame non è in discussione la presentazione di una domanda amministrativa volta al conseguimento della pensione di vecchiaia, nè la sussistenza dei relativi presupposti: si discute, piuttosto, dell’idoneità ai fini del riconoscimento della prestazione medesima di una domanda amministrativa volta al conseguimento della pensione di vecchiaia recante il riferimento alla salvaguardia ex L. n. 214 del 2011, in assenza di presentazione della istanza di accesso alla salvaguardia presso la Direzione territoriale del Lavoro ma in costanza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione secondo le regole ordinarie;

in proposito, nella sentenza impugnata, a sostegno della decisione, si osserva che “la circostanza che… il G. avesse maturato i requisiti pensionistici “anche senza la salvaguardia” non assume alcun rilievo, atteso che l’Inps è stato investito ab origine di una domanda di pensione di vecchiaia “con salvaguardia ex L. n. 214 del 2011″ ed in tale ambito si è pronunciato all’esito della fase amministrativa”;

l’assunto è erroneo, poichè la Corte territoriale omette di considerare che nel caso in disamina la domanda inoltrata dall’istante non riguardava una prestazione diversa dalla pensione di vecchiaia, ma proprio tale ultima prestazione, ancorchè la stessa domanda impropriamente contenesse il richiamo alla L. n. 214 del 2011;

va ricordato che, come questa Corte ha avuto già occasione di affermare (Cass. 20 febbraio 2020 n. 4280), la domanda amministrativa all’INPS per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perchè diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge e di cui la domanda è mero presupposto, tanto più che la rilevanza di una pretesa volontà negoziale contrasterebbe con il carattere vincolato dei compiti dell’Istituto;

ciò posto, nel caso in esame deve ritenersi che la domanda di pensione, sia pure recante il riferimento alla salvaguardia, quale atto giuridico ad effetti obbligati e non condizionato dalla presunta volontà negoziale dell’istante, fosse idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta e, nel contempo, a mettere a conoscenza l’Inps di tutti gli elementi occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia secondo i criteri ordinari, sicchè, in base a un’interpretazione di buona fede, l’Istituto avrebbe dovuto scrutinare la domanda secondo quei criteri, avvalendosi, nel caso di dubbi al riguardo, dei chiarimenti dell’istante;

la ricognizione della fattispecie nel senso indicato non confligge in alcun modo con il principio generale della necessità della preventiva presentazione della domanda amministrativa quale presupposto dell’azione giudiziaria nelle controversie previdenziali e si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in diverse fattispecie sottoposte al suo esame, ha affermato che la domanda amministrativa, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare l’iter amministrativo per la sua indeterminatezza, obbliga l’Istituto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme (Cass. n. 14412 del 2019, Cass. 30419 del 2019);

a quanto argomentato si aggiunga la rilevanza, ai fini della valutazione dell’istanza amministrativa quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, della disposizione di cui all’art. 111 Cost., che, in conformità ai dettami della stessa Corte Europea di Strasburgo, ammette le limitazioni all’accesso al giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, imponendo di limitare per quanto possibile le pronunce in mero rito (Cass. Sez. U. n. 5700 del 12/03/2014) e di evitare che l’improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge;

in base alle svolte argomentazioni deve essere accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza cassata, con assorbimento del secondo motivo e rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che, attenendosi ai principi di diritto enunciati, provvederà anche a liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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