Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14114 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14114 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA.

sul ricorso 19126-2007 proposto da:
PUGLIA ROSARIO MARIA PGLRSR47P28C351J, domiciliato in
ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentate e difesa:. dall’avvocato DI
PAOLA NUNZIO SANTI GIUSEPPE;
– ricorrente contro

PUGLIA ROSARIO ETTORE PGLRRT33R15C351Z,
ERSILIA

MARIA

PGLRSL31E67E602N,

PUGLIA

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI 54, presso lo
studio dell’avvocato GRAZIADEI GIANFRANCO, che li

Data pubblicazione: 04/06/2013

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

REGANATI LORENZO con procura notarile rep.58738 del
27/7/2007;
PUGLIA ROSARIA PGLRSR52T59H501E, PUGLIA GIOVANNA
PGLGNN50B41H501L, elettivamente domiciliatt in ROMA,

FOSCHIANI ALESSANDRO, che ltrappresenta e difende;
– controricorrenti nonchè contro

PUGLIA ARNALDO, PUGLIA MILENA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 144/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 19/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito

l’Avvocato Francesco TROTTA con delega

depositata in udienza dell’Avvocato Graziano
GRAZIADEI, difensore dei resistenti che si riporta
agli atti;
udito l’Avvocato FOSCHIANI Alessandro, difensore di
PUGLIA Rosaria + 1 che si riporta agli atti
depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

VIA MONTE SANTO 10/A, presso lo studio dell’avvocato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 7-1-1946 decedeva intestato Modo Rosario Puglia lasciando eredi i figli Mariano, Giovanna,
Giuseppa, Arnaldo e Francesco; costoro con rogito del 10-2-1968 dividevano tutti i cespiti ereditari
ad eccezione di un vasto immobile sito in Linguaglossa, via Roma e via Umberto, rimasto sempre

Mariano.

I figli di Mariano Puglia, Rosario Ettore Puglia ed Ersilia Maria Puglia, con atto di citazione del 1711-1984 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania Giovanna Puglia, Giuseppa Puglia
ed Arnaldo Puglia nonché gli eredi di Francesco Puglia, nel frattempo deceduto, Rosaria Puglia
(classe 1952), Giovanna Puglia (classe 1950) ed Eleonora Lantieri (quest’ultima poi deceduta in
corso di causa) chiedendo procedersi alla divisione di tale ultimo cespite ereditario e chiedendo la
corresponsione dei frutti.

Si costituivano in giudizio i suddetti eredi di Francesco Puglia associandosi alla domanda attrice.

Nel corso del giudizio decedevano le sorelle Giovanna Puglia e Giuseppa Puglia, la quale aveva
ceduto in precedenza alla prima la sua quota dell’eredità paterna, cosicché Giovanna Puglia era
divenuta titolare dei 2/5 della stessa.

A seguito del decesso di Giovanna Puglia, che lasciava per testamento i suoi beni al nipote Rosario
Maria Puglia (figlio di Arnaldo Puglia), quest’ultimo accettava l’eredità della zia con beneficio di
inventario, e si costituiva in giudizio quale suo erede eccependo che gli attori ed i convenuti figli di
Francesco non avevano titolo per pretendere quanto domandato, posto che i loro danti causa
erano decaduti per prescrizione dal diritto di accettare l’eredità del defunto Modo Rosario Puglia ;
deduceva altresì che parte del fabbricato oggetto di causa era stato ampliato dalla suddetta

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nella detenzione delle coeredi Giovanna e Giuseppa e, in tempi più recenti, anche del coerede

Giovanna Puglia nel 1961, sicché non faceva parte dell’asse ereditario, e che comunque i beni
erano stati usucapiti da costei; aggiungeva di aver donato al proprio figlio Arnaldo (classe 1974)
quanto gli era pervenuto dall’eredità di Modo Rosario Puglia in qualità di erede di Arnaldo Puglia,
nel frattempo deceduto.

Intervenivano poi nel giudizio Carmelo Fiorentino ed Enrico Fiorentino deducendo di essere
creditori di lire 133.000.000 nei confronti di Giuseppa Puglia, e chiedevano ordinarsi la trascrizione
di tale credito sull’immobile ereditario oggetto di causa.

Infine interveniva in giudizio il predetto Arnaldo Puglia (classe 1974) quale donatario della quota di
eredità del defunto Modo Rosario Puglia.

Il Tribunale adito con sentenza del 9-8-2003 dichiarava aperta la successione legittima di Modo

Si costituiva in giudizio Milena Puglia, anch’essa figlia di quest’ultimo.

‘(

Rosario Puglia e, determinato in 1/10 ciascuno la quota degli attori nonché delle convenute
Rosaria Puglia (classe 1952) e Giovanna Puglia (classe 1952), in 2/5 la quota di spettanza di Rosario
Maria Puglia ed in 1/10 ciascuno quella di Milena Puglia e di Arnaldo Puglia (classe 1974),
approvava il progetto di divisione dei beni immobili e mobili come specificato in motivazione,
attribuiva i mobili e rimetteva le parti dinanzi all’istruttore per l’esecuzione del sorteggio degli
immobili, determinava i frutti dovuti e condannava Rosario Maria Puglia (quale successore nella
quota dei 2/5 dei beni ereditari pervenuti in capo alla sua dante causa Giovanna Puglia,
unitamente alla sorella Giuseppa Puglia detentrice del compendio immobiliare) a corrispondere a
Rosario Ettore Puglia, Ersilia Maria Puglia. Rosaria Puglia e Giovanna Puglia la somma di euro
34.941,89 ciascuno per frutti con decorrenza dalla domanda.

2

Avverso tale sentenza Rosario Maria Puglia proponeva gravame cui resistevano Rosario Ettore
Puglia, Ersilia Maria Puglia, Giovanna Puglia e Rosaria Puglia, le ultime due proponendo anche un
appello incidentale.; Milena Puglia ed Arnaldo Puglia rimanevano contumaci.

La Corte di Appello di Catania con sentenza del 19-2-2007, in parziale riforma della sentenza di

sentenza del Tribunale entro il valore dei beni ereditari di Giovanna Puglia (classe 1908), ed ha
confermato nel resto.

Per la cassazione di tale sentenza Rosario Maria Puglia ha proposto un ricorso affidato a tre motivi
cui Giovanna Puglia e Rosaria Puglia da un lato e Rosario Ettore Puglia ed Ersilia Maria Puglia
dall’altro hanno resistito con separati controricorsi; Milena Puglia ed Arnaldo Puglia non hanno
svolto attività difensiva in questa sede; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prelimiarmente si rileva che il ricorrente nell’intestazione del ricorso ha dedotto l’avvenuta
notifica in data 25-5-2007 della sentenza impugnata, e che tuttavia egli ha prodotto una copia
conforme all’originale di tale sentenza priva della relata di notificazione.

Al riguardo occorre richiamare il recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo
cui la previsione di cui all’art. 369 secondo comma n. 2 c.p.c. dell’onere di deposito a pena di
improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia autentica
della decisione impugnata con la relata di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al
riscontro, da parte della Corte di Cassazione — a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non
disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale — della tempestività
dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della

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primo grado, ha limitato la condanna di Rosario Maria Puglia a corrispondere i frutti indicati nella

sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del termine breve; pertanto nell’ipotesi in cui il
ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata
notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di
notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, dovendosi tra l’altro

controricorrente (sentenza 16-4-2009 n. 9005).

Il ricorso principale deve quindi essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei
due gruppi di controricorrenti di euro 200,00 per spese e di euro 3.500,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 4-4-2013

Il Presidente

escludere rilievo all’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del

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