Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14113 del 27/06/2011
Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14113
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11747-2009 proposto da:
EUROMARKET DI CELEBRE ANTONIO & C S.A.S. (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante sig. C.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio
dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato
FALCONE GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
DE SANTO PASQUALE COSTRUZIONI DI DE SANTO CLAUDIO S.A.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 772/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
SEZIONE I CIVILE, emessa il 21/10/2008, depositata il 08/11/2008
R.G.N. 115/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato FALCONE GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Euromarket s.a.s. di Celebre Antonio & C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Cosenza che la aveva condannata al pagamento di canoni di locazione ed oneri condominiali in favore della De Santo Pasquale Costruzioni di De Santo Claudio s.a.s. in relazione ad un immobile condotto in locazione in (OMISSIS), rigettando la sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno subito per la inutilizzabilità del bene rispetto all’uso al quale era destinato, come sarebbe stato dimostrato dal provvedimento di sospensione dell’attività commerciale esercitata nel suddetto immobile, emesso dall’autorità comunale.
La società intimata non si è costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1578 cod. civ., deducendo – a sostegno del proprio diritto – che l’immobile – contrariamente a quanto dichiarato in contratto dal locatore – non era in regola con le norme urbanistiche ed edilizie, tanto che il locatore stesso aveva dovuto chiedere una nuova licenza edilizia, eseguendo ulteriori lavori.
1.1.- Il mezzo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
E’ inammissibile nella parte in cui, facendo generico riferimento alle “norme urbanistiche ed edilizie”, la cui violazione avrebbe determinato il mancato rilascio del certificato di agibilità, è del tutto generico.
E’ infondato in quanto la società ricorrente trascura che, secondo l’art. 3 de contratto di locazione, riportato nella sentenza impugnata, essa era a conoscenza della mancanza del certificato di agibilità, che il locatore si impegnava a richiedere, senza fissazione di alcun termine.
2.- Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta il vizio di omessa motivazione sul punto controverso costituito dalla non veridicità della dichiarazione del locatore, contenuta nel citato art. 3 del contratto, di regolarità del bene sul piano edilizio ed urbanistico, smentita dalla circostanza della esecuzione di ulteriori lavori al fine di ottenere il certificato di agibilità.
2.1.- Il secondo motivo è inammissibile, sia perchè non viene specificato – come già rilevato al punto 1.1. – in cosa si sostanzierebbe la contrarietà dell’immobile alle norme urbanistiche ed edilizie, sia per difetto di autosufficienza, non essendo testualmente riportato il contenuto del motivo di appello con il quale la questione sarebbe stata sollevata nel giudizio di merito.
3.- Il ricorso va conclusivamente rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di difese della società intimata.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 24 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011