Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14113 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24049/2019 R.G. proposto da:

K.A., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Silvana

Guglielmo, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Asiago, n.

9, presso lo studio dell’avvocato Edoardo Spighetti.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1865/2019 del Tribunale di Catanzaro;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 7 gennaio 2021 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. K.A., cittadino del Gambia, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che aveva costituito, unitamente ad altri giovani suoi connazionali, un’associazione con scopi benefici e solidaristici; che il 3.5.2016, in occasione dei festeggiamenti organizzati per celebrare l’anniversario della costituzione dell’associazione, si era verificato uno scontro violento con gli esponenti di un gruppo, denominato “(OMISSIS)”, giacchè ai festeggiamenti avevano partecipato alcune persone di orientamento omosessuale; che alcuni giorni più tardi la polizia aveva fatto irruzione nel luogo ove era in corso una riunione dei membri dell’associazione ed era stato tratto in arresto; che, rilasciato su cauzione, si era determinato ad abbandonare il suo paese per il timore di essere nuovamente arrestato e condannato a pena detentiva, siccome in Gambia l’omosessualità è un reato.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 1865/2019 il Tribunale di Catanzaro respingeva il ricorso proposto da K.A. avverso il provvedimento della commissione.

Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni del ricorrente risultavano generiche ed incoerenti, sicchè erano da reputare senz’altro inattendibili.

Evidenziava altresì che le risultanze del rapporto “E.A.S.O.”, risalente al dicembre 2017, e del rapporto “Human Rights Watch”, risalente al gennaio 2018, inducevano ad escludere per il Gambia il pericolo di attacchi terroristici.

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso K.A.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese di legittimità.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2.

Deduce che il tribunale avrebbe dovuto avvalersi dei suoi poteri istruttori officiosi, onde verificare se nel suo paese d’origine, ove rischia la sottoposizione ad un processo penale, vi è possibilità di ottenere adeguata protezione.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Deduce che il tribunale ha motivato in maniera apparente, allorchè ha reputato inattendibili le sue dichiarazioni.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 9.

Deduce che il tribunale avrebbe dovuto avvalersi dei suoi poteri istruttori officiosi, onde riscontrare la reale situazione sociopolitica del suo paese d’origine.

8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c).

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione sussidiaria.

Deduce che in Gambia l’omosessualità costituisce un reato, non sono garantiti i diritti fondamentali, il sistema giudiziario è inefficiente e le condizioni di vita nelle carceri sono disumane.

9. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 Cost. e degli artt. 3 e 8C.E.D.U., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce che ha errato il tribunale a negargli la protezione umanitaria.

Deduce che il tribunale non ha vagliato la sussistenza dei requisiti di siffatta residuale forma di protezione.

10. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

11. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

12. Su tale scorta, nel solco dunque della previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Da un canto, il Tribunale di Catanzaro ha dato compiutamente conto della incongruenza e della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

Tra l’altro, il tribunale ha specificato che “è sommaria la descrizione dell’attività dell’associazione e risultano incoerenti le dichiarazioni circa il motivo della fondazione della stessa” (così decreto impugnato, pag. 10).

D’altro canto, il ricorrente senza dubbio sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (cfr. ricorso, pag. 5).

13. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – ben vero al di là dell’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

14. Su tale scorta del tutto ingiustificata è la doglianza concernente il mancato esercizio da parte del tribunale dei suoi poteri istruttori officiosi.

Su tale scorta del tutto legittimo è il disconoscimento e dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

15. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

16. In questi termini, analogamente nel solco dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.

Per un verso, nessuna “anomalia motivazionale” si scorge in ordine alle motivazioni alla stregua delle quali il tribunale ha negato la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Del resto il tribunale ha soggiunto che il ricorrente in alcun modo aveva riferito di situazioni di violenza indiscriminata nella regione del Gambia di sua provenienza (cfr. decreto, pag. 13).

Per altro verso, il ricorrente, in fondo, non adduce, così come avrebbe dovuto, specificamente e puntualmente a supporto delle sue prospettazioni fonti di informazioni recenti sulla situazione sociopolitica attualmente esistente in Gambia (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

17. Questa Corte spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

18. Su tale scorta non può che darsi atto che, contrariamente all’assunto del ricorrente, il Tribunale di Catanzaro ha indiscutibilmente vagliato la sussistenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Più esattamente, ai fini del giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria per il riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente, il tribunale ha specificato quanto segue.

Ovvero che il ricorrente non aveva fornito allegazione di peculiari situazioni di vulnerabilità atte a giustificare il riconoscimento della protezione residuale nè esplicava rilievo a tal riguardo la situazione generale del Gambia; che parimenti il ricorrente non aveva allegato situazioni di vulnerabilità, fisica e psicologica, correlate alla sua permanenza, in vero piuttosto breve, in Libia; che infine il ricorrente non aveva addotto di essere inserito nel contesto socioeconomico italiano, di svolgere in Italia una attività lavorativa e di conoscere la lingua italiana.

19. Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta.

20. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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