Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14113 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16717-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA;

– intimato –

sul ricorso 20131-2006 proposto da:

UNICREDITO ITALIANO SPA, quale incorporante della Soc. Rolo Banca

(OMISSIS) spa nella persona dei legali rappresentanti pro

tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DE PRETIS 86, presso

lo studio dell’avvocato ADONNINO PIETRO, che io rappresenta e

difende, giusta delega in. calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 112/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositala il 24/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. GARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilità dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 675/01 in data 7-11-2001 il Tribunale di Campobasso in accoglimento di una domanda proposta dalla Banca Popolare del Molise s.p.a. (successivamente incorporata da Rolo Banca (OMISSIS) s.p.a. a sua volta incorporata da Unicredito Italiano s.p.a.) accertava in L. 40.103.039844 oltre interessi i crediti esistenti in capo alla banca nei confronti di M.A. ed altri.

La sentenza era assoggettata ad imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c) della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

La Banca corrispondeva la imposta e successivamente ne richiedeva il rimborso alla Agenzia delle Entrate ufficio di Campobasso sostenendo che fosse applicabile la sola imposta fissa per il principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1989, art. 40.

L’Ufficio negava il rimborso, sul rilievo che era dovuta la imposta in via ordinaria ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 2 in quanto la sentenza aveva ad oggetto operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.

La Banca impugnava il provvedimento di diniego, sostenendo che era configurabile una operazione assoggettata ad IVA, ancorchè esente ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 1 e che vigesse il principio di alternatività.

La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso riteneva che la sentenza del Tribunale contenesse statuizioni di mero accertamento, e come tale non concernenti operazioni soggette ad IVA, con esclusione della applicabilità del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 2;

concludeva quindi che la tassazione applicata dall’Ufficio era corretta e respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza proponeva appello la Banca, e la Commissione Tributaria Regionale del Molise con sentenza n. 112/3/05 in data 25- 10-05, depositata il 24-1-06, riteneva che la sentenza di primo grado fosse viziata da extrapetizione, avendo rigettato il ricorso per ragioni di diritto diverse da quelle enunciate dall’Ufficio nel provvedimento di diniego, e per tale causa accoglieva il gravame della contribuente.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con quattro motivi.

Resiste la contribuente con controricorso e formula ricorso incidentale con un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo di ricorso principale la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.

Sostiene che la sentenza della Commissione Regionale era incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto aveva ritenuto la nullità della sentenza impugnata in quanto a sua volta affetta da vizio di ultrapetizione senza che tale eccezione fosse contenuta nei motivi di impugnazione della parte privata, essendo stata proposta in modo tardivo ed inammissibile dalla stessa, solo con successiva memoria difensiva; ciò in quanto il vizio di ultrapetizione non è rilevabile d’Ufficio.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.

Sostiene che la sentenza impugnata è errata in quanto nessun vizio di ultrapetizione era ravvisabile nella sentenza di primo grado.

Il giudice di prime cure aveva statuito rimanendo nell’ambito della domanda proposta dalla contribuente, sia per il petitum (rimborso della imposta) sia per la causa petendi (asserita applicabilità del regime alternativo dell’IVA). Su tali basi, si era limitato ad applicare le norme di diritto che riteneva regolassero la fattispecie in oggetto, in ordine alle quali il giudice non è tenuto a seguire la impostazione giuridica data dalle parti alla questione in esame, in applicazione del principio di cui all’art. 113 c.p.c. (iura novit Curia).

Con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. ed omessa ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

La sentenza ad avviso dell’Ufficio è viziata per omessa pronuncia, in quanto, avendo rilevato un vizio nella sentenza appellata che a suo avviso ne comportava la nullità, avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito del rapporto in contestazione, in luogo di accogliere l’appello della contribuente senza alcuna ulteriore motivazione come se tale statuizione fosse conseguenza necessaria del vizio rilevato.

Con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40; del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 2 e 3, e della nota 2^ dell’art. 8 della tariffa – parte prima – allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e contraddittoria ed illogica su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Assume l’Ufficio che il Giudice di appello è incorso in contraddizione, in quanto dopo avere ritenuto “apprezzabile e condivisibile in punto di diritto” la motivazione posta a fondamento della sentenza di primo grado ha concluso per l’accoglimento dell’appello della contribuente che propugnava una diversa soluzione.

Rileva che la impostazione data al rapporto controverso dal giudice di primo grado era in effetti corretta ed avrebbe dovuto essere condivisa dal Giudice di appello.

Con il controricorso la contribuente contesta la fondatezza degli assunti dell’Ufficio e formula ricorso incidentale con un motivo, nel quale prospetta che in caso di annullamento con rinvio la stessa ha interesse all’accoglimento della tesi di diritto prospettata in primo grado che sinteticamente richiama.

Il primo motivo del ricorso principale non è fondato. Come sostenuto dalla contribuente nel controricorso, ed ammesso dall’Ufficio in ricorso, la eccezione di extrapetizione era stata sollevata dalla stessa Agenzia nelle deduzioni di costituzione in appello, ed era stata solo ripresa dalla contribuente con memoria successiva. Ne consegue che la pronuncia giudiziale era fondata su un motivo tempestivamente introdotto nel processo. Il secondo motivo è invece fondato.

Il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c sussiste quando il Giudice pronuncia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti e non rilevabili d’ufficio, tuttavia con riferimento alla situazione di fatto enunciata dalle parti che deve essere oggetto del thema decidendum. Rimane sempre nel potere del giudicante, ai sensi dei principi generali (“iura novit curia”) richiamati dall’art. 113 c.p.c, applicare alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame le norme di diritto che ritiene applicabili, anche se diverse da quelle che le parti, a suo giudizio erroneamente, invocano (v, Cass. n. 7629/06; Cass. n. 23642/06).

Nella specie, l’oggetto del giudizio di primo grado, nonchè del gravame contro la sentenza impugnata, era la questione del rimborso di una imposta di registro proporzionale in dipendenza della applicabilità o meno alla fattispecie del regime alternativo dell’IVA, sostenuto dalla contribuente e negato dall’Ufficio, che fondava l’assunto della non applicabilità del regime dell’IVA sul disposto di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15. Pronunciando entro i limiti della fattispecie (per petitum e causa petendi) il giudice di prime cure individuava la soluzione della controversia nella applicazione dell’art. 8, lett. c) della tariffa, parte prima,, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, traendone la conseguenza che la operazione oggetto della imposizione fiscale non era soggetta ad IVA e, pertanto, era soggetta alla imposta di registro.

La decisione della CTP era quindi espressione del potere del giudicante di qualificare giuridicamente la fattispecie al suo esame, ex art. 113 c.p.c.. A prescindere dalla esattezza o meno dell’effettuato inquadramento, il vizio ritenuto dalla CTR su cui questa ha fondato la declaratoria di nullità della impugnata sentenza, era insussistente.

E’ pure fondato il terzo motivo, che non rimane assorbito dall’accoglimento della censura di cui al precedente, Infatti, una volta ritenuta la nullità della sentenza impugnata, non ravvisandosi ipotesi di rimessione alla Commissione Provinciale, la CTR doveva decidere nel merito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 2. Il che ha fatto, ritenendo tuttavia che l’accoglimento della eccezione di extrapetizione sollevata dall’appellante comportasse necessariamente l’accoglimento del gravame anche nel merito, almeno così si deduce, attesa la mancanza di ogni motivazione al riguardo, salva la osservazione che la soluzione adottata dal primo giudice, ove non affetta da extrapetizione, era esatta e condivisibile.

La motivazione è quindi da un lato carente, omettendosi del tutto la valutazione del merito di un gravame che pure si accoglie, dall’altro è contraddittoria, con la adozione di una decisione i cui presupposti dichiara espressamente di non condividere. Il quarto motivo, di analogo contenuto, rimane assorbito. Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile, in quanto la parte che lo propone è rimasta completamente vittoriosa in primo grado, laddove tale ricorso, anche se condizionato, presuppone pur sempre la soccombenza, (v. Cass. n. 25821 del 2009). Peraltro la parte non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice di appello, perchè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande ed eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio. Il che è lo scopo dichiarato della ricorrente, con la proposizione di un motivo di per se inammissibile per genericità.

La sentenza deve quindi essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame nonchè per le spese di questo grado di legittimità, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise.

PQM

La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, dichiara assorbito il quarto ed inammissibile il ricorso incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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