Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14113 del 08/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14113 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 28646-2008 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

(C.F.

00925091001), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato
CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende
2015
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unitamente all’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO,
RUBENS ESPOSITO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FIORILLO TIZIANA C.F. FRLTZN70A50F839F, elettivamente

Data pubblicazione: 08/07/2015

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso
lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA, rappresentata
e difesa dagli avvocati MASSIMO GARZILLI, UBALDO
MASTRANGELO, giusta delega in atti;
– controricorrente

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/12/2007 R.G.N.
7036/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato ARMENTANO ANTONIO per delega
BOURSIER NIUTTA CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza n. 8102/2007 della CORTE

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Napoli, notificato il 27.7.2004, Tiziana
Fiorillo convenne in giudizio la Rai, Radio Televisione Italiana,
affermando di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, presso il
centro di Produzione di Napoli, dal 17 febbraio 1997 al settembre 1999,
inquadrata come aiuto arredatore di III livello; di aver stipulato con la
stessa, unitamente ad altri lavoratori con analoghe qualifiche, numerosi

televisive; tali assunzioni erano avvenute ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett.e) della L. n. 230\62 per i primi quattro contratti, mentre i
successivi erano stati stipulati ai sensi del punto 1 della disciplina sui
contratti a tempo determinato di cui all’ipotesi di accordo 5.4.97 di
rinnovo del c.c.n.l. RAI del 6.4.95 ex art. 23 L. n. 56\87.
Lamentava che per nessuno dei programmi per i quali era stata
assunta era configurabile il requisito della specificità e della
temporaneità, né tanto meno quel vincolo di necessità diretta prescritto
dalla legge; che nel corso dei vari contratti era stata utilizzata per
collaborare alla realizzazione anche di altri programmi; che
relativamente agli ultimi quattro contratti, il termine era stato apposto
sulla base di una ipotesi non consentita dall’art.23 della L. 56\87; che i
vari contratti erano comunque stati stipulati per far fronte a carenze
strutturali di organico.
Tutto ciò premesso, chiedeva al giudice adito di dichiarare che tra le
parti si era costituito, ed era ancora in essere, un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a far data dalla scadenza del primo
contratto; che aveva diritto a vedersi corrispondere, a decorrere dalla
lettera di costituzione in mora (4.3.03) la normale retribuzione globale
di fatto.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la Rai s.p.a. eccepiva la prescrizione
dei crediti relativi al quinquennio antecedente la notifica del ricorso,
nonché rinammissibilità delle domande essendo stati i contratti a
termine successivi ai primi quattro conclusi ai sensi degli accordi
sindacali stipulati ex art. 23 L. n. 56\87, sicché l’eventuale rapporto a
tempo indeterminato doveva ritenersi comunque risolto per effetto
della volontà novativa manifestata dalle parti nei successivi contratti a

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contratti (8) a tempo determinato nell’ambito di svariate trasmissioni

tempo determinato; contestava comunque in fatto ed in diritto tutto
quanto dedotto in ricorso e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettava la domanda così come articolata in ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello la lavoratrice; resisteva la RAI
s.p.a.
Con sentenza depositata il 3 dicembre 2007, la Corte di appello di
Napoli, accoglieva il gravame e per l’effetto dichiarava la nullità dei

tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato dal 17.2.97. Condannava la RAI a riammettere in servizio
l’appellante con la qualifica di aiuto scenografo di III livello, nonché al
pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari alle
retribuzioni maturate dalla costituzione in mora (20.1.04) alla sentenza,
oltre accessori di legge. Condannava la RAI al pagamento delle spese
del doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la RAI s.p.a., affidato
a due motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste la Fiorillo con controricorso.
Motivi della decisione
1. — Deve pregiudizialmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per
soprawenuta carenza di interesse, essendo stato prodotto verbale di
conciliazione in sede sindacale (del 5 giugno 2012) della presentente
controversia.
Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate stante la
definizione stragiudiziale della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del
presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2015.

termini apposti ai contratti di lavoro stipulati tra le parti e la sussistenza

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