Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14113 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4319-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA

PATTERI;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO CERCHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4409/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza del 2 agosto 2018 numero 4409, la Corte d’appello di Napoli, previo espletamento di consulenza tecnica, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, accoglieva la domanda proposta da P.R. per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità;

2. rilevava la Corte territoriale che, alla stregua delle risultanze della nuova consulenza medico legale, sussistevano i presupposti per il riconoscimento della prestazione a decorrere dal 1/1/2011 e che la documentazione prodotta in giudizio attestava il possesso da parte della ricorrente del requisito contributivo;

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con unico motivo;

4. P.R. ha resistito con controricorso;

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con unico motivo di ricorso l’Inps deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 4, del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18, come modificato da Corte Costituzionale n. 355 del 1989, nonchè del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, osservando che i giudici d’appello, nel ritenere sussistente il requisito contributivo necessario per accedere all’assegno ordinario di invalidità, non avevano considerato che alla data di insorgenza dello stato invalidante non ricorreva il requisito contributivo così detto mobile, posto che dall’estratto contributivo (prodotto in questa sede in ossequio al canone di autosufficienza) risultava che la contribuzione per la P. si era fermata nel 2007, a fronte della riconosciuta maturazione del requisito sanitario nel 2011;

2. la parte controricorrente assume, a sua volta, la sussistenza del requisito contributivo (cinque anni di contribuzione e tre anni di contribuzione effettiva nell’ultimo quinquennio, L. n. 222 del 1984 ex art. 4) alla data della domanda amministrativa e sostiene che a nulla rileva la successiva epoca di perfezionamento del requisito sanitario, intervenuto nel corso del giudizio di primo grado;

3. il ricorso è fondato;

4. nel regolare la fattispecie sottoposta al suo esame, infatti, la sentenza non risulta essersi attenuta al principio, risultante dall’esegesi della L. n. 222 del 1984, art. 4, del D.P.R. n. 488 del 968, art. 18, come modificato dalla Corte Costituzionale n. 355 del 1989, nonchè del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, secondo cui la contemporanea sussistenza dei tre requisiti (sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo) è richiesta con riferimento al momento della domanda amministrativa o a quello del successivo insorgere dello stato invalidante nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario (v., in tal senso, Cass. 27 marzo 2003, n. 4674);

5. si tratta di esigenza connaturata al concetto di requisito costitutivo, la cui presenza attuale è necessaria perchè sorga il diritto (cfr. Cass. n. 4674/2003 cit.) ed è confermata dalla stessa possibilità, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall’art. 149 disp. att. c.p.c. per il requisito sanitario, che il requisito contributivo si perfezioni anche successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, con effetto sulla decorrenza della prestazione (v. Cass. 9/8/2016, n. 16847, Cass. 02/11/2017, n. 26094);

6. i precedenti di legittimità a sostegno della tesi difensiva di parte convenuta riguardano il caso del rispristino di un beneficio revocato e, pertanto, non sono pertinenti rispetto alla fattispecie, che riguarda il diverso caso di riconoscimento per la prima volta di una prestazione il cui requisito sanitario sia sopravvenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa;

7. il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà uniformandosi ai principio di diritto espresso sub 4 e 5, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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