Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14112 del 27/06/2011
Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14112
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14320-2009 proposto da:
M.A.J., PLASMETALEGNO SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
liquidatore P.E., (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio
dell’avvocato VECCHI MARIA CARLA, rappresentati e difesi
dall’avvocato VERNAZZA ANDREA, con studio in 16121 GENOVA, Via
Pammantone 7/32,;
– ricorrenti –
contro
E & C COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
legale
rappresentante sig. E.S., (OMISSIS), MA.
A., MA.GA., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ALAJMO,
rappresentati e difesi dall’avvocato MASSACCI ANDREA giusta delega in
atti.
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 438/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
emessa il 13/06/2008, depositata il 28/10/2008; R.G.N. 316/2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26 febbraio 2001 e 5 marzo 2001 M.J. e la Plasmetalegno srl convenivano in giudizio la E & C. Costruzioni srl, Ma.An. e Ma.Ga.
di fronte al Tribunale di Cagliari ed assumevano che: in data 20 ottobre alla Società attrice era stato notificato un atto di pignoramento eseguito ad istanza della Smart srl presso il terzo E &
C Costruzioni srl, per il soddisfacimento del credito suddetto; che il terzo aveva precedentemente consegnato al proprio difensore Ma.An. due assegni bancari per complessive L. 70.548.284 perchè fossero rimessi alla sua creditrice Plasmetalegno srl a saldo di un credito intimato con atto di precetto notificato in data 2 settembre 2000; che tali assegni erano stati poi ritirati e sostituiti da altri di importo al netto della somma di L. 20.000.000 colpita dal pignoramento della Smart srl.
Le attrici deducevano una violazione dell’obbligo di riservatezza in quanto l’avvocato Ma.An., difensore della E & C Costruzioni srl, aveva rivelato alla collega di studio avvocato Ma.Ga., difensore della Smart srl, l’esistenza del credito della stessa Società nei confronti della Plasmetalegno srl, dandole così modo di procedere al pignoramento.
Le attrici, pertanto, chiedevano una pronuncia di accertamento della illiceità della condotta dei convenuti e condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e del danno non patrimoniale conseguente alla illiceità penale del fatto.
L’adito Tribunale, con sentenza in data 10.5.2005 rigettava la domanda.
A seguito dell’appello della E & C Costruzioni e dei Ma., costituitesi le parti intimate, la Corte d’Appello di Cagliari, con la decisione in esame in data 28.10.2008, in accoglimento del gravame, così statuiva: “dispone la cancellazione dagli scritti difensivi a firma di M.J. delle seguenti espressioni – strategia per frodare – operazione diretta e procurarsi il pagamento della somma di L. 20.000.000 ed – è tale l’ignoranza; dichiara cessata la materia del contendere in relazione all’appello incidentale originariamente proposto da M.J. e dalla Plasmetalegno srl contro la medesima Sentenza e poi formalmente rinunciato.
Affermava in particolare la Corte territoriale che “la prima espressione deve indubbiamente essere qualificata come alquanto sconveniente e, come tale, deve essere cancellata dagli scritti difensivi. Tuttavia non si può ritenere che essa abbia una vera e propria valenza offensiva, in quanto si sostanzia in una mera illazione volta unicamente ad illustrare un comportamento di controparte ritenuto non corretto e, di conseguenza, manca del tutto il requisito fondamentale dell’intento dispregiativo gratuito. Anche la seconda frase deve essere qualificata come sconveniente, seppure di gravità minore della prima, e deve essere egualmente cancellata dagli scritti difensivi … indubbiamente è più grave il caso dell’ultima affermazione che si sostanzia in una critica pesante all’operato professionale della controparte …”.
Ricorre per cassazione la Plasmetalegno con quattro motivi; resistono con controricorso la E & C Costruzioni srl in liquidazione, Ma.Ga. e Ma.An.. I resistenti hanno altresì depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 89 c.p.c. nel punto in cui la sentenza impugnata, pur ritenendo le frasi offensive, le ha ritenute riguardanti l’oggetto della controversia.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 91 c.p.c. nel punto in cui la sentenza impugnata afferma che “la rinuncia dell’appello incidentale condizionato integra nella specie una rinuncia all’azione, senza addurre alcuna motivazione, quando nella premessa aveva disquisito circa l’ammissibilità in appello sia della rinuncia agli atti che all’azione”, così disponendo la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 183 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello avrebbe inoltre dovuto pronunciarsi sulla novità della domanda anche in relazione all’accoglimento del terzo motivo di appello a seguito del quale ha disposto la condanna dei rinuncianti alla metà delle spese.
Con il quarto motivo si denuncia difetto di motivazione. Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure.
Quanto al primo motivo si osserva che, come del resto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. 15503/2002), in tema di cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute in scritti difensivi, l’apprezzamento circa l’effettivo rapporto tra queste e l’oggetto della causa è rimesso alla valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo è infondato: la condanna alle spese della vicenda in questione, non violando il principio di divieto di condanna solo in caso di accoglimento della domanda, oltre a costituire una facoltà discrezionale del giudice, è in linea con quanto statuito da questa Corte (tra le altre, n. 23840/2008). Ne deriva che in caso di rinuncia all’appello incidentale, pur se condizionato, ben poteva essere il rinunziante condannato alle spese di primo grado.
Inammissibili sono il terzo e l’ultimo motivo, rispettivamente per difetto di autosufficienza, e per mancanza del relativo quesito.
In relazione a quest’ultimo punto, deve confermarsi (in merito, tra le altre, Cass. 8897/2008) che, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, , l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessive Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011