Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14112 del 07/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6618-2013 proposto da:

COMUNE DI NETTUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MONTELLA;

– ricorrente –

contro

ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,

elettivamente domiciliato, in ROMA VIA RUGGERO DI LAURIA 28, presso

lo studio dell’avvocato FRANCO BARTOLOMEI, che lo,rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 187/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. L’ATER, Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della provincia di Roma, impugnava l’ingiunzione di pagamento notificata dal comune di Nettuno per l’Ici dovuta per gli anni dal 1998 al 2004 in relazione agli immobili posseduti dall’Azienda stessa sul territorio comunale. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso osservando che gli avvisi di liquidazione prodromici all’ingiunzione di pagamento erano stati tutti impugnati e che il comune non poteva emettere l’ingiunzione in pendenza del giudizio. Proposto appello da parte del comune di Nettuno, la commissione tributaria regionale del Lazio lo rigettava sul rilievo che l’ATER aveva costruito i fabbricati su terreni che erano di proprietà del comune il quale, benchè avesse deliberato di concedere il diritto di superficie all’Azienda, non aveva mai stipulato la convenzione indispensabile per la costituzione del diritto stesso sulle aree oggetto dell’edificazione. Ne conseguiva che, non essendo l’ATER titolare del diritto di superficie, essa non era tenuta al pagamento dell’Ici.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il comune di Nettuno affidato ad un motivo. L’ATER resiste con controricorso.

3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i. Sostiene che i giudici di appello sono incorsi in errore per non aver considerato che l’ATER non poteva beneficiare dell’esenzione di cui alla norma citata ed, inoltre, essa era tenuta al pagamento dell’imposta in quanto titolare della proprietà superficiaria nata successivamente alla esecuzione del fabbricato.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla controricorrente relativa al fatto che il comune ricorrente ha omesso di censurare la ragione autonoma della decisione impugnata afferente l’illegittimità dell’ingiunzione emessa in pendenza dei giudizi avverso gli avvisi di liquidazione è infondata. Invero la CTR non ha esaminato tale questione poichè assorbita dal rilievo della non debenza dell’Ici da parte dell’ATER in quanto non titolare del diritto di superficie inerente le aree su cui essa ha edificato i fabbricati. E costituisce principio già affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (Cass. n. 23558 del 05/11/2014; Cass. n. 4804 del 01/03/2007).

2. Ciò premesso, e venendo all’esame del motivo di ricorso, si osserva che esso è inammissibile nella parte in cui il ricorrente sostiene l’illegittimità della sentenza impugnata in quanto l’ATER non può beneficiare dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i. Invero non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna decisione sul punto, essendo stata la questione, all’evidenza, ritenuta assorbita. Il motivo è, invece, fondato laddove si censura la sentenza impugnata in quanto l’ATER, pur in assenza della stipula della convenzione con il comune relativa alla cessione del diritto di superficie, era tenuta al pagamento dell’imposta in quanto titolare della proprietà superficiaria nata successivamente alla esecuzione del fabbricato.

Invero la Corte di legittimità a Sezioni Unite, con la sentenza n. 28160 del 26/11/2008, ha affermato il principio secondo cui “… con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l’edificazione del fabbricato rende applicabile l’ICI a carico di detti enti (e successivamente dei loro assegnatari), in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo”. Ed inoltre: “Occorre, tuttavia, precisare che il diritto di superficie cui ha riguardo il legislatore delegato è una situazione diversa dalla proprietà superficiaria che nasce successivamente alla esecuzione della costruzione. In tale ipotesi, infatti, pur esistendo due beni, la costruzione ed il suolo, oggetto di distinti diritti di proprietà, l’ICI…, sarà dovuta, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, citato art. 3, n. 1, soltanto dal proprietario superficiario del fabbricato, restandone, invece, escluso il concedente proprietario del suolo. E ciò per l’ovvia ragione che il suolo sul quale insiste il fabbricato, non essendo qualificabile nè come area edificabile, nè come terreno agricolo (cfr. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b) e c)), non rientra nel novero di quei beni che il cit. D.Lgs., art. 1, dichiara tassabili ai fini ICI”. Peraltro il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1, sostituendo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, ha definitivamente chiarito che il titolare del diritto di superficie è soggetto passivo di imposta. Non si tratta di una norma a carattere innovativoicome questa Corte ha affermato enunciando il seguente principio, condiviso dalle Sezioni Unite: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie in favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, che ha sostituito il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, nella parte in cui individua il soggetto passivo dell’imposta nel titolare del diritto di superficie, eliminando sostanzialmente ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietà sul fabbricato, non ha carattere innovativo, ma meramente esplicativo e chiarificatore della portata originaria della norma modificata”” (conf. Cass. n. 3734 del 17/02/2010).

Nel caso che occupa, a seguito della concessione del diritto di superficie sul terreno deliberata dal comune a norma della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e pur in assenza della successiva convenzione, il diritto di superficie è stato trasferito all’ATER che, avendo provveduto alla costruzione dei fabbricati, ne è divenuto proprietario e, per ciò solo, è tenuto al pagamento dell’Ici (cfr. Cass. n. 15447 del 30/06/2010; Cass. n. 27216 del 23/10/2013).

3. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA