Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14112 del 04/06/2013
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14112 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: SCALISI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso 20469-2006 proposto da:
MESSORI ASTRO C.F.MSSSTR21P13F257Q, GHERARDI LILIANA
C.F.GHRLLN25P69D037S, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio
dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GALGANO FRANCESCO;
– ricorrenti contro
okf
2013
866
DELLA VALLE MARTA, DELLA VALLE GAIA, BONARETTI MARIA
CLAUDIA, DELLA VALLE ANTONIO, DELLA VALLE CLAUDIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO
GUIDO, che li rappresenta e difende unitamente
Data pubblicazione: 04/06/2013
all’avvocato FERRI FRANCESCO;
– controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 1001/2005 del TRIBUNALE di
REGGIO EMILIA, depositata il 14/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’estinzione del ricorso per rinuncia.
udienza del 27/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
Rilevato
Che con ordinanza n. 19916 del 2012 questa Corte preso atto che in data 20
–
giugno 2012 era stato depositato nella Cancelleria di questa Corte copia
dell’atto di rinuncia al presente ricorso sottoscritto dai ricorrenti e dal loro
nrt
causa a nuovo ruolo, per il deposito dell’originale dell’atto di rinuncia del
ricorso per cassazione assegnando alle parti il termine di novanta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza;
che in data 3 gennaio 2013 è stato depositato tempestivamente l’originale
dell’atto di rinuncia al presente ricorso sottoscritto dai ricorrenti e dal loro
avvocato ex art. 390 cpc. con contestuale accettazione dei resistenti.
Considerato che, pertanto, ai sensi dell’art. 391 cpc. deve essere/ io nunciata
l’estinzione del processo di cassazione;
che non occorre provvedere al regolamento delle spese stante l’adesione degli
intimati all’atto di rinunzia.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della
Corte Suprema di Cassazione il 27 marzo 2013.
avvocato ex art. 390 cpc. con contestuale accettazione dei resistenti rinvia/ la