Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14111 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12775-2009 proposto da:

S.M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato DEL

VECCHIO ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO MICHELE

ELIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.C. (OMISSIS), selettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. BONI N. 15 SC. D INT. 3, presso lo studio dell’avvocato

GIUSTI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), CASA CURA BERNARDINI SRL,

FONDIARIA SAI SPA;

– intimati –

nonchè da:

GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona dei suoi legali

rappresentanti pro tempore Dott. C.T. e Dott. S.

R., Dirigenti; elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BUONFRATE BRUNO giusta delega a

margine del controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

T.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. BONI N. 15 SC. D INT. 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSTI

FABRIZIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al

controricorso avverso ricorso incidentale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

S.M.E. (OMISSIS), CASA CURA BERNARDINI SRL,

FONDIARIA SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 92/2008 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

TARANTO, Sezione Unica Civile, emessa il 16/01/2008, depositata il

04/04/2008; R.G.N. 152/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato VINCENTI MARCO per delega Avvocato BUONFRATE BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto ricorso principale e

accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M.E., ginecologa, propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che, in riforma della sentenza di primo grado, la ha condannata, in solido con la Casa di Cura Bernardini s.r.l., al risarcimento dei danni in favore di T. C. nella misura di Euro 14.992,00, oltre interessi e rivalutazione, in relazione all’omessa diagnosi di una gravidanza extrauterina in occasione di una visita svolta il (OMISSIS).

Resiste con controricorso T.C..

Resiste con controricorso adesivo, illustrato da successiva memoria, anche la Assicurazioni Generali S.p.A., chiamata in causa in primo grado condannata a manlevare l’odierna ricorrente, proponendo altresì tre motivi di ricorso incidentale (tardivo).

T.C. resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo della Assicurazioni Generali S.p.A., sollevata dalla T., è infondata.

Va premesso che sussiste rapporto di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria promossa dal convenuto nei confronti di un terzo al fine di essere tenuto indenne degli effetti dell’eventuale soccombenza verso la parte attrice della causa principale, almeno fin quando è in discussione il fondamento della domanda principale (Cass. 10 febbraio 1994, n. 1354).

Ne consegue che, disposta la riunione delle cause in primo grado, si determina, nella successiva fase di impugnazione, un litisconsorzio processuale che consente all’assicuratore di proporre ricorso incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., sia riguardo ai medesimi capi della sentenza colpiti da ricorso principale, sia riguardo ad altri (Cass. 26 aprile 1999, n. 4156).

3.- Con il primo motivo la ricorrente principale, sotto i profili della violazione dell’art. 1223 cod. civ. e della motivazione insufficiente e contraddite ria, censura la sentenza assumendo che l’eventuale errore diagnostico sarebbe comunque ininfluente, in quanto “l’intervento chirurgico, in cui consiste l’evento dannoso lamentato, non si sarebbe comunque potuto evitare”.

3.1.- Il mezzo è inammissibile, essendo incentrato su una questione – la mancanza di nesso causale per l’ininfluenza dell’eventuale errore diagnostico – mai prospettata ai giudici di merito, dinanzi ai quali si è discusso – per quanto consta – esclusivamente della sussistenza del detto errore diagnostico.

4.- Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., e art. 116 c.p.c., comma 1 per avere il giudice di merito disatteso, “con incongrua e insufficiente motivazione”, le risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio espletate in primo grado, chiedendo a questa Corte se il giudice possa “disattendere le risultanze di un elaborato peritale, allorquando con esso sono state accertate situazioni di fatto esclusivamente rilevabili attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche ad appannaggio di soggetti esperti in un determinato settore”.

4.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto -premesso che il giudice di appello ben può dissentire dalle conclusioni della CTU svolta in primo grado, purchè motivi adeguatamente il suo dissenso (Cass. 17 dicembre 2010, n. 25569) – il vizio prospettato, involgendo la congruità della motivazione, avrebbe dovuto semmai farsi valere con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

5.- Con il primo motivo di ricorso incidentale si lamenta, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il difetto di prova in ordine ad un fatto che si assume decisivo, chiedendo alla Corte di affermare “se sia conforme a diritto – o se non ne costituisca violazione, come qui sostenuto – fondare il proprio convincimento e la pronuncia consequenziale, in difetto di prova dell’assunto della parte su di un mero giudizio di verosimiglianza di plausibilità, senza peraltro indicarne le fonti, circa un meramente supposto contegno attoreo, su di una circostanza decisiva peraltro esclusa come concretamente conosciuta, per confessum, dalla stessa parte appellante”.

5.1.- Il mezzo è inammissibile per l’inidoneità del quesito di diritto e la mancanza de momento di sintesi richiesti dall’art. 366- bis cod. proc. civ..

Nell’unico quesito, infatti, nemmeno si indica quale sia la “circostanza decisiva” di cui si parla, nè si deduce quale sia il rilievo della circostanza stessa ai fini della decisione.

6.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale la S.p.A.. Le Assicurazioni Generali lamenta, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il giudice di merito abbia determinato l’entità del danno biologico, senza spiegarne le ragioni, in una misura media (8%) tra quella indicata dal CTU (5/6%) e quella indicata nella relazione medico-legale dell’appellante (9/10%).

6.1.- Il secondo motivo è infondato, trattandosi evidentemente di una valutazione in via equitativa.

7.- Con il terzo motivo di ricorso incidentale la S.p.A. Assicurazioni Generali lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, quanto al fatto che l’intero ammontare delle spese di primo grado è stato posto a carico della convenuta, e di riflesso a carico della società assicuratrice, tenuta a manlevarla, benchè la domanda sia stata accolta solo per Euro 10.202,674, a fronte di un petitum di L. 180.000.000.

7.1.- Il terzo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

Questa Corte ha affermato che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008, n. 406).

8.- I due ricorsi vanno dunque rigettati, con la condanna solidale dei ricorrenti al rimborso delle spese in favore della T., liquidate in Euro 1.600, di cui Euro 1.400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese, in favore della T., liquidate in Euro 1.600, di cui Euro 1.400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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