Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14111 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24629/2019 R.G. proposto da:

F.L., c.f. CUI (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Villa San Giovanni, alla via

R. Larussa – traversa privata Zagarella, presso lo studio

dell’avvocato Alessandra Zagarella, che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto in data 28.5.2019 del Tribunale di Reggio

Calabria;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 7 gennaio 2021 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. F.L., cittadino della Nigeria, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che i suoi cugini pretendevano che suo padre rilasciasse in loro favore alcuni terreni; che avevano più volte minacciato che, diversamente, egli ricorrente sarebbe stato ucciso; che aveva dunque abbandonato il paese d’origine onde sottrarsi ai rischi per la sua vita e la sua incolumità.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto del 28.5.2019 il Tribunale di Reggio Calabria respingeva il ricorso proposto da F.L. avverso il provvedimento della commissione.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso F.L.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4 e 32, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis.

Deduce che ha errato il tribunale a negargli lo status di rifugiato.

Deduce che ha errato il tribunale a reputare inattendibili le sue dichiarazioni, dichiarazioni viceversa precise e puntuali.

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Deduce che così come si desume dal rapporto di “Amnesty International” per gli anni 2017/2018 in Nigeria esiste una situazione di instabilità sociopolitica dipendente da conflitti armati nonchè una situazione di sistematica violazione dei diritti umani.

Deduce che ben avrebbe dovuto il tribunale avvalersi dei suoi poteri istruttori officiosi, onde accertare se le autorità locali siano in grado di offrire adeguata protezione.

7. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea di ambedue gli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

8. Il tribunale non solo ha opinato per l’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente alla stregua di talune patenti contraddizioni inficianti il complessivo racconto, ma ha puntualizzato che la vicenda narrata in ogni caso non sarebbe stata tale da giustificare il riconoscimento e dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

9. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

10. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

In questi termini, nel solco dunque della previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nessuna forma di “anomalia motivazionale”, rilevante alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si scorge nelle motivazioni che, in parte qua agitur, sorreggono l’impugnato dictum.

11. Vero è che anche i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043).

E tuttavia il ricorrente neppure ha addotto di aver invano provveduto ad attivare le tutele previste dall’ordinamento nigeriano.

12. Nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – ben vero al di là dell’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

In tal guisa non vi è ragione chè il ricorrente si dolga per la mancata attivazione dei poteri officiosi di cooperazione istruttoria.

13. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), implica – analogamente – un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti consentiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

14. Nondimeno, in questi termini, del pari alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.

Per un verso, similmente nessuna “anomalia motivazionale” inficia le motivazioni alla stregua delle quali il tribunale ha disconosciuto la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Il tribunale, in particolare, ha posto in risalto che il report “E.A.S.O.” del 2017 non dava conto, con riferimento all’Edo State, ove è ricompresa (OMISSIS), città di provenienza del ricorrente, di situazioni di indiscriminata e generalizzata violenza derivante da conflitti armati interni o internazionali.

Per altro verso, il ricorrente, in fondo, non adduce, così come avrebbe dovuto, specificamente e puntualmente a supporto delle sue prospettazioni fonti di informazioni più recenti sulla situazione sociopolitica attualmente esistente in Nigeria (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

Del tutto generico è infatti il riferimento al report di “Amnesty International” per gli anni 2017/2018.

15. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta. Invero il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

 

 

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