Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14111 del 07/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14111

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1591-2013 proposto da:

COMUNE DI TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO

BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMBATTISTA RIZZA;

– ricorrente –

contro

T.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO IMPERATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2012 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. T.M.L. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento notificato dal Comune di Torino per l’Ici relativa agli anni dal 2004 al 2007 afferente quattro unità immobiliari di sua proprietà accatastate, rispettivamente, nelle categorie A/2, A/3, A/3 e C/6. La contribuente aveva versato l’Ici sulla base della rendita catastale risultante dal rogito notarile ed il Comune aveva contestato il fatto che la base imponibile dell’Ici andava determinata a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, ovvero sul valore dell’area fabbricabile, in quanto il fabbricato, suddiviso nelle predette unità immobiliari, era stato oggetto di interventi di recupero a norma della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d, come da denuncia di inizio lavori di ristrutturazione edilizia e recupero presentata in data 17 agosto 2004. La commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Piemonte sul rilievo che il fabbricato, oggetto dei lavori di ristrutturazione, non era stato modificato o demolito all’esterno ed i parametri utilizzati, ovvero la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, non bastavano a determinare una maggiore rendita catastale poichè non vi era la prova che si era verificato un incremento sostanziale del fabbricato per interventi strutturali tale da far aumentare il suo valore.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Il Comune di Torino affidato a due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la contribuente.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6. Sostiene che la norma di cui all’articolo all’art. 5, comma 6, citata prevede che la base imponibile, in caso di interventi di recupero a norma della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d, come si è verificato nel caso di specie, è costituita dal valore dell’area fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Ne consegue che la CTR è incorsa in violazione di legge per aver considerato che la base imponibile dell’Ici andava ravvisata nel valore del fabbricato a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.

4. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza derivante da ultrapetizione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., e difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che l’atto impositivo era basato sull’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, ed i giudici di appello, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, hanno operato una diversa qualificazione giuridica della fattispecie rispetto a quella adottata dall’ufficio nella motivazione dell’avviso di accertamento, ritenendo che l’accertamento avrebbe dovuto essere effettuato facendo applicazione della norma di cui all’articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è ammissibile e fondato. In primo luogo è ammissibile in quanto il ricorrente non ha censurato in fatto la sentenza impugnata, posto che non ha contestato quanto affermato in fatto dalla CTR circa lo stato di ristrutturazione dell’immobile che non aveva comportato modifiche esterne, ma ha censurato in diritto la decisione laddove i giudici di appello hanno ritenuto applicabile, per la determinazione della base imponibile dell’Ici, la norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, e non quella di cui al successivo comma 6. Il motivo è, poi, fondato perchè, considerato che non è contestato che il fabbricato dal 2004 al 2007 era stato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia a norma della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d, (intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti) la base imponibile dell’Ici doveva essere calcolata a norma del D.Lgs. n. 504 del 1996, art. 5, comma 6, secondo cui ” In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. “Ne consegue che la CTR avrebbe dovuto accertare la congruità del valore della rendita indicata dal Comune facendo applicazione di tale norma.

2. Il secondo motivo rimane assorbito.

3. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA