Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14110 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 11/07/2016), n.14110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29989-2011 proposto da:

B.A.M., C.F. (OMISSIS), F.R.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CATONE 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO,

che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21,

presso l’Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa dall’avvocato

FEDERICA GRAGLIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9591/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/12/2010, R.G. N. 5711/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato MARIA GAETANA DI NOCERA per delega GIUSEPPE

MAZZUCCHIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta dagli attuali ricorrenti e da altri litisconsorti avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato le domande formulate nei confronti del Comune di Roma, oggi Roma Capitale, volte ad ottenere, in via principale, il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati, con decorrenza dal 31 marzo 1999, nella categoria D, anzichè nella inferiore categoria C, ed a percepire le differenze retributive maturate nonchè il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della illegittima dequalificazione. I ricorrenti, inoltre, aveva domandato l’accertamento del diritto a svolgere in concreto le mansioni di istruttore di vigilanza urbana indicate nel contratto di assunzione del dicembre 1997, diritto dal quale scaturiva anche l’obbligo dell’ente territoriale di risarcire il danno cagionato ai dipendenti i quali, pur avendo conseguito la 6^ qualifica funzionale, non erano stati assegnati a svolgere funzioni di coordinamento e controllo. In via subordinata i ricorrenti avevano lamentato la illegittimità della esclusione dal corso-concorso per l’accesso alla categoria D, domanda, questa, in relazione alla quale il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

2- La Corte territoriale, nel confermare integralmente la pronuncia di prime cure, ha osservato che:

a) il C.C.N.L. 31 marzo 1999 aveva introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, articolato in categorie e non più in qualifiche funzionali, ed aveva previsto l’inquadramento nella categoria Cl del personale appartenente alla 6 qualifica;

b) la declaratoria della categoria C era senz’altro assimilabile al profilo della 6^ qualifica funzionale, tanto più che nella categoria D erano stati inseriti i dipendenti in possesso di una base teorica di conoscenze acquisibili con la laurea breve e con diploma di laurea, requisiti, questi, pacificamente non posseduti dagli appellanti;

c) le parti collettive si erano fatte carico delle conseguenze derivate dal nuovo sistema di classificazione, ed in particolare della avvenuta equiparazione agli agenti di polizia municipale degli Istruttori di Vigilanza urbana, ed avevano demandato agli enti territoriali la adozione di tutte le misure finalizzate alle valorizzazione delle posizioni di coordinamento e di controllo collocate nella 6^ qualifica funzionale;

d) il Comune di Roma aveva, in effetti, previsto in sede di contrattazione decentrata integrativa un corso di aggiornamento professionale accessibile a tutti i dipendenti inquadrati nella categoria C2 che avessero esercitato per almeno due anni le predette funzioni, corso al quale i ricorrenti non avevano titolo per accedere, sia perchè inquadrati nella inferiore posizione economica, sia in quanto non avevano mai svolto le predette funzioni;

e) nessun demansionamento poteva essere ravvisato nella fattispecie in considerazione della sostanziale corrispondenza dei profili e della conformità delle mansioni assegnate rispetto a quelle previste per la categoria C1;

f) correttamente il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda subordinata, atteso che il concorso dal quale gli appellanti erano stati esclusi riguardava il passaggio fra categorie e non solo fra posizioni economiche.

3 – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso F. R. e B.A.M. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Roma Capitale ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna del Comune di Roma al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al demansionamento dei ricorrenti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa o, in subordine, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla predetta domanda in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Rilevano che con il ricorso di primo grado era stata denunciata la violazione del diritto all’esercizio effettivo delle mansioni proprie della sesta qualifica funzionale conseguita, mansioni che non erano mai state assegnate in quanto, in violazione dell’art. 2103 c.c., il Comune di Roma aveva continuato ad utilizzarli nei compiti propri del semplice vigile urbano. Assumono che la Corte territoriale avrebbe ignorato detta domanda, avendo fondato la decisione solo sulla pretesa corrispondenza fra la 4^ qualifica funzionale e la categoria C. In via alternativa denunciano la insufficienza della motivazione, rilevando che il richiamo alla contrattazione collettiva non poteva giustificare il comportamento dell’ente che, prima ed indipendentemente dalla contrattazione collettiva del 1999, li aveva privati delle mansioni alle quali avevano diritto a seguito del conseguimento della nuova qualifica, per effetto del corso-concorso bandito dalla Giunta Comunale con Delib. 13 novembre 1997, n. 5140.

1.2 – Con il secondo motivo è denunciata “violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 7, comma 5 del C.C.N.L. di comparto del 31 marzo 1999 e dell’art. 29 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; omessa o, in subordine, insufficiente ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Deducono i ricorrenti che nel ricorso di primo grado e nell’appello erano state formulate due distinte doglianze di cui l’una investiva la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione decentrata “disattenta della posizione dei dipendenti dell’ex sesta qualifica Istruttori di Vigilanza Urbana”, l’altra il comportamento del Comune di Roma che, impedendo ai ricorrenti di esercitare le infungibili funzioni di coordinamento controllo, aveva reso agli stessi impossibile, anche a causa della inadeguata contrattazione integrativa, l’accesso alle “migliori qualifiche previste dalla contrattazione collettiva del 1999 e dalle successive norme contrattuali per i dipendenti che tali attività avevano di fatto esercitato”.

1.3 – Il terzo motivo denuncia “omessa pronuncia sul motivo attinenti alla prova del danno in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3; omessa o, in subordine, insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 “. Rilevano che il Tribunale aveva ritenuto infondata la domanda anche perchè il ricorso non conteneva “alcuna specifica allegazione in fatto al di là di astratte ed apodittiche ragioni di pregiudizio genericamente dedotte”. Detto capo della decisione era stato censurato con uno specifico motivo di appello, ignorato dalla Corte territoriale.

2 – Il ricorso è infondato.

La Corte territoriale, nel respingere la domanda principale di inquadramento nella categoria D nonchè la richiesta di risarcimento del danno per la asserita violazione dell’art. 7, comma 5 del CCNL di comparto del 31 marzo 1999, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte già con la sentenza n. 10628 del 9 maggio 2006, poi ribaditi, fra le più recenti, da Cass. 27.7.2015 n. 15710 e da Cass. 30.9.2015 n. 19484.

L’art. 29 del CCNL 14.9.2000 per il comparto degli enti locali prevede, in attuazione dell’art. 24, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999 e in sede di prima applicazione dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, l’assunzione delle “iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell’area di vigilanza dell’ex sesta qualifica funzionale” nelle ipotesi espressamente previste dalla stessa normativa contrattuale.

Il comma 3 aggiunge, poi, che “In applicazione del disposto del comma 1, lett. a) e b), nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti istituiscono in dotazione organica i corrispondenti posti di categoria D, provvedendo alla copertura finanziaria, anche ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999”; è altresì previsto che “il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. a) e b) avviene, previa verifica selettiva dei requisiti richiesti, di cui ai punti a) e b) entro il termine di due mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL” (comma 5).

2.1 – Nell’interpretare detta normativa questa Corte, con le richiamate pronunce, ha premesso che la disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (desunta principalmente dell’art. 97 Cost., secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente la Corte costituzionale, del quale sono attuazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 52), non consente promozioni automatiche del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte e che, nel caso di passaggio da un’area di inquadramento ad altra superiore (nella specie, da C a D), è richiesta, di norma, una procedura concorsuale pubblica con garanzia di adeguato accesso dall’esterno.

La disposizione contrattuale rilevante in causa va interpretata alla luce di detti principi, con i quali non si pone in contrasto perchè non prevede alcun automatismo ma si limita a disporre che le amministrazioni devono assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D 1, del personale dell’area di vigilanza dell’ex sesta qualifica funzionale, nel caso in cui, per il suddetto personale, ricorrano le condizioni descritte nel comma 1, lett. a), b) e c); tali iniziative, poi, sono specificate nel senso che, nella ricorrenza degli altri presupposti previsti, devono consistere in una verifica selettiva per il personale di cui alle lett. a) e b) ed in procedure selettive per il personale di cui alla lett. c), previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

3.2 – Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 28328/2011, hanno ulteriormente ribadito che, alla luce della suddetta interpretazione della norma collettiva (la quale, diversamente opinando, violerebbe i già richiamati principi e norme inderogabili), deve convenirsi che anche la “verifica selettiva” di cui all’art. 29 CCNL, comma 5, citato, prevista per il personale di cui ai punti a) e b) del comma 1, costituisce comunque, al pari delle “selezioni” previste per il personale di cui alla lett. c) del medesimo comma 1, una procedura selettiva di tipo concorsuale per il passaggio alla categoria superiore, con conseguente applicazione del principio fissato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.

3.3 – Deve altresì rilevarsi che la normativa contrattuale in oggetto demanda all’amministrazione l’assunzione delle “iniziative necessarie” per realizzare il suddetto passaggio di categoria, nonchè l’istituzione nella dotazione organica dei corrispondenti posti della categoria superiore. Ancorchè in attuazione di un accordo sindacale, le suddette attività, di carattere discrezionale, sono quindi lasciate all’amministrazione, la quale, peraltro, dovrà assumere tali iniziative al fine di attuare una “verifica selettiva” del personale interessato, previsione, quest’ultima, che non avrebbe ragion d’essere laddove il mero possesso del requisito previsto dall’accordo sindacale comportasse il diritto soggettivo al transito nella categoria superiore.

Alla luce di detti principi, che vanno qui ribaditi, deve escludersi la fondatezza sia della domanda di inquadramento nel superiore livello D, sia della richiesta di risarcimento del danno formulata in via subordinata, con riferimento alla asserita non correttezza delle procedure selettive indette dal Comune di Roma, posto che come ben evidenziato da Cass. n. 19484 del 2015 “i ricorrenti vantano una posizione di mero interesse legittimo, sia in riferimento all’adozione delle ricordate “iniziative”, sia al corretto svolgimento della procedura di “verifica selettiva” come disciplinata in base alle iniziative assunte dall’Amministrazione”. Ne discende la infondatezza del secondo motivo di ricorso.

4 – Con il primo ed il terzo motivo i ricorrenti lamentano la omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno derivato dal demansionamento subito nell’arco temporale compreso fra il dicembre 1997, data di conseguimento della sesta qualifica funzionale, e l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale.

In effetti la Corte territoriale ha pronunciato solo sulla domanda risarcitoria avanzata in via principale, escludendo che nel passaggio fra i due sistemi di classificazione fosse stata mortificata la professionalità degli appellanti, mentre non ha esaminato il motivo di appello, trascritto nel ricorso, con il quale gli attuali ricorrenti avevano lamentato di avere continuato a svolgere le funzioni “di mero vigile urbano” anche dopo il conseguimento della sesta qualifica funzionale.

Ciò premesso osserva il Collegio che “nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. 28.10.2015 n. 21968 e Cass 8.10.2014 n. 21257).

Nel caso di specie il motivo di appello sul quale la Corte territoriale non ha pronunciato risulta privo di fondamento, poichè il Tribunale aveva correttamente respinto la domanda risarcitoria rilevando che i ricorrenti non avevano assolto all’onere di allegazione e prova del danno, essendosi limitati ad indicare “astratte ed apodittiche ragioni di pregiudizio”, senza precisare quali danni avessero subito “in virtù del censurato impedimento delle mansioni di assunzione”.

Il giudice di prime cure aveva, quindi, fatto corretta applicazione del principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 6572 del 24.3.2006, secondo cui il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell’esistenza di un pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile. Il danno, infatti, non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo, sicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l’onere di fornire la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale (in tal senso fra le più recenti Cass. 26.1.2015 n. 1327).

Gli appellanti nel censurare la pronuncia avevano solo invocato la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto ammissibile la prova per presunzioni dimenticando, però, che quest’ultima presuppone la allegazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto al mero inadempimento, che possano essere valorizzate per risalire dal fatto noto a quello ignoto.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico dei soccombenti nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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