Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14110 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7045/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

MERCALLI 13, presso lo studio dell’avvocato CANCRINI Arturo, che lo

rappresenta difende unitamente all’avvocato SAVINO VINCENZO, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2004 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 10/01/2005;

udita la reazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocate MONDELLI, per delega dell’Avvocato

SAVINO VINCENZO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

S.G. impugnò la cartella esattoriale con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 30.362.810 dovuta per la registrazione della sentenza n. 310/97 del Tribunale di Potenza, che aveva accolto una sua domanda di risarcimento danni. La CTP di Potenza accolse il ricorso, L’Ufficio propose appello lamentando che il dispositivo della decisione contraddiceva le motivazioni della sentenza, che erano favorevoli all’Amministrazione.

Nella contumacia del contribuente la CTR della Basilicata ha rigettato l’appello, riconoscendo la nullità della sentenza di primo grado per contraddittorietà fra motivazione e dispositivo ma decidendo nuovamente nel merito in favore della parte privata.

Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate ricorrono con un motivo per la cassazione della decisione d’appello.

Il contribuente non si è difeso.

Diritto

MOTIVI

La CTR ha ritenuto che, poichè il S. era vincitore della causa definita dalla sentenza sottoposta a registrazione, la quale poneva l’onere delle spese di causa a carico della parte soccombente, la solidarietà stabilita dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, non avrebbe esonerato l’Amministrazione finanziaria dal richiedere preventivamente l’imposta di registro – che rientrava fra le spese processuali – alla controparte del S.. Questi sarebbe stato bensì tenuto in solido al pagamento, ma non sullo stesso piano del coobbligato, e quindi soltanto se fosse stato provato in giudizio il tentativo infruttuoso di riscuotere il dovuto dal debitore principale.

Col ricorso si denuncia violazione di legge (art. 1292 c.c., e segg., art. 2697 cod. civ., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57) sul rilievo che nè la disciplina generale della solidarietà passiva nè l’art. 57 della legge di registro giustificano l’affermazione che, nei confronti del fisco, “le parti in causa” sarebbero obbligate al pagamento della imposta di registrazione della sentenza su di un piano diverso fra loro, non avendo rilievo esterno la disciplina interna della solidarietà, per la quale il vincitore, in forza della pronuncia del tribunale, ha il diritto di rivalersi verso la controparte delle spese processuali liquidate e conseguenti.

Il motivo è fondato. Poichè nel giudizio d’appello il contribuente rimase contumace, senza riproporre alcuno dei motivi del ricorso originario, questo può essere respinto nel merito, ex art. 384 c.p.c..

Il contribuente va condannato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità. E’ giustificata la compensazione di quelle dei gradi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito -rigetta l’originario ricorso introduttivo della lite.

Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al rimborso di quelle del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1000,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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